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Document 62010CN0207

Causa C-207/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Højesteret (Danimarca) il 30 aprile 2010 — Paranova Danmark A/S/Paranova Pack A/S contro Merck Sharp & Dohme Corp., Merck Sharp & Dohme, Merck Sharp & Dohme BV

GU C 179 del 3.7.2010, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 179/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Højesteret (Danimarca) il 30 aprile 2010 — Paranova Danmark A/S/Paranova Pack A/S contro Merck Sharp & Dohme Corp., Merck Sharp & Dohme, Merck Sharp & Dohme BV

(Causa C-207/10)

(2010/C 179/38)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Højesteret

Parti

Ricorrenti: Paranova Danmark A/S/Paranova Pack A/S

Convenute: Merck Sharp & Dohme Corp., Merck Sharp & Dohme e Merck Sharp & Dohme BV

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’art. 7, n. 2, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE (1), che ravvicina le legislazioni degli Stati membri in materia di marchi e la relativa giurisprudenza, in particolare le sentenze della Corte di giustizia nelle cause 102/77 Hoffmann-La Roche/Centrafarm (2) e 1/81 Pfizer/Eurim-Pharm (3) e nella causa C-427/93 Bristol-Myers Squibb e a. Paranova (4), debbano essere interpretati nel senso che il titolare di un marchio può invocare tali testi per opporsi a che una società venditrice che effettua un’importazione parallela, la quale è titolare di un’autorizzazione di vendita di un medicinale in uno Stato membro, venda tale prodotto indicando che il medicinale è reimballato dalla società venditrice, anche se questa consente che il reimballaggio è effettuato in realtà da un’altra società, vale a dire la società che effettua il reimballaggio, cui la società di vendita dà istruzioni sulla vendita e sul reimballaggio del prodotto, sulla forma precisa del reimballaggio dei medicinali e sulle altre disposizioni relative al prodotto, e che come titolare dell’autorizzazione di reimballaggio riappone il marchio sul nuovo imballaggio.

2)

Se rilevi per la soluzione della questione n. 1 il fatto che si ammetta che il consumatore o l’utente finale non è ingannato quanto all’origine del prodotto e non può essere indotto a credere che il proprietario del marchio è responsabile del reimballaggio attraverso l’indicazione da parte dell’importatore parallelo del nome del produttore sull’imballaggio unitamente all’indicazione come descritta dell’impresa responsabile del reimballaggio.

3)

Se è soltanto il rischio che il consumatore o l’utente finale possa essere ingannato nel ritenere che il proprietario del marchio è responsabile del reimballaggio che rilevi quanto alla soluzione (i), o se rilevino anche altre considerazioni relative al proprietario del marchio, ad esempio: a) il fatto che chi di fatto effettua la vendita e il reimballaggio e riappone il marchio del proprietario del marchio sull’imballaggio del prodotto potenzialmente e per proprio conto con ciò viola i diritti del marchio del proprietario del marchio, e il fatto che ciò può essere dovuto a elementi per i quali è responsabile chi materialmente ha effettuato il reimballaggio; b) il fatto che il reimballaggio alteri lo stato originario del prodotto, o il fatto che c) la presentazione del prodotto reimballato è tale che si può ritenere che leda la fama del marchio o del suo proprietario.

4)

Qualora nel risolvere la questione (iii) la Corte stabilisca che è anche rilevante tener conto del fatto che la società di reimballaggio potenzialmente e per proprio conto viola i diritti del marchio del proprietario del marchio stesso, se la Corte possa appurare se rilevi per la soluzione di questa questione il fatto che la società di vendita e la società di reimballaggio dell’importatore parallelo sono responsabili in solido in base al diritto nazionale delle violazioni dei diritti del marchio del proprietario del marchio stesso.

5)

Se per risolvere la questione n. 1 rilevi il fatto che l’importatore parallelo che è titolare dell’autorizzazione di vendita e ha dichiarato se stesso come responsabile del reimballaggio, al momento della comunicazione del proprietario del marchio precedente alla vendita del medicinale reimballato, appartenga allo stesso gruppo della società che ha effettuato il reimballaggio (società controllata).

6)

Se nel risolvere la questione i) rilevi il fatto che la società di reimballaggio è indicata come il produttore nel foglietto esplicativo contenuto nell’imballaggio.


(1)  Sentenza GU L 40, pag. 1.

(2)  Sentenza 23 maggio 1978, Racc. pag. 1139.

(3)  Sentenza 3 dicembre 1981, Racc. pag. 2913.

(4)  Sentenza 11 luglio 1996, Racc. pag. I-3457.


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