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Document 52013AE4013

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla sanità animale COM(2013) 260 final — 2013/0136 (COD), alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e alla messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale (testo unico sul materiale riproduttivo vegetale) COM(2013) 262 final — 2013/0137 (COD), e alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante COM(2013) 267 final — 2013/0141 (COD)

GU C 170 del 5.6.2014, p. 104–109 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 170/104


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla sanità animale

COM(2013) 260 final — 2013/0136 (COD), alla

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e alla messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale (testo unico sul materiale riproduttivo vegetale)

COM(2013) 262 final — 2013/0137 (COD), e alla

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante

COM(2013) 267 final — 2013/0141 (COD)

2014/C 170/17

Relatore: KRAUZE

Il Parlamento europeo, in data 23 maggio 2013, e il Consiglio, in data 31 maggio e in data 7 giugno 2013, hanno deciso, conformemente al disposto dell'articolo 43, paragrafo 2, dell'articolo 114, paragrafo 3, dell'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), e dell'articolo 304 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alle seguenti proposte:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla sanità animale

COM(2013) 260 final — 2013/0136 (COD),

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e alla messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale (testo unico sul materiale riproduttivo vegetale)

COM(2013) 262 final — 2013/0137 (COD),

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante

COM(2013) 267 final — 2013/0141 (COD).

La sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 6 novembre 2013.

Alla sua 494a sessione plenaria, dei giorni 10 e 11 dicembre 2013 (seduta del 10 dicembre), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 146 voti favorevoli, 1 voto contrario e 2 astensioni.

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) accoglie con favore e sostiene complessivamente la proposta della Commissione concernente i regolamenti del Parlamento e del Consiglio sulla salute degli animali e dei vegetali e sulla qualità del materiale riproduttivo vegetale; inoltre ritiene che l'esistenza di disposizioni coerenti e trasparenti, unitamente a una loro adeguata attuazione in tutti gli Stati membri dell'UE, rappresenti una condizione imprescindibile per assicurare condizioni di concorrenza eque tra tutti gli attori presenti sul mercato in Europa.

1.2

Il CESE raccomanda tuttavia di inserire alcune precisazioni redazionali nella proposta relativa alla sanità animale, allo scopo di rendere il testo più facilmente comprensibile.

1.3

Il CESE invita la Commissione europea a inserire nella legislazione tutte le misure di sicurezza necessarie e a prevedere un finanziamento dell'Unione sufficiente per prevenire i rischi legati agli animali selvaggi che, migrando da paesi terzi e varcando le frontiere esterne dell'Unione europea, rischiano di diffondere malattie infettive pericolose sul territorio dell'UE.

1.4

Il CESE fa osservare che gli atti legislativi dell'UE, in particolare nel campo della salute vegetale, devono essere coerenti con le posizioni che l'Unione ha assunto in precedenza a livello internazionale, e constata che, per il momento, la proposta della Commissione relativa al processo di definizione di norme fitosanitarie internazionali non coincide con il punto di vista che l'Unione aveva precedentemente espresso in merito all'inclusione delle specie invasive nel dispositivo di salute vegetale.

1.5

Il CESE accoglie con favore la possibilità introdotta per la prima volta dalla nuova legislazione fitosanitaria di concedere un'indennità di compensazione agli operatori interessati per il valore delle piante e dei prodotti vegetali distrutti o di altri oggetti sottoposti a misure di eradicazione o contenimento.

1.6

Il CESE esprime preoccupazione riguardo al fatto che, tenuto conto delle modifiche che la Commissione prevede di apportare al regime fitosanitario, l'UE rischia di compromettere il buono stato fitosanitario in cui si trova, al punto che il potenziale di esportazione dei suoi Stati membri potrebbe risentirne negativamente e i produttori potrebbero dover sostenere maggiori spese per combattere le malattie e gli organismi nocivi.

