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Document 62010CN0206

Causa C-206/10: Ricorso proposto il 30 aprile 2010 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania

GU C 179 del 3.7.2010, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 179/22


Ricorso proposto il 30 aprile 2010 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania

(Causa C-206/10)

(2010/C 179/37)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: V. Kreuschitz, agente)

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia,

dichiarare che, avendo subordinato la concessione di prestazioni a favore di non vedenti e disabili, tra cui anche sordi (Blindengeld o Landesblindengeld, Blindenbeihilfe o Landesblindenbeihilfe; sovvenzioni e sussidi dello Stato e del Land a favore di non vedenti), (Pflegegeld; assegno di assistenza a favore di non vedenti e sordi), (Blinden- und Gehörlosengeld; assegni a non vedenti e sordi ecc.), in base alle disposizioni del Land, nei confronti di persone per le quali la Repubblica federale di Germania è Stato membro competente, al presupposto secondo cui i beneficiari devono avere il loro domicilio o la loro residenza abituale nel Land considerato, la Repubblica federale di Germania, sulla base della normativa nazionale, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 7, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (1), e 4, n. 1, lett. a), in combinato disposto con il titolo III, capitolo 1 (Malattia e maternità) del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (2);

condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso verte sull’incompatibilità con il regolamento (CEE) n. 1408/71 e con il regolamento (CEE) n. 1612/68 delle disposizioni dei Länder tedeschi che subordinano la concessione di prestazioni a favore di non vedenti e disabili alla condizione che i beneficiari abbiano il loro domicilio o la loro residenza abituale nel Land considerato.

Il regolamento (CEE) n. 1408/71 mira a coordinare, nell’ambito della libera circolazione, le disposizioni nazionali sulla previdenza sociale conformemente agli obiettivi dell’art. 42 del Trattato CE (ora art. 48 del TFUE). In base all’art. 4, n. 2, lett. b), del regolamento, quest’ultimo non si applica alle disposizioni giuridiche di uno Stato membro riguardanti le prestazioni speciali a carattere non contributivo di cui all’allegato II, parte III, la cui validità è limitata ad una parte del territorio di detto Stato. Le prestazioni tedesche di cui trattasi sono menzionate come prestazioni speciali nell’allegato II, parte III, del regolamento.

Ciononostante, la Commissione ritiene che la semplice inclusione di una prestazione nell’elenco dell’allegato II del regolamento (CEE) n. 1408/71 non sia sufficiente per escludere una prestazione, intesa come «prestazione speciale a carattere non contributivo», dall’ambito di applicazione del regolamento. L’art. 4, n. 2, lett. b), del regolamento, in quanto disposizione derogatoria, dovrebbe essere interpretato restrittivamente: esso potrebbe applicarsi solo a quelle prestazioni che soddisfano cumulativamente i presupposti elencati in tale norma. Sarebbero pertanto ricomprese solo le prestazioni che abbiano al tempo stesso carattere speciale e non contributivo, indicate nell’allegato II, parte III, del regolamento e che siano previste da una normativa applicabile soltanto in una parte del territorio di uno Stato membro.

Le prestazioni disciplinate dalla legge del Land di cui trattasi non hanno tuttavia soddisfatto tutti questi presupposti: esse, infatti, non dovrebbero essere qualificate come «prestazioni speciali a carattere non contributivo», bensì come «prestazioni di malattia», per i seguenti motivi.

Da un lato, le prestazioni dei Länder oggetto di discussione sarebbero state concesse in base ad una situazione legalmente definita, prescindendo da una valutazione delle esigenze personali. Esse erano dirette alla copertura delle maggiori spese derivanti dalla disabilità ed avevano l’obiettivo di migliorare lo stato di salute e le condizioni di vita delle persone disabili. Pertanto, esse erano volte essenzialmente ad integrare le prestazioni dell’assicurazione malattia. La circostanza che l’assegno di assistenza accordato in base alla legislazione federale sia stato incluso nelle prestazioni a favore di non vedenti e disabili dei Länder, dimostrerebbe, inoltre, che entrambe le prestazioni erano destinate alla copertura dello stesso rischio — vale a dire del rischio delle maggiori spese per malattia — e che non si tratterebbe di «copertura in via complementare, suppletiva o accessoria dei rischi».

Dall’altro, la classificazione di una determinata prestazione secondo la costituzione nazionale di uno Stato membro non avrebbe alcuna incidenza sulla questione se considerare tale prestazione come una prestazione previdenziale ai sensi del regolamento n. 1408/71.

Inoltre, le leggi del Land di cui trattasi, dal punto di vista sostanziale, non avrebbero rappresentato un vantaggio integrativo, il quale sarebbe valido solo a livello regionale. Piuttosto, tale prestazione si inserirebbe nel sistema della tutela dal rischio delle maggiori spese in caso di malattia che sarebbe stato istituito in tutta la Germania e che sarebbe strettamente connesso al diritto federale in forza del principio del mutuo riconoscimento.

Ne consegue che le prestazioni dei Länder in oggetto dovrebbero essere qualificate come prestazioni per malattia e non come prestazioni speciali. Pertanto, l’inclusione di tali prestazioni nell’allegato II, parte III, del regolamento (CEE) n. 1408/71 sarebbe inammissibile ed esse rientrerebbero nell’ambito di applicazione di quest’ultimo regolamento.

Il presupposto del domicilio di cui alla normativa tedesca, impedendo ai lavoratori frontalieri e ai loro familiari di ricevere dette prestazioni, violerebbe anche il regolamento (CEE) n. 1612/68.

La Corte di giustizia avrebbe chiaramente confermato che uno Stato membro non potrebbe subordinare la concessione di un vantaggio sociale al presupposto secondo cui il beneficiario deve avere il proprio domicilio in questo Stato. Tale conclusione della Corte si applicherebbe a tutti i vantaggi sociali ai sensi dell’art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68.

Il concetto di «vantaggio sociale» sarebbe molto ampio: esso non comprenderebbe soltanto i vantaggi connessi ad un contratto di lavoro, bensì tutti i vantaggi che uno Stato membro concede ai suoi cittadini e, di conseguenza, anche ai lavoratori. A parere della Commissione, la circostanza che la concessione delle prestazioni di cui trattasi non sia determinata dall’esercizio di un’attività lavorativa né dalle risorse finanziarie dell’interessato o della sua famiglia, bensì, semplicemente, dal domicilio nel Land di cui trattasi, non può giustificare la mancata considerazione delle conseguenze per i lavoratori che svolgono la propria attività in Germania e che vivono in un altro Stato membro. Pertanto, non sussisterebbero motivi sufficienti per non intendere tali prestazioni come vantaggi sociali ai sensi del regolamento n. 1612/68.

Di conseguenza, i lavoratori frontalieri che svolgono la propria attività in Germania e i loro familiari dovrebbero aver diritto alle prestazioni concesse a disabili e non vedenti in base alle disposizioni del Land anche se non vivono in detto Stato. Il presupposto secondo cui essi devono avere il proprio domicilio o la propria residenza abituale nel Land considerato violerebbe quindi il regolamento n. 1612/68.


(1)  GU L 257, pag. 2.

(2)  GU L 149, pag. 2.


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