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Document 62010CN0177
Case C-177/10: Reference for a preliminary ruling from the Juzgado de lo Contencioso-Administrativo No 12 de Sevilla (Spain) lodged on 7 April 2010 — Francisco Javier Rosado Santana v Consejería de la Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía
Causa C-177/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 12 de Sevilla (Spagna) il 7 aprile 2010 — Francisco Javier Rosado Santana/Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía
Causa C-177/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 12 de Sevilla (Spagna) il 7 aprile 2010 — Francisco Javier Rosado Santana/Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía
GU C 179 del 3.7.2010, p. 16–17
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
3.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 179/16 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 12 de Sevilla (Spagna) il 7 aprile 2010 — Francisco Javier Rosado Santana/Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía
(Causa C-177/10)
(2010/C 179/27)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 12 de Sevilla
Parti
Ricorrente: Francisco Javier Rosado Santana
Convenuto: Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la direttiva [del Consiglio 28 giugno 1999, 99/70/CE (1), relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato] debba essere interpretata nel senso che, qualora un giudice costituzionale di uno Stato membro dell’Unione abbia stabilito che l’attribuzione ai dipendenti pubblici a tempo determinato di diritti diversi da quelli conferiti ai dipendenti pubblici di ruolo può risultare compatibile con la Costituzione di tale Stato, ciò escluda necessariamente l’applicabilità della menzionata normativa comunitaria nell’ambito della pubblica amministrazione dello Stato di cui trattasi. |
2) |
Se detta direttiva debba essere interpretata nel senso che osta a che un giudice nazionale interpreti il principio della parità di trattamento e il divieto di discriminazione in modo da escludere in generale dal loro ambito di applicazione l’equiparazione tra dipendenti pubblici a tempo determinato e dipendenti pubblici di ruolo. |
3) |
Se [la] clausola [4 della direttiva] debba essere interpretata nel senso che osta a che i servizi prestati nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato non vengano computati a titolo di anzianità di servizio acquisita quando si diviene dipendenti a tempo indeterminato e concretamente ai fini della retribuzione, classificazione o progressione di carriera nel pubblico impiego. |
4) |
Se detta clausola obblighi a interpretare la normativa nazionale nel senso che non esclude dal computo dei periodi di servizio dei pubblici impiegati quelli prestati nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato. |
5) |
Se detta clausola debba essere interpretata nel senso che, quand’anche il regolamento di un concorso pubblico sia stato pubblicato e non sia stato impugnato dall’interessato, il giudice nazionale sia tenuto ad esaminare se tale regolamento risulti in contrasto con il diritto comunitario e, in caso affermativo, debba disapplicare il medesimo regolamento o la disposizione nazionale che ne costituisce il fondamento, in quanto contrarie alla menzionata clausola. |
(1) GU L 175, pag. 43.