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Document 51998AP0466

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sul progetto di regolamento del Consiglio che fissa le modalità di attuazione delle azioni di cooperazione, allo sviluppo, che contribuiscono all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (9581/98 - C4-0507/98 97/ 0191(SYN))(Procedura di cooperazione: prima lettura)

GU C 98 del 9.4.1999, p. 230 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51998AP0466

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sul progetto di regolamento del Consiglio che fissa le modalità di attuazione delle azioni di cooperazione, allo sviluppo, che contribuiscono all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (9581/98 - C4-0507/98 97/ 0191(SYN))(Procedura di cooperazione: prima lettura)

Gazzetta ufficiale n. C 098 del 09/04/1999 pag. 0230


A4-0466/98

Progetto di regolamento del Consiglio che fissa le modalità di attuazione delle azioni di cooperazione allo sviluppo che contribuiscono all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto, nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (9581/98 - C4-0507/98 - 97/0191(SYN))

Il progetto è approvato con le seguenti modifiche:

(Emendamento 1)

Titolo

>Testo originale>

Progetto di regolamento del Consiglio che fissa le modalità di attuazione delle azioni di cooperazione, allo sviluppo, che contribuiscono all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

>Testo dopo la votazione del PE>

Progetto di regolamento del Consiglio che fissa le modalità di attuazione delle azioni di cooperazione, allo sviluppo, che contribuiscono all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

e della buona gestione degli affari pubblici

(Emendamento 2)

Primo considerando

>Testo originale>

considerando che occorre fissare le modalità di attuazione delle azioni di cooperazione allo sviluppo che contribuiscano all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando che occorre fissare le modalità di attuazione delle azioni di cooperazione allo sviluppo che contribuiscano all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo

, delle libertà fondamentali e della buona gestione degli affari pubblici;

(Emendamento 3)

Secondo considerando

>Testo originale>

considerando che il Consiglio ha adottato contemporaneamente al presente regolamento, il regolamento n. ..., che fissa le modalità di attuazione delle azioni della Comunità diverse da quelle di cooperazione allo sviluppo che, nel quadro della politica di cooperazione comunitaria, contribuiscono all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei paesi terzi;

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando che il Consiglio ha adottato contemporaneamente al presente regolamento, il regolamento n. ..., che fissa le modalità di attuazione delle azioni della Comunità diverse da quelle di cooperazione allo sviluppo che, nel quadro della politica di cooperazione comunitaria, contribuiscono all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

e della buona gestione degli affari pubblici nei paesi terzi;

(Emendamento 4)

Terzo considerando

>Testo originale>

considerando che la politica comunitaria nel settore della cooperazione allo sviluppo contribuisce all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando che la politica comunitaria nel settore della cooperazione allo sviluppo contribuisce all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

e della buona gestione degli affari pubblici;

(Emendamento 5)

Quinto considerando

>Testo originale>

considerando che l'azione della Comunità europea in materia di promozione dei diritti dell'uomo e dei principi democratici rientra nel rispetto dei principi di universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo che costituiscono la chiave di volta del sistema internazionale di protezione dei diritti dell'uomo;

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando che l'azione della Comunità europea in materia di promozione dei diritti dell'uomo e dei principi democratici rientra nel rispetto dei principi di universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo che costituiscono la chiave di volta del sistema internazionale di protezione dei diritti dell'uomo

ed il fondamento della costruzione europea;

(Emendamento 6)

Diciottesimo considerando

>Testo originale>

considerando che è essenziale poter contare su una capacità di reazione rapida in situazioni urgenti o di particolare importanza, al fine di rafforzare la credibilità e l'efficacia dell'impegno comunitario in materia di promozione dei diritti dell'uomo e dei principi democratici nei paesi in cui si verifichino tali situazioni;

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando che è essenziale poter contare su una capacità di reazione rapida in situazioni urgenti o di particolare importanza, al fine di rafforzare la credibilità

, la visibilità e l'efficacia dell'impegno comunitario in materia di promozione dei diritti dell'uomo e dei principi democratici nei paesi in cui si verifichino tali situazioni;

