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Documento 62007CJ0068

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 29 novembre 2007.
Kerstin Sundelind Lopez contro Miguel Enrique Lopez Lizazo.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Högsta domstolen - Svezia.
Regolamento (CE) n. 2201/2003 - Artt. 3, 6 e 7 - Competenza giurisdizionale - Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale - Competenza in materia di divorzio - Convenuto cittadino di uno Stato terzo e ivi residente - Norme nazionali di competenza che prevedono un foro esorbitante.
Causa C-68/07.

Raccolta della Giurisprudenza 2007 I-10403

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2007:740

Causa C‑68/07

Kerstin Sundelind Lopez

contro

Miguel Enrique Lopez Lizazo

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen)

«Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Artt. 3, 6 e 7 — Competenza giurisdizionale — Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale — Competenza in materia di divorzio — Convenuto cittadino di un paese terzo e ivi residente — Norme nazionali di competenza che prevedono un foro esorbitante»

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 29 novembre 2007 

Massime della sentenza

Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale — Regolamento n. 2201/2003 — Competenza in materia di divorzio

(Regolamento del Consiglio n. 2201/2003, artt. 3, n. 1, lett. a), 6, 7, n. 1, e 17)

Gli artt. 6 e 7 del regolamento n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, devono essere interpretati nel senso che nel corso di una causa di divorzio, qualora un convenuto non abbia la residenza abituale in uno Stato membro e non sia cittadino di uno Stato membro, i giudici di uno Stato membro non possono, per statuire su tale domanda, fondare la loro competenza sul loro diritto nazionale se i giudici di un altro Stato membro sono competenti ai sensi dell’art. 3 del detto regolamento.

Infatti, dal chiaro dettato dell’art. 7, n. 1, di tale regolamento risulta che solo qualora nessun giudice di uno Stato membro sia competente ai sensi degli artt. 3‑5 del medesimo regolamento la competenza è determinata, in ciascuno Stato membro, dal diritto nazionale. D’altra parte, ai sensi dell’art. 17 del regolamento, l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, investita di una controversia per la quale il medesimo regolamento non prevede la sua competenza, deve dichiarare d’ufficio la propria incompetenza qualora sia competente un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro in forza del regolamento stesso.

Tale interpretazione non è rimessa in discussione dall’art. 6 del regolamento, dato che l’applicazione degli artt. 7, n. 1, e 17 dello stesso non dipende dalla qualità del convenuto, ma dalla sola questione se un giudice di uno Stato membro sia competente in forza degli artt. 3‑5 del regolamento, che è diretto ad istituire norme di conflitto uniformi in materia di divorzio per assicurare una libera circolazione delle persone quanto più ampia possibile. Di conseguenza, il regolamento si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri in conformità dei criteri di competenza previsti dal detto regolamento, criteri che si fondano sul principio che deve esistere un reale nesso di collegamento tra l’interessato e lo Stato membro che esercita la competenza.

(v. punti 18-19, 21, 25-26, 28 e dispositivo)







SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

29 novembre 2007 (*)

«Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Artt. 3, 6 e 7 – Competenza giurisdizionale – Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Competenza in materia di divorzio – Convenuto cittadino di uno Stato terzo e ivi residente – Norme nazionali di competenza che prevedono un foro esorbitante»

Nel procedimento C‑68/07,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi degli artt. 68 e 234 CE, dallo Högsta domstolen (Svezia), con ordinanza 7 febbraio 2007, pervenuta in cancelleria il 12 febbraio 2007, nella causa tra

Kerstin Sundelind Lopez

e

Miguel Enrique Lopez Lizazo,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues, J. Klučka, A. Ó Caoimh (relatore) e A. Arabadjiev, giudici,

avvocato generale: sig.ra E. Sharpston

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–       per il governo tedesco, dal sig. M. Lumma, in qualità di agente;

–       per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dalla sig.ra W. Ferrante, avvocato dello Stato;

–       per il governo finlandese, dalla sig.ra J. Himmanen, in qualità di agente;

–       per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. M. Wilderspin e dalla sig.ra P. Dejmek, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1       La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 3, 6 e 7 del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1), come emendato, rispetto ai Trattati con la Santa Sede, con regolamento del Consiglio 2 dicembre 2004, n. 2116 (GU L 367, pag. 1, in prosieguo: il «regolamento n. 2201/2003»).

2       La domanda è stata proposta nell’ambito di un procedimento di divorzio promosso dalla sig.ra Sundelind Lopez nei confronti del sig. Lopez Lizazo.

