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Document 52010PC0256

Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione europea che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo

/* COM/2010/0256 def. - COD 2010/0137 */

52010PC0256

Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione europea che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo /* COM/2010/0256 def. - COD 2010/0137 */


[pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

Bruxelles, 27.5.2010

COM(2010)256 definitivo

2010/0137 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo

RELAZIONE

1. Contesto della proposta

La Commissione, nel proporre la presente modifica del regolamento (CE) n. 539/2001[1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1244/2009[2], si prefigge l'obiettivo di adattare gli allegati del regolamento in considerazione dei progressi compiuti negli ultimi sette mesi nel dialogo sulla liberalizzazione dei visti con l'Albania e la Bosnia-Erzegovina, spostando tali paesi dall'allegato I (elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri) all'allegato II (elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo) del regolamento; tale spostamento è in linea con l'impegno politico assunto dall'Unione europea in merito alla liberalizzazione dell'obbligo del visto di breve durata per i cittadini di tutti i paesi dei Balcani occidentali nel quadro dell'agenda di Salonicco.

Contesto generale e motivazione della proposta

A norma dell'articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punto i), del trattato che istituisce la Comunità europea, il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 539/2001 che elenca i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne (c.d. “elenco negativo”) e quelli i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (c.d. “elenco positivo”). L'articolo 61 del trattato CE annoverava la compilazione di questi elenchi fra le misure di accompagnamento direttamente collegate alla libera circolazione delle persone in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Nel compilare gli elenchi dei paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto e di quelli i cui cittadini ne sono esenti, occorre procedere ponderando, caso per caso, i vari criteri attinenti in particolare all'immigrazione clandestina, all'ordine pubblico e alla sicurezza, alle relazioni esterne dell'Unione europea con i paesi terzi, pur tenendo conto anche delle implicazioni di coerenza regionale e di reciprocità. Per quanto riguarda i criteri dell'ordine pubblico e dell'immigrazione clandestina, è necessario prestare particolare attenzione anche alla sicurezza dei documenti di viaggio rilasciati dai paesi terzi interessati.

Rispetto ai paesi terzi i criteri fissati dal regolamento (CE) n. 539/2001 possono mutare nel tempo; pertanto, la composizione dell’elenco negativo e positivo deve essere riesaminata all’occorrenza.

Il regolamento (CE) n. 539/2001 è stato di recente modificato per tener conto dell'esito del dialogo sulla liberalizzazione dei visti e spostare l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Montenegro e la Serbia nell'elenco positivo.

Il presente riesame del regolamento mira a garantire che la composizione degli elenchi di paesi terzi sia coerente con i criteri dettati dal considerando 5 del regolamento alla luce dei progressi compiuti dall'Albania e dalla Bosnia-Erzegovina nel quadro del dialogo sulla liberalizzazione dei visti.

2. Elementi della proposta

Dopo il vertice di Salonicco del giugno 2003 l'Unione europea ha ribadito in più occasioni il proprio impegno politico a favore della liberalizzazione dei visti per i paesi dei Balcani occidentali, sottolineando che tale obiettivo è correlato ai progressi che questi paesi compiranno nell'attuare riforme rilevanti in settori quali il rafforzamento dello Stato di diritto, la lotta alla criminalità organizzata, alla corruzione e all’immigrazione clandestina e il miglioramento della capacità amministrativa per quanto riguarda i controlli di frontiera e la sicurezza dei documenti. Come primo passo concreto verso l'abolizione del visto, nel 2007 l'Unione europea ha concluso accordi di facilitazione del visto con l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Montenegro e la Serbia[3] (parallelamente ad accordi di riammissione) ed ha avviato dialoghi strutturati sulla liberalizzazione dei visti basati su tabelle di marcia dettagliate indicanti chiari parametri di riferimento che i cinque paesi della regione devono soddisfare per avanzare gradualmente verso la liberalizzazione dei visti.

Tale dialogo orientato ai risultati è stato formalmente avviato con l'Albania nel marzo 2008 e con la Bosnia-Erzegovina nel maggio dello stesso anno, in base alle tabelle di marcia concepite su misura dalla Commissione d’accordo con gli Stati membri e in consultazione con i paesi interessati. Le tabelle di marcia sono divise in quattro tematiche: sicurezza dei documenti, immigrazione clandestina, ordine pubblico e pubblica sicurezza, questioni in materia di relazioni esterne collegate alla circolazione delle persone.