1.7

Il CESE è scettico riguardo al fatto che la categoria del materiale riproduttivo forestale sia inclusa nel progetto di regolamento, poiché la Commissione non ha fornito argomentazioni convincenti circa i vantaggi che ne deriverebbero per il settore forestale.

2.   Informazioni generali sulle iniziative legislative

2.1

In ciascuno dei tre ambiti interessati, ovvero la sanità animale, la sanità delle piante e la circolazione del materiale riproduttivo vegetale, a livello UE sono stati incontrati diversi ostacoli che hanno conseguentemente creato difficoltà agli attori del mercato. Risulta quindi particolarmente importante modificare la legislazione allo scopo di ridurre il peso degli oneri amministrativi che devono sostenere tanto i produttori e i prestatori di servizi quanto i consumatori e gli utilizzatori di prestazioni, e di migliorare il contesto imprenditoriale.

2.2

Dal punto di vista della sanità animale, sussistono diversi problemi per quanto riguarda i testi legislativi attualmente in vigore: la politica in materia è complicata, si deplora l'assenza di una strategia complessiva e non viene prestata sufficiente attenzione alla prevenzione delle malattie, che dovrebbe concentrarsi in particolare sulla necessità di definire ed applicare norme di bioprotezione più severe per gli ambienti in cui sono detenuti gli animali.

2.3

Per quanto concerne la salute degli animali, la proposta della Commissione pone maggiormente l'accento sulle misure preventive, la sorveglianza delle malattie, i controlli e la ricerca, allo scopo di ridurre la frequenza delle malattie e il loro impatto qualora insorgano dei focolai; analogamente sono previste disposizioni specifiche per gli animali terrestri e per quelli acquatici.

2.4

La salute delle piante è importante anche ai fini della tutela della biodiversità e dei servizi ecosistemici. Gli organismi nocivi provenienti da altri continenti sono particolarmente pericolosi: se introdotti in Europa, essi provocano gravi danni economici. Il loro insediamento può indurre i paesi terzi ad imporre restrizioni commerciali, a discapito delle esportazioni dell'Unione.

2.5

In materia di salute delle piante, la proposta della Commissione prevede di definire la natura concettuale degli organismi nocivi da quarantena e la loro ripartizione in categorie, che corrispondono ai criteri utilizzati per stabilire se un organismo nocivo debba essere considerato un organismo nocivo da quarantena. La Commissione è autorizzata ad adottare, mediante atti di esecuzione, elenchi di piante specifiche, prodotti vegetali e altri oggetti sottoposti a divieti e disposizioni particolari che riguardano la loro introduzione e circolazione sul territorio dell'UE, nonché norme relative all'introduzione e alla circolazione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nelle zone protette.

2.6

Riguardo al materiale riproduttivo vegetale, la proposta della Commissione mira a completare la legislazione sulla commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione delle piante, considerando i progressi tecnici realizzati per la selezione vegetale, lo sviluppo rapido del mercato internazionale e la necessità di sostenere la biodiversità vegetale e di ridurre i costi e gli oneri amministrativi sia delle autorità competenti che degli operatori del mercato.

3.   Sintesi della proposta della Commissione

3.1

Il 6 maggio 2013, la Commissione europea ha approvato e pubblicato, per esame pubblico, alcune revisioni relative alla salute degli animali e delle piante e alla qualità del materiale riproduttivo vegetale.

Salute degli animali

3.2

L'attuale quadro normativo dell'UE in materia di sanità animale comprende quasi 50 direttive e regolamenti di base e circa 400 atti di diritto derivato. Nel 2004 la Commissione ha avviato una valutazione dei testi normativi nel campo della salute degli animali, che ha portato nel 2007 ad una nuova strategia in materia. Nella sua comunicazione del 6 maggio 2013, la Commissione provvede alla definizione del quadro normativo sulla base di questa strategia di sanità animale per l'Unione europea, così come pubblicata nel 2007.

