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Document 62008CA0352

Causa C-352/08: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 20 maggio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Modehuis A. Zwijnenburg BV/Staatssecretaris van Financiën (Ravvicinamento delle legislazioni — Direttiva 90/434/CEE — Regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d’attivo e agli scambi d’azioni concernenti società di Stati membri diversi — Art. 11, n. 1, lett. a) — Applicabilità a imposte sui trasferimenti)

GU C 179 del 3.7.2010, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 179/5


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 20 maggio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Modehuis A. Zwijnenburg BV/Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-352/08) (1)

(Ravvicinamento delle legislazioni - Direttiva 90/434/CEE - Regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d’attivo e agli scambi d’azioni concernenti società di Stati membri diversi - Art. 11, n. 1, lett. a) - Applicabilità a imposte sui trasferimenti)

(2010/C 179/06)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Modehuis A. Zwijnenburg BV

Convenuto: Staatssecretaris van Financiën

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden — Interpretazione dell’art. 11, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/434/CEE, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi (GU L 225, pag. 1) — Nozione di frode o di evasione fiscali — Operazione diretta a eludere un’imposta nazionale, non oggetto del divieto di riscossione stabilito dalla direttiva

Dispositivo

L’art. 11, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/434/CEE, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi di azioni concernenti società di Stati membri diversi, dev’essere interpretato nel senso che le agevolazioni che questa stabilisce non possono essere negate al soggetto passivo che ha previsto, mediante una costruzione giuridica comprendente una fusione di imprese, di prevenire la riscossione di un’imposta come quella di cui trattasi nella causa principale, vale a dire le imposte sui trasferimenti, in quanto tale imposta non rientra nella sfera di applicazione di questa direttiva.


(1)  GU C 285 dell’8.11.2008.


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