(Emendamento 7)

Considerando diciannovesimo bis (nuovo)

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando che lo sviluppo della società civile deve concretarsi segnatamente nella comparsa e nel coinvolgimento di nuovi soggetti e che pertanto la Comunità dovrebbe recare appoggi finanziari a partner privi di precedenti esperienze in materia;

(Emendamento 8)

Ventiduesimo considerando

>Testo originale>

considerando che, fatte salve le competenze dell'autorità di bilancio definite dal trattato, nel presente regolamento è inserito per tutta la durata del programma un importo di riferimento finanziario ai sensi del punto 2 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995,

>Testo dopo la votazione del PE>

soppresso

(Emendamento 9)

Articolo 1

>Testo originale>

Il presente regolamento ha per oggetto la fissazione delle modalità di attuazione delle azioni della Comunità che, nel quadro della sua politica di cooperazione, contribuiscono all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto, nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

>Testo dopo la votazione del PE>

Il presente regolamento ha per oggetto la

definizione dei requisiti, delle modalità di esecuzione e delle procedure di controllo delle azioni comunitarie di cooperazione in materia di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto, nonché di rispetto dei diritti fondamentali delle libertà pubbliche e della buona gestione degli affari pubblici.

>Testo originale>

Le azioni previste dal presente regolamento sono realizzate nel territorio dei paesi in via di sviluppo o sono connesse con situazioni che si verificano nei paesi in via di sviluppo.

>Testo dopo la votazione del PE>

Le azioni previste dal presente regolamento sono realizzate

, nel quadro della politica comunitaria di cooperazione allo sviluppo, nel territorio dei paesi in via di sviluppo o sono connesse con situazioni inerenti a detti paesi.

(Emendamento 10)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) bis (nuova)

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

c) bis. il sostegno ai rifugiati e agli sfollati;

(Emendamento 11)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera e)

>Testo originale>

e) il sostegno alle istituzioni locali, nazionali regionali o internazionali, comprese le ONG, che svolgono attività connesse con la tutela o la salvaguardia dei diritti dell'uomo;

>Testo dopo la votazione del PE>

e) il sostegno alle istituzioni locali, nazionali regionali o internazionali, comprese le ONG, che svolgono attività connesse con la tutela

, la promozione o la salvaguardia dei diritti dell'uomo;

(Emendamento 12)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera i)

>Testo originale>

i) la promozione di pari opportunità e pratiche non discriminatorie, comprese misure contro il razzismo e la xenofobia;

>Testo dopo la votazione del PE>

i) la promozione di pari opportunità e pratiche non discriminatorie, comprese misure contro il razzismo

, la xenofobia e il sessismo;

(Emendamento 13)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera a)

>Testo originale>

a) la promozione e il rafforzamento dello Stato di diritto e segnatamente il sostegno all'indipendenza e al rafforzamento del potere giudiziario, nonché a un sistema penitenziario che rispetti l'essere umano; il sostegno alle riforme costituzionali e legislative;

>Testo dopo la votazione del PE>

a) la promozione e il rafforzamento dello Stato di diritto e segnatamente il sostegno all'indipendenza e al rafforzamento del potere giudiziario, nonché a un sistema penitenziario che rispetti l'essere umano; il sostegno alle riforme costituzionali e legislative;

il sostegno alle iniziative a favore dell'abolizione della pena di morte;

(Emendamento 14)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera c)

>Testo originale>

c) la promozione del pluralismo sia sul piano politico, che sul piano della società civile. A tal fine occorre consolidate istituzioni necessarie per garantire il carattere pluralistico della società, tra cui le organizzazioni non governative (ONG), e promuovere l'indipendenza e la responsabilità dei media e il sostegno alla libertà di stampa, nonché a quello del rispetto dei diritti alla libertà di associazione e di riunione;

>Testo dopo la votazione del PE>

c) la promozione del pluralismo sia sul piano politico, che sul piano della società civile. A tal fine occorre consolidate istituzioni necessarie per garantire il carattere pluralistico della società, tra cui le organizzazioni non governative (ONG), e promuovere l'indipendenza

, il pluralismo e la responsabilità dei media e il sostegno alla libertà di stampa, nonché a quello del rispetto dei diritti alla libertà di associazione e di riunione;

(Emendamento 15)

Articolo 2, paragrafo 3, lettera e)

>Testo originale>

e) il sostegno alle organizzazioni internazionali, regionali o locali, fra cui l ONG attive in materia di prevenzione e risoluzione dei conflitti e di trattamento delle loro ripercussioni, compreso il sostegno all'istituzione di tribunali penali internazionali ad hoc e all'instaurazione di una giurisdizione penale internazionale permanente, nonché le misure riguardanti la riabilitazione e il reinserimento delle vittime delle violazioni dei diritti dell'uomo;

>Testo dopo la votazione del PE>

e) il sostegno alle organizzazioni internazionali, regionali o locali, fra cui l ONG attive in materia di prevenzione e risoluzione dei conflitti e di trattamento delle loro ripercussioni, compreso il sostegno all'istituzione di tribunali penali internazionali ad hoc e all'instaurazione di una giurisdizione penale internazionale permanente, nonché

in materia di sostengo e assistenza alle vittime delle violazioni dei diritti dell'uomo;

(Emendamento 16)

Articolo 3, parte introduttiva

>Testo originale>

A tal fine, il sostegno comunitario può comprendere, tra i mezzi d'azione, il finanziamento:

>Testo dopo la votazione del PE>

A tal fine, il sostegno comunitario può comprendere tra i mezzi d'azione,

entro i limiti stabiliti annualmente dall'autorità di bilancio, il finanziamento:

(Emendamento 38)

Articolo 3, paragrafo 4

>Testo originale>

4. delle azioni di sorveglianza, verifica e valutazione delle azioni comunitarie.

>Testo dopo la votazione del PE>

4. delle azioni di sorveglianza, verifica e valutazione delle azioni comunitarie

, nonché di azioni di informazione dell'opinione pubblica dei paesi interessati in merito ai fini e ai risultati delle azioni stesse, nonché dei compiti di assistenza amministrativa e tecnica a mutuo beneficio della Commissione e del beneficiario.

(Emendamento 18)

Articolo 4, paragrafo 1

>Testo originale>

1. I partner che possono ottenere un sostegno finanziario in virtù del presente regolamento sono le organizzazioni regionali e internazionali, le organizzazioni non governative, le amministrazioni e agenzie pubbliche nazionali, regionali e locali, le comunità, gli istituti e gli operatori pubblici e privati.

>Testo dopo la votazione del PE>

1. I partner che possono ottenere un sostegno finanziario in virtù del presente regolamento sono le organizzazioni regionali e internazionali, le organizzazioni non governative, le amministrazioni e agenzie pubbliche nazionali, regionali e locali, le comunità, gli istituti e gli operatori pubblici e privati.

A prescindere dalla loro posizione ideologica o dai loro legami con organizzazioni politiche, sociali o di altro tipo, tali partner assumono in ogni caso l'impegno di diffondere, rispettare e promuovere, attraverso le loro azioni, i principi democratici e i diritti dell'uomo senza discriminazione alcuna. Nell'interesse di una partecipazione attiva della popolazione interessata, la Comunità accorda un'attenzione particolare alle azioni, spesso di portata ridotta, che favoriscono la democrazia di base.

(Emendamento 19)

Articolo 4, paragrafo 1 bis (nuovo)

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

1 bis. Qualora le azioni si traducano in accordi di cooperazione tra la Comunità e i paesi beneficiari, detti accordi fissano le condizioni eventualmente necessarie per la sostenibilità delle azioni, al fine di garantire l'incidenza delle azioni stesse in termini di consolidamento della democrazia e dei diritti umani nonché la continuità dei loro effetti.

(Emendamento 20)

Articolo 4, paragrafo 1 ter (nuovo)

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

1 ter. La Commissione predispone, sotto forma annuale o pluriennale, un programma delle azioni da attuare, uniformando le azioni da finanziare alle priorità definite in detto programma, previa consultazione del gruppo di lavoro interistituzionale sui diritti dell'uomo e in base agli stanziamenti di bilancio disponibili.

(Emendamento 21)

Articolo 4, paragrafo 2

>Testo originale>

2. Le azioni finanziate dalla Comunità in base al presente regolamento sono attuate dalla Commissione europea, su richiesta dei partner di cui al paragrafo 1 o di propria iniziativa.

>Testo dopo la votazione del PE>

Articolo 4 bis

Le operazioni finanziate dalla Comunità in base al presente regolamento sono attuate dalla Commissione, conformemente al disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, su richiesta dei partner di cui a tale articolo o di propria iniziativa.

(Emendamento 22)

Articolo 5

>Testo originale>

Possono beneficiare dell'aiuto della Comunità europea i partner di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del presente regolamento che abbiano la loro sede principale in uno Stato membro della Comunità o nei paesi terzi beneficiari dell'aiuto della Comunità ai sensi del presente regolamento; detta sede deve costituire il centro effettivo di tutte le decisioni relative alle azioni finanziate in virtù del presente regolamento. In via eccezionale, tale sede può trovarsi in un altro paese terzo.

>Testo dopo la votazione del PE>

Possono beneficiare dell'aiuto della Comunità europea i partner di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del presente regolamento che abbiano la loro sede principale

in un paese terzo beneficiario dell'aiuto della Comunità o in uno Stato membro della Comunità ai sensi del presente regolamento; detta sede deve costituire il centro effettivo di tutte le decisioni relative alle azioni finanziate in virtù del presente regolamento. In via eccezionale, tale sede può trovarsi in un altro paese terzo.

(Emendamento 23)

Articolo 6, parte introduttiva e lettere a) e b)

>Testo originale>

Fatto salvo il contesto istituzionale e politico in cui operano i partner di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del presente regolamento, per determinate se un organismo sia ammissibile al finanziamento comunitario si prendono in considerazione in particolare gli elementi seguenti:

>Testo dopo la votazione del PE>

Fatto salvo il contesto istituzionale e politico in cui operano i partner di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del presente regolamento, per determinate se un organismo sia ammissibile al finanziamento comunitario si prendono in considerazione in particolare

, oltre a quanto previsto all'articolo 4 del presente regolamento, gli elementi seguenti:

>Testo originale>

a) il suo impegno a difendere, rispettare e promuovere senza discriminazioni i diritti dell'uomo e i principi democratici;

>Testo dopo la votazione del PE>

>Testo originale>

b) la sua esperienza in materia di promozione dei diritti dell'uomo e dei principi democratici;

>Testo dopo la votazione del PE>

b) eventualmente la sua esperienza in materia di promozione dei diritti dell'uomo e dei principi democratici;

(Emendamento 24)

Articolo 8, paragrafo 1

>Testo originale>

1. La partecipazione alle gare e ai contratti d'appalto è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e del paese beneficiario. Essa può essere estesa ad altri paesi in via di sviluppo e, in casi eccezionali e debitamente giustificati, ad altri paesi terzi.

>Testo dopo la votazione del PE>

1. La partecipazione alle gare e ai contratti d'appalto è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche

del paese beneficiario e degli Stati membri. Essa può essere estesa ad altri paesi in via di sviluppo e, in casi eccezionali e debitamente giustificati, ad altri paesi terzi.

(Emendamento 25)

Articolo 8, paragrafo 1 bis (nuovo)

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

1 bis. Per gli operatori di piccole dimensioni (piccole ONG, amministrazioni e agenzie pubbliche locali, ecc.) la procedura delle gare d'appalto garantirà loro pari opportunità.

(Emendamento 26)

Articolo 8, paragrafo 2

>Testo originale>

2. Le forniture sono originarie degli Stati membri o del paese beneficiario o di altri paesi in via di sviluppo. in casi eccezionali e debitamente giustificati, esse possono provenire da altri paesi.

>Testo dopo la votazione del PE>

2. Le forniture

devono essere effettuate nella prospettiva dell'efficacia di prezzo e, preferibilmente, provenire dal paese beneficiario.

(Emendamento 27)