 Contesto normativo

 La normativa counitaria

3       Ai sensi del quarto, ottavo e dodicesimo ‘considerando’ del regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1347, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi (GU L 160 pag. 19), abrogato a decorrere dal 1° marzo 2005 dal regolamento n. 2201/2003:

«(4)      Le differenze tra alcune norme nazionali sulla competenza giurisdizionale e il riconoscimento ostacolano la libera circolazione delle persone nonché il buon funzionamento del mercato interno. È pertanto opportuno adottare disposizioni che consentano di unificare le norme sui conflitti di competenza in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori, semplificando le formalità per un rapido ed automatico riconoscimento delle decisioni e per la loro esecuzione.

(...)

(8)      Occorre che il presente regolamento preveda misure coerenti e uniformi, che consentano una circolazione delle persone quanto più ampia possibile. È pertanto necessario che esso venga applicato anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri, conformemente ai criteri di competenza previsti dal regolamento.

(...)

(12)      I criteri di competenza accolti nel presente regolamento si fondano sul principio secondo cui tra l’interessato e lo Stato membro che esercita la competenza giurisdizionale deve sussistere un reale collegamento. La scelta di taluni criteri è dovuta al fatto che essi esistono in vari ordinamenti giuridici nazionali e sono accettati dagli altri Stati membri».

4       L’art. 3, n. 1, del regolamento n. 2201/2003, intitolato «Competenza generale», recita: 

«1.      Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all’annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro:

a)      nel cui territorio si trova:

–       la residenza abituale dei coniugi, o

–       l’ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, o

–       la residenza abituale del convenuto, o

–       in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, o

–       la residenza abituale dell’attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o

–       la residenza abituale dell’attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso o, nel caso del Regno Unito e dell’Irlanda, ha ivi il proprio “domicile”;

b)      di cui i due coniugi sono cittadini o, nel caso del Regno Unito e dell’Irlanda, del “domicile” di entrambi i coniugi».

5       Gli artt. 4 e 5 del medesimo regolamento definiscono le norme di competenza in materia di domanda riconvenzionale e di conversione della separazione personale in divorzio.

6       L’art. 6 dello stesso regolamento, intitolato «Carattere esclusivo della competenza giurisdizionale di cui agli articoli 3, 4 e 5», dispone quanto segue:

«Il coniuge che:

a)      risiede abitualmente nel territorio di uno Stato membro o

b)      ha la cittadinanza di uno Stato membro o, nel caso del Regno Unito e dell’Irlanda, ha il proprio “domicile” nel territorio di uno di questi Stati membri,

può essere convenuto in giudizio davanti alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro soltanto in forza degli articoli 3, 4 e 5.»

7       Ai sensi dell’art. 7 del regolamento n. 2201/2003, intitolato «Competenza residua»:

«1.      Qualora nessun giudice di uno Stato membro sia competente ai sensi degli articoli 3, 4 e 5, la competenza, in ciascuno Stato membro, è determinata dalla legge di tale Stato.

2.       Il cittadino di uno Stato membro che ha la residenza abituale nel territorio di un altro Stato membro può, al pari dei cittadini di quest’ultimo, invocare le norme sulla competenza qui in vigore contro un convenuto che non ha la residenza abituale nel territorio di uno Stato membro né ha la cittadinanza di uno Stato membro o che, nel caso del Regno Unito e dell’Irlanda, non ha il proprio “domicile” nel territorio di uno di questi Stati membri».

8       L’art. 17 del detto regolamento, intitolato «Verifica della competenza», dispone quanto segue:

«L’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, investita di una controversia per la quale il presente regolamento non prevede la sua competenza e per la quale, in base al presente regolamento, è competente un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro, dichiara d’ufficio la propria incompetenza».

 La normativa nazionale

9       La legge su determinati rapporti giuridici internazionali riguardanti il matrimonio e la tutela [Lag (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållande rörande äktenskap och förmynderskap, SFS 2005, n. 431] dispone, all’art. 2, n. 2, del capo 3, che un giudice svedese può essere investito di una causa matrimoniale se l’attore è un cittadino svedese e ha la sua residenza abituale in Svezia o ha avuto la sua residenza in Svezia in un momento successivo al compimento del diciottesimo anno di età.

 La causa principale e la questione pregiudiziale

10     La sig.ra Sundelind Lopez, cittadina svedese, è sposata con il sig. Lopez Lizazo, cittadino cubano. Nel periodo in cui hanno vissuto insieme i coniugi risiedevano in Francia. Attualmente, mentre la sig.ra Sundelind Lopez continua a risiedere in Francia, suo marito risiede a Cuba.

11     La sig.ra Sundelind Lopez, fondandosi sulla normativa svedese, ha inoltrato istanza di divorzio dinanzi allo Stockholms Tingsrätt (Tribunale di primo grado di Stoccolma). La sua istanza è stata respinta con decisione 2 dicembre 2004, a causa del fatto che, ai sensi dell’art. 3 del regolamento n. 2201/2003, solo i giudici francesi sono competenti e che, di conseguenza, l’art. 7 di tale regolamento osta all’applicazione delle norme di competenza svedesi.

12     Con sentenza 7 marzo 2006, lo Svea hovrätt (Corte d’appello per la regione «svedese») ha respinto l’appello proposto contro tale sentenza.

13     La sig.ra Sundelind Lopez ha proposto un ricorso in cassazione contro tale sentenza dinanzi allo Högsta domstolen (Corte di cassazione). Nel suo ricorso, essa sostiene che l’art. 6 del regolamento n. 2201/2003, che stabilisce il carattere esclusivo della competenza dei giudici degli Stati membri ai sensi degli artt. 3‑5 di tale regolamento, quando il convenuto ha la residenza abituale in uno Stato membro o è cittadino di uno Stato membro, comporta che la competenza esclusiva di tali giudici non sussiste quando il convenuto non possiede alcuna di tali qualità. Di conseguenza, nel caso di specie, il diritto nazionale potrebbe fondare la competenza dei giudici svedesi.

14     Nella decisione di rinvio, l’Högsta domstolen rileva che, nella presente causa, i giudici svedesi non possono fondare la loro competenza, a differenza dei giudici francesi, sull’art. 3 del regolamento n. 2201/2003, ma esclusivamente sul loro diritto nazionale. L’interpretazione dell’art. 7 di tale regolamento avrebbe quindi un’incidenza diretta sull’esito della causa principale. Orbene, la Corte non avrebbe ancora interpretato tali disposizioni.

15     Lo Högsta domstolen ha pertanto deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Nel caso in cui il convenuto in una causa di divorzio non abbia la sua residenza abituale nel territorio di uno Stato membro e non sia neppure cittadino di uno Stato membro, se l’istanza di divorzio possa essere esaminata da un giudice di uno Stato membro che non è competente ai sensi dell’art. 3, del regolamento [n. 2201/2003] anche se un giudice di un altro Stato membro può essere competente in applicazione di una delle norme di competenza indicate dall’art. 3».

 Sulla questione pregiudiziale

16     Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede in sostanza se gli artt. 6 e 7 del regolamento n. 2201/2003 debbano essere interpretati nel senso che, qualora un convenuto, nell’ambito di una causa di divorzio, non abbia la residenza abituale in uno Stato membro e non sia cittadino di uno Stato membro, i giudici di uno Stato membro possono fondare la loro competenza sul loro diritto nazionale per pronunciarsi su tale domanda, mentre i giudici di un altro Stato membro sono competenti in base all’art. 3 del detto regolamento.

17     Nella causa principale non viene contestato il fatto che, in conformità dell’art. 3, n. 1, lett. a), del regolamento n. 2201/2003, i giudici francesi sono competenti in base a tale regolamento a pronunciarsi sulla domanda della sig.ra Sundelind Lopez, sia, in forza del secondo trattino di tale disposizione, in quanto luogo dell’ultima residenza dei coniugi, se la signora risiede ancora in Francia, sia, in forza del quinto trattino della medesima disposizione, in quanto luogo di residenza abituale, poiché la medesima ha risieduto in Francia almeno per un anno immediatamente prima dell’introduzione della sua istanza di divorzio.

18     Ora, risulta dal chiaro dettato dell’art. 7, n. 1, del regolamento n. 2201/2003, che solo qualora nessun giudice di uno Stato membro sia competente ai sensi degli artt. 3‑5 del medesimo regolamento la competenza è determinata, in ciascuno Stato membro, dal diritto nazionale.

19     D’altra parte, ai sensi dell’art. 17 del regolamento n. 2201/2003, il cui dettato è anch’esso privo di qualsiasi di ambiguità, l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, investita di una controversia per la quale il medesimo regolamento non prevede la sua competenza, deve dichiarare d’ufficio la propria incompetenza qualora sia competente un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro in forza del regolamento stesso.

20     Di conseguenza, poiché i giudici francesi sono competenti a pronunciarsi sulla domanda nella causa principale in forza dei criteri enunciati all’art. 3, n. 1, lett. a), del regolamento n. 2201/2003, i giudici svedesi non possono stabilire la loro competenza a pronunciarsi su tale domanda, ma devono, in conformità dell’art. 17 di esso, dichiararsi d’ufficio incompetenti a vantaggio dei giudici francesi.

21     Contrariamente a quanto sostiene il governo italiano, tale interpretazione non è rimessa in discussione dall’art. 6 del regolamento n. 2201/2003.

22     Certamente, tale disposizione, che prevede che un convenuto che ha la residenza abituale in uno Stato membro o che è cittadino di uno Stato membro può essere citato dinanzi ai giudici di un altro Stato membro, tenuto conto del carattere esclusivo delle competenze definite agli artt. 3‑5 del regolamento n. 2201/2003, solo in base a tali disposizioni – e, di conseguenza, ad esclusione delle norme di competenza fissate dal diritto nazionale – non vieta, al contrario, che un convenuto che non ha né la sua residenza abituale in uno Stato membro né la cittadinanza di uno Stato membro possa, a sua volta, essere citato dinanzi ad un giudice di uno Stato membro in base alle norme di competenza previste dal diritto nazionale di tale Stato.

23     In conformità dell’art. 7, n. 1, del regolamento n. 2201/2003, ciò può avvenire quando non è competente alcun giudice di uno Stato membro ai sensi degli artt. 3‑5 del medesimo, poiché l’art. 7, n. 2, di tale regolamento prevede, in tale situazione, che, se il richiedente è cittadino di uno Stato membro ed ha la sua residenza abituale sul territorio di un altro Stato membro, può, come tutti i cittadini di quest’ultimo Stato, avvalersi contro tale convenuto delle norme nazionali di competenza applicabili nel medesimo.

24     Tuttavia, non si può per questo dedurne che l’art. 6 del regolamento n. 2201/2003 stabilisce una regola generale secondo cui la determinazione della competenza dei giudici di uno Stato membro per statuire sulle questioni relative al divorzio rispetto ad un convenuto che non ha la sua residenza abituale in uno Stato membro e che non è cittadino di uno Stato membro, riguarda in ogni caso il diritto nazionale, anche quando un giudice di uno Stato membro è competente in forza degli artt. 3‑5 del summenzionato regolamento.

25     Tale interpretazione equivarrebbe, infatti, a ignorare il chiaro disposto degli artt. 7, n. 1, e 17 del regolamento n. 2201/2003, la cui applicazione non dipende, come risulta supra, ai punti 18‑20 della presente sentenza, dalla qualità del convenuto, ma dalla sola questione di sapere se un giudice di uno Stato membro sia competente in forza degli artt. 3‑5 del regolamento n. 2201/2003.

26     Inoltre, tale interpretazione sarebbe contraria alla finalità perseguita da quest’ultimo regolamento. Infatti, come risulta dal quarto e ottavo ‘considerando’ del regolamento n. 1347/2000, le cui disposizioni riguardanti la competenza a statuire sulle questioni in materia di divorzio sono state in sostanza riprese nel regolamento n. 2201/2003, quest’ultimo è diretto ad istituire norme uniformi di conflitto in materia di divorzio per assicurare una libera circolazione delle persone quanto più ampia possibile. Di conseguenza, il regolamento n. 2201/2003 si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri in conformità dei criteri di competenza previsti dal detto regolamento, criteri che, secondo il dodicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1347/2000, si fondano sul principio che deve esistere un reale nesso di collegamento tra l’interessato e lo Stato membro che esercita la competenza.

27     Orbene, nella causa principale, dall’applicazione delle disposizioni dell’art. 3, n. 1, lett. a), del regolamento n. 2201/2003 risulta che tale nesso di collegamento esiste con la Francia e non con la Svezia.

28     Occorre quindi risolvere la questione proposta dichiarando che gli artt. 6 e 7 del regolamento n. 2201/2003 devono essere interpretati nel senso che, nel corso di una causa di divorzio, qualora un convenuto non abbia la residenza abituale in uno Stato membro e non sia cittadino di uno Stato membro, i giudici di uno Stato membro non possono, per statuire su tale domanda, fondare la loro competenza sul loro diritto nazionale se i giudici di un altro Stato membro sono competenti ai sensi dell’art. 3 del detto regolamento.

 Sulle spese

29     Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

Gli artt. 6 e 7 del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, come emendato dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 2004, n. 2116, rispetto ai Trattati con la Santa Sede, devono essere interpretati nel senso che, nel corso di una causa di divorzio, qualora un convenuto non abbia la residenza abituale in uno Stato membro e non sia cittadino di uno Stato membro, i giudici di uno Stato membro non possono, per statuire su tale domanda, fondare la loro competenza sul loro diritto nazionale se i giudici di un altro Stato membro sono competenti ai sensi dell’art. 3 del detto regolamento.

Firme


* Lingua processuale: lo svedese.

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