3.3

La Commissione propone di istituire un quadro normativo semplificato, basato sulla buona governance, conforme alle norme internazionali e incentrato sulle misure di prevenzione a lungo termine e sulla collaborazione con tutti i soggetti interessati.

3.4

La proposta della Commissione suggerisce di prevedere meccanismi efficaci per dare una risposta rapida al manifestarsi delle malattie, comprese le nuove sfide, come le malattie emergenti; ripartire in modo chiaro ed equilibrato i ruoli e le responsabilità fra le autorità competenti, le istituzioni dell'UE, il settore agricolo e i proprietari di animali; e definire gli obblighi dei diversi soggetti interessati, come gli operatori, i veterinari, i detentori di animali da compagnia e i professionisti degli animali. Tutti questi aspetti rivestono un'importanza fondamentale per la tutela della salute degli animali.

3.5

È importante che la Commissione sia disponibile a ridurre le perturbazioni negli scambi, a tenere conto delle specificità dei piccoli allevatori e delle microimprese, e a introdurre procedure semplificate, al fine di eliminare gli oneri amministrativi ingiustificati e i costi eccessivamente elevati, assicurando peraltro una rigida applicazione di norme di qualità in materia di salute degli animali.

3.6

È opportuno ridurre, nella misura del possibile, l'impatto delle malattie degli animali sulla sanità animale e pubblica, sul benessere degli animali, sull'economia e sulla società, migliorando la sensibilizzazione alle malattie, la preparazione per affrontare tali situazioni, i sistemi di sorveglianza e di risposta alle emergenze a livello nazionale e dell'UE.

3.7

Uno degli obiettivi più importanti della proposta della Commissione consiste nel garantire il buon funzionamento del mercato interno degli animali e dei prodotti di origine animale, con un elevato livello di protezione della sanità animale e pubblica e sostenendo gli obiettivi della strategia Europa 2020.

Salute delle piante

3.8

La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che riprende alcune disposizioni concernenti l'individuazione dei rischi fitosanitari dovuti a tali organismi e la loro riduzione a livelli accettabili, è stata elaborata tenendo conto della proposta della Commissione del 2008, che suggeriva una revisione della direttiva 2000/29/CE del Consiglio sulla salute dei vegetali. La proposta abroga diverse direttive di controllo riguardanti la gestione di determinati organismi nocivi da quarantena, la cui presenza nell'Unione è nota.

3.9

Riguardo alle importazioni di piante, la proposta della Commissione definisce un nuovo quadro, che le conferisce il potere di adottare atti di esecuzione per affrontare rischi emergenti connessi a determinate piante da impianto provenienti da determinati paesi terzi nei confronti dei quali devono essere adottate misure cautelative; inoltre impone ulteriori condizioni alle stazioni di quarantena, disponendo che l'introduzione nell'Unione di piante regolamentate, da parte dei passeggeri nei loro bagagli, non è più esonerata dalle rispettive prescrizioni e dai rispettivi divieti, e può ora avvenire solo previo rilascio di un certificato fitosanitario.

3.10

Per quanto riguarda lo spostamento di prodotti vegetali nell'UE, la proposta della Commissione suddivide gli operatori in categorie, a seconda che si tratti di operatori professionali o non professionali, e ne definisce responsabilità e obblighi relativi a detti spostamenti di piante, prodotti vegetali e altri oggetti sottoposti a regolamentazione. Secondo la proposta gli operatori professionali sono tenuti a iscriversi in un registro nel quale figurano anche gli operatori soggetti allo stesso obbligo a norma del proposto regolamento sul materiale riproduttivo vegetale. In tal modo si riducono gli oneri amministrativi per gli operatori professionali.

3.11

La proposta prevede di istituire un sistema elettronico per le notifiche, in modo che gli Stati membri comunichino in maniera uniforme e tempestiva la comparsa sul loro territorio di un organismo nocivo; analogamente si prevede di sensibilizzare maggiormente l'opinione pubblica, aumentare il numero di relazioni, resoconti e altri programmi, ed effettuare simulazioni di situazioni di emergenza.

Materiale riproduttivo vegetale

3.12

La Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e alla messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale (regolamento sul materiale riproduttivo vegetale) che codifica e modifica la legislazione sulla commercializzazione di tale materiale, abrogando e sostituendo dodici direttive del Consiglio.

3.13

Occorre rivedere la legislazione sul materiale riproduttivo vegetale, poiché le direttive citate nella proposta sono attualmente superate, sono state modificate a più riprese e divergono tra loro sia nella logica sottostante che nell'approccio adottato; sono inoltre confuse e gli Stati membri incontrano regolarmente difficoltà a comprenderle in sede di recepimento, a tal punto che questa situazione crea a sua volta distorsioni tra gli attori del mercato, dato che tali direttive riguardano le condizioni in cui essi operano. Inoltre, tenuto conto del loro numero elevato, le direttive in materia non sono adeguatamente coordinate con gli altri atti legislativi inerenti alla salute delle piante o al controllo dei mercati.

3.14

Il progetto di regolamento relativo al materiale riproduttivo vegetale riguarda le sementi di varietà agricole, i materiali di moltiplicazione delle piante coltivate (ortaggi, piante da frutto, arbusti da bacche e specie ornamentali) e il materiale riproduttivo forestale. Per tale motivo, nel regolamento viene introdotta l'espressione generica «materiale riproduttivo vegetale» che si applica sia alle sementi che al materiale di moltiplicazione.

3.15

Gli unici casi ai quali non si applica il regolamento riguardano lo spostamento del materiale riproduttivo vegetale destinato a scopi sperimentali, scientifici e selettivi, come pure alla conservazione in banche genetiche, nonché il materiale riproduttivo scambiato in natura tra persone diverse dagli operatori professionali.

3.16

Per quanto riguarda il materiale riproduttivo forestale, le disposizioni contenute nel progetto di regolamento precisano che gli Stati membri possono prevedere prescrizioni più rigorose per il materiale messo a disposizione dell'utilizzatore finale. Nel caso di questo materiale riproduttivo forestale, il nuovo progetto di regolamento impone alle autorità un'ulteriore serie di formalità amministrative supplementari, che potrebbe tradursi in un aumento degli oneri amministrativi per gli operatori.

4.   Osservazioni generali e particolari

Salute degli animali

4.1

Il CESE esprime riserve in merito al potere della Commissione di adottare atti delegati e di esecuzione a norma del Trattato di Lisbona. Le sue preoccupazioni riguardano in particolare le tematiche sensibili per gli Stati membri, dato che non sarà loro possibile, nel caso degli atti delegati, assicurare che venga presa in considerazione la dimensione nazionale o regionale specifica del dossier in esame.

4.2

Il CESE richiama l'attenzione sul fatto che in prossimità delle frontiere terrestri esterne dell'Unione europea esiste un rischio maggiore di diffusione da parte degli animali selvatici di diverse malattie animali infettive negli Stati membri. La proposta, tuttavia, mira ad ampliare il potenziale ambito d'azione delle misure di lotta contro le malattie, che ora possono essere applicate in maniera più coerente agli animali selvatici, e prevede una serie di norme di bioprotezione unitamente ad altre misure preventive applicabili alle frontiere dell'UE. A questo proposito, il CESE invita la Commissione europea ad assicurare tutte le misure di sicurezza necessarie, unitamente a un finanziamento europeo adeguato per prevenire questo rischio.

4.3

Occorre precisare quali sono le categorie di soggetti tenuti a notificare ogni sospetto di focolaio di malattia animale. I proprietari di animali hanno l'obbligo di vigilare sulla salute dei propri animali.

4.4

Il CESE rileva alcune incoerenze nell'impiego dei termini operatore e professionista degli animali ed auspica che venga fornita una spiegazione in proposito, per precisare che il diritto di proprietà spetta all'operatore. Fa inoltre osservare che in nessun punto del testo viene indicato quale sia il ruolo che la proposta attribuisce al suddetto professionista degli animali.

4.5

Il CESE invita la Commissione europea a pubblicare quanto prima un elenco strutturato delle malattie degli animali, per valutare le disposizioni relative alla prevenzione e al controllo di tali malattie. È opportuno adottare un approccio flessibile, che possa quindi essere facilmente aggiornato in caso di necessità. Tale approccio dovrebbe essere definito in stretta collaborazione con gli Stati membri e altri soggetti interessati.

4.6

Il CESE sottolinea che tra il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia (in prosieguo: «regolamento sugli animali da compagnia») e la proposta della Commissione in esame si osserva un'incoerenza riguardo ai termini utilizzati, il cui preciso significato andrebbe concordato. Non si comprende quali siano i rapporti giuridici tra la persona fisica (detentore) e il proprietario degli animali, sebbene il regolamento sugli animali da compagnia definisca la persona autorizzata come «una persona fisica che è stata autorizzata in forma scritta dal proprietario a provvedere per suo conto ai movimenti a carattere non commerciale dell’animale da compagnia».

4.7

Per evitare il ricorso a norme interpretative, il CESE suggerisce che venga specificato che la Commissione elabora un atto delegato sull'acquisizione di conoscenze di base da parte degli operatori e dei professionisti degli animali.

4.8

Per quanto concerne gli accertamenti sanitari in alcuni settori, come l'acquacoltura e l'apicoltura, il CESE raccomanda che i soggetti abilitati a svolgere funzioni di veterinari siano obbligatoriamente specialisti adeguatamente formati e autorizzati.

4.9

Il CESE invita la Commissione europea a definire in maniera chiara e comprensibile nella legislazione i meccanismi di risarcimento dei proprietari di animali da allevamento in caso di diffusione di malattie infettive pericolose.

4.10

Il CESE raccomanda di includere anche settori come quello dell'allevamento di pollame nei programmi di sviluppo rurale per il finanziamento di investimenti da parte delle aziende avicole necessari per uniformarsi alle nuove norme zoosanitarie.

Salute delle piante

4.11

Nel progetto di testo concernente la salute vegetale sono state snellite le disposizioni e le procedure in materia di quarantena: è infatti previsto un regime fitosanitario semplificato per la commercializzazione in quantità limitate, fermo restando che anche quantità modeste di piante o prodotti vegetali infetti o infestati possono avere serie ripercussioni sulla situazione fitosanitaria dell'UE.

4.12

Per la definizione di organismi nocivi, la proposta introduce dei criteri che non corrispondono ai principi della Convenzione internazionale per la protezione delle piante (International Plant Protection Convention — IPPC); inoltre utilizza termini e definizioni che si allontanano considerevolmente dalla terminologia e dalle accezioni utilizzate da tale convenzione e dalle norme per le misure fitosanitarie. Questa discrepanza può suscitare incomprensioni con i paesi terzi e creare conseguentemente difficoltà per le esportazioni di piante e prodotti vegetali.

4.13

Il CESE accoglie con favore la possibilità introdotta per la prima volta dalla nuova legislazione fitosanitaria di concedere un'indennità di compensazione agli operatori interessati per il valore delle piante e dei prodotti vegetali distrutti o di altri oggetti sottoposti a misure di eradicazione o contenimento. Il fondo veterinario dell'Unione europea ha già adottato un approccio simile per quanto riguarda gli animali. Il risarcimento del valore delle piante distrutte e degli altri danni citati sarà giuridicamente applicabile dopo l'adozione della legislazione in materia di salute delle piante. Sarebbe auspicabile poter applicare questa misura senza indugi, non appena sarà varato il quadro finanziario pluriennale 2014-2020.

4.14

Dato che l'UE, come ciascuno dei suoi Stati membri, ha firmato l'IPPC e l'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie, prevedibilmente tali modifiche apportate alle definizioni faranno sì che l'Unione possa trovarsi a non applicare i principi di detta convenzione e dell'accordo internazionale.

4.15

Il CESE esprime riserve sulla modifica dei requisiti relativi all'attuazione del passaporto delle piante, previsto per le piante e i prodotti vegetali destinati a essere introdotti in zone protette, dato che il progetto prevede che tale passaporto non sarà più necessario per gli utilizzatori finali: in tal modo aumenteranno infatti i rischi di diffusione di nuove piante assimilabili a organismi nocivi da quarantena.

4.16

Il CESE non sostiene la proposta di obbligare gli operatori, in particolare gli agricoltori, in caso di presenza di organismi nocivi da quarantena, ad applicare rapidamente tutte le misure fitosanitarie necessarie per sopprimere tali organismi, dato che la responsabilità e gli investimenti economici necessari per garantire la salute delle piante a lungo termine spettano all'autorità competente e che eventuali costi aggiuntivi indebolirebbero la competitività degli operatori.

4.17

Pur esprimendo parere favorevole sull'approccio della Commissione in merito alle esportazioni verso i paesi terzi e la possibilità di beneficiare di un certificato di pre-esportazione, il CESE teme che questa nuova regolamentazione non risolva i problemi che emergono attualmente in materia di certificazione delle merci esportabili quando il paese da cui provengono non coincide con lo Stato che ha emesso il certificato. Analogamente, continua a esprimere preoccupazione riguardo agli esami e ai controlli doppi ai quali saranno sottoposte — e di cui dovranno farsi carico — le imprese europee.

Materiale riproduttivo vegetale

4.18

Secondo il progetto di regolamento in esame, nella definizione di operatore non rientrano i soggetti privati. L'operatore professionale è definito come «una persona fisica o giuridica che svolge a titolo professionale almeno una delle seguenti attività in relazione al materiale riproduttivo vegetale: produzione, selezione, mantenimento, fornitura di servizi, conservazione, o messa a disposizione sul mercato». Per facilitare le attività di controllo, è previsto l'obbligo di iscrizione per questi operatori professionali.

4.19

Occorre formulare più chiaramente la nuova disposizione riguardante gli operatori professionali, poiché risulta difficile capire qual è il suo ambito di applicazione: in pratica, è valida solo per tali operatori oppure anche per quelli non professionali?

4.20

Il progetto di regolamento proposto dalla Commissione contiene ancora diversi punti poco chiari che riguardano, ad esempio, il modo in cui le disposizioni di tale atto si applicheranno alla produzione di materiale riproduttivo forestale e al controllo della sua commercializzazione; tali disposizioni differiscono infatti da quelle concernenti i materiali di moltiplicazione delle coltivazioni agricole per quanto riguarda il sistema di classificazione, le definizioni o gli stessi principi fondamentali di controllo e sorveglianza che sarebbe opportuno non modificare. Inoltre il dispositivo in vigore per produrre e certificare tale materiale riproduttivo forestale è conforme al quadro dell'OCSE.

4.21

Il CESE non può accettare che il produttore sia tenuto a coprire tutte le spese legate ai materiali di base utilizzati per la produzione di materiale riproduttivo forestale, poiché tale disposizione ridurrà probabilmente l'interesse per l'iscrizione di nuovi materiali di base di questo tipo, di elevata qualità genetica, e potrebbero inoltre derivarne effetti negativi per i nuovi soprassuoli nell'UE. Elaborare simili materiali di base per la produzione di materiale riproduttivo forestale è un'impresa a lungo termine e gli investimenti previsti divengono redditizi solo dopo diversi decenni.

4.22

Il CESE è d'accordo sul fatto che il materiale riproduttivo vegetale scambiato in natura tra due persone diverse dagli operatori professionali sia escluso dal campo di applicazione del regolamento, che deve essere concepito in modo tale da permettere a dei collezionisti o dei vicini di scambiarsi semi o piante senza dover temere di infrangere la legge.

Bruxelles, 10 dicembre 2013.

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Henri MALOSSE


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