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Document 62008CA0545

Causa C-545/08: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 6 maggio 2010 — Commissione europea/Repubblica di Polonia (Inadempimento di uno Stato — Comunicazioni elettroniche — Direttive 2002/21/CE e 2002/22/CE — Fornitura dei servizi di accesso ad Internet a banda larga — Imposizione sulle tariffe dei servizi di accesso ad Internet a banda larga dell'obbligo di ottenere un'autorizzazione e di fissazione sulla base dei costi della fornitura di tali servizi — Assenza di un'analisi del mercato)

GU C 179 del 3.7.2010, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 179/8


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 6 maggio 2010 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

(Causa C-545/08) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Comunicazioni elettroniche - Direttive 2002/21/CE e 2002/22/CE - Fornitura dei servizi di accesso ad Internet a banda larga - Imposizione sulle tariffe dei servizi di accesso ad Internet a banda larga dell'obbligo di ottenere un'autorizzazione e di fissazione sulla base dei costi della fornitura di tali servizi - Assenza di un'analisi del mercato)

(2010/C 179/11)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Nijenhuis e K. Mojzesowicz, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentanti: M. Dowgielewicz e M. Szpunar, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 16 e 17 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108, pag. 51), nonché degli artt. 16 e 27 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108, pag. 33) — Imposizione ad un operatore dell’obbligo di ottenere un’autorizzazione per la tariffa della fornitura di servizi di accesso ad Internet a banda larga al dettaglio senza che sia stata svolta un’analisi del mercato

Dispositivo

1)

Avendo disciplinato la tariffa al dettaglio per la fornitura di servizi di accesso ad Internet a banda larga senza aver condotto preliminarmente un’analisi di mercato, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 16 e 17 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva «servizio universale»), e degli artt. 16 e 27 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «quadro»).

2)

La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.


(1)  GU C 82 del 04.04.2009


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