Nella proposta del 15 luglio 2009[4] la Commissione ha esposto nel dettaglio la metodologia del processo di liberalizzazione dei visti per i paesi dei Balcani occidentali e ha proposto di spostare l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Montenegro e la Serbia dall'elenco negativo a quello positivo. Sulla scorta della proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, il 30 novembre 2009 il Consiglio ha deciso di abolire l'obbligo del visto per i cittadini dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del Montenegro e della Serbia a decorrere dal 19 dicembre 2009.

Per quanto riguarda l'Albania e la Bosnia-Erzegovina, è stato ritenuto che tali paesi dovevano ancora conformarsi ad una serie di parametri, nonostante i notevoli progressi compiuti. In una dichiarazione comune del novembre 2009 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno ribadito il sostegno politico a favore dell'abolizione rapida dell'obbligo del visto per i cittadini di questi due paesi e hanno esortato le autorità dell'Albania e della Bosnia-Erzegovina ad intensificare gli sforzi per soddisfare tutti i parametri di riferimento stabiliti nelle tabelle di marcia della Commissione.

Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno inoltre invitato la Commissione a presentare una proposta legislativa volta a modificare il regolamento (CE) n. 539/2001 non appena accertato che ciascun paese soddisfa i parametri di riferimento fissati nelle tabelle di marcia, e si sono impegnati ad esaminare la proposta della Commissione con la massima urgenza.

In questo contesto, dal novembre 2009 la Commissione monitora strettamente il processo di liberalizzazione dei visti per l'Albania e la Bosnia-Erzegovina. Sulla base delle relazioni dettagliate predisposte dai due paesi e dell'esito di sei missioni di esperti svoltesi (con la partecipazione attiva di esperti degli Stati membri) tra dicembre 2009 e febbraio 2010, nell'aprile 2010 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio, prima di trasmetterla ai paesi interessati, la valutazione sui progressi compiuti da tali paesi nell'attuazione dei parametri non ancora soddisfatti delle tabelle di marcia per la liberalizzazione dei visti.

Al momento della presentazione di tali valutazioni, la Commissione ha dichiarato che, una volta abolito l'obbligo del visto, provvederà a un adeguato monitoraggio per garantire che le misure prese da tali paesi nel quadro del processo di liberalizzazione dei visti siano attuate in modo efficace e sostenibile.

Il 6 maggio 2010 le relazioni di valutazione relative all'Albania e alla Bosnia-Erzegovina sono state trasmesse alle rispettive autorità nazionali.

Le relazioni concludono che l'Albania e la Bosnia-Erzegovina hanno compiuto notevoli progressi e che resta solo un numero limitato di parametri da soddisfare.

La presente proposta rispecchia l'esito di questo processo: la Commissione, infatti, considerato che gli accordi di riammissione e di facilitazione del visto con i paesi in questione sono attuati a livello soddisfacente, propone di spostare dall'elenco negativo a quello positivo l'Albania e la Bosnia-Erzegovina che hanno soddisfatto quasi tutti i parametri di riferimento, fermo restando che alla data di adozione della proposta da parte del Consiglio dovranno averli rispettati tutti.

Considerato che l'introduzione di passaporti biometrici nei paesi dei Balcani occidentali rappresenta un elemento di importanza fondamentale per il buon esito del processo di liberalizzazione dei visti in questa regione e tenuto conto del disposto del regolamento (CE) n. 1244/2009, la presente proposta, per motivi di sicurezza e per prevenire l'immigrazione clandestina, limita l'esenzione dal visto ai cittadini dell'Albania e della Bosnia-Erzegovina che sono in possesso dei nuovi passaporti biometrici rilasciati da uno di questi paesi.

3. Fasi successive

Parallelamente all'esame della proposta in sede di Parlamento europeo e di Consiglio, la Commissione continuerà a valutare l'attuazione, da parte dell'Albania e della Bosnia-Erzegovina, dei parametri di riferimento non ancora raggiunti e trasmetterà tempestivamente la sua valutazione a dette istituzioni.

Per l'Albania, i parametri non ancora soddisfatti sono:

- lo sviluppo di una strategia e di una politica di sostegno per il reinserimento dei rimpatriati albanesi;

- il rafforzamento delle capacità di contrasto e l'effettiva attuazione di un quadro normativo per la lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione, anche tramite l'allocazione di risorse finanziarie, umane e tecniche adeguate;

- l'effettiva attuazione del quadro normativo in materia di confisca dei proventi della criminalità organizzata.

Per la Bosnia-Erzegovina, i parametri non ancora soddisfatti sono:

- il rafforzamento delle capacità di contrasto e l'effettiva attuazione di un quadro normativo per la lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione, anche tramite l'allocazione di risorse finanziarie, umane e tecniche adeguate;

- l'attuazione progressiva del piano d'azione del marzo 2010 relativo all'istituzione di un sistema di scambio di dati elettronici tra la polizia e le autorità giudiziarie;

- l'armonizzazione dei codici penali delle entità territoriali e distretto di Brcko con il codice penale statale.

Come previsto dal regolamento (CE) n. 1244/2009, non c'è motivo di subordinare l'abolizione del visto per l'Albania e la Bosnia-Erzegovina alla conclusione di accordi di esenzione dal visto con l'UE, in considerazione della vocazione europea di tali paesi e del fatto che questi hanno già abolito l'obbligo del visto per i cittadini dell'Unione.

4. Principali organizzazioni/esperti consultati

Stati membri

5. Valutazione d'impatto

Non necessaria

6. Base giuridica

La presente proposta costituisce uno sviluppo della politica comune dei visti ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), del TFUE.

7. Principi di proporzionalità e di sussidiarietà

Il regolamento (CE) n. 539/2001 adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne (elenco negativo) e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (elenco positivo).

La decisione di modificare gli elenchi, spostando alcuni paesi dall'elenco negativo a quello positivo o viceversa, è competenza esclusiva dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), del TFUE.

8. Scelta dello strumento

Il regolamento (CE) n. 539/2001 deve essere modificato con un regolamento.

9. Incidenza sul bilancio

Nessuna

2010/0137 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

10. La composizione degli elenchi di paesi terzi di cui agli allegati I e II del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio[5] dovrebbe essere e dovrebbe rimanere coerente con i criteri dettati dal considerando 5 dello stesso. I paesi terzi, la cui situazione è mutata rispetto a tali criteri, dovrebbero essere spostati da un allegato all’altro.

11. Conformemente all'impegno politico assunto dall'Unione europea in merito alla liberalizzazione dell'obbligo del visto di breve durata per i cittadini di tutti i paesi dei Balcani occidentali nel quadro dell'agenda di Salonicco e in considerazione dei progressi compiuti dal dicembre 2009 nel dialogo sulla liberalizzazione dei visti con l'Albania e la Bosnia-Erzegovina, la Commissione ritiene che tali paesi abbiano soddisfatto la grande maggioranza dei parametri delle rispettive tabelle di marcia.

12. Bisogna pertanto spostare l'Albania e la Bosnia-Erzegovina [a condizione che soddisfino tutti i parametri di riferimento entro la data di adozione del presente regolamento] nell'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001. L'esenzione dal visto dovrebbe applicarsi soltanto ai titolari di passaporti biometrici rilasciati da uno dei due paesi.

13. Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen[6], che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione del suddetto accordo[7].

14. Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen[8], che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere B e C, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE[9].

15. Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere B e C, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/261/CE[10].

16. Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen[11]. Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

17. Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen[12]. L’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

18. Il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen, conformemente al protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, definito nell'allegato A della decisione 1999/435/CE del Consiglio, del 20 maggio 1999, che definisce l'acquis di Schengen ai fini della determinazione, in conformità del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea, della base giuridica per ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono l'acquis[13],

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 539/2001 è così modificato:

19. l’allegato I è così modificato:

a) nella parte 1, sono soppresse le menzioni dell'Albania e della Bosnia-Erzegovina;

20. all'allegato II, parte 1, sono inserite le seguenti menzioni:

"Albania (*)

Bosnia-Erzegovina (*)

(*) L'esenzione dall'obbligo del visto si applica soltanto ai titolari di passaporti biometrici".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente al trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

[1] GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1.

[2] GU L 336 del 18.12.2009, pag. 1.

[3] Si veda il preambolo degli accordi con l'Albania (GU L 334 del 19.12.2007, pag. 85), la Bosnia-Erzegovina (GU L 334 del 19.12.2007, pag. 97), l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (GU L 334 del 19.12.2007, pag. 125), il Montenegro (GU L 334 del 19.12.2007, pag. 169) e la Serbia (GU L 334 del 19.12.2007, pag. 109).

[4] COM(2009) 366 definitivo.

[5] GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1.

[6] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

[7] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

[8] GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

[9] GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.

[10] GU L 83 del 26.3.2008, pag. 3.

[11] GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

[12] GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

[13] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 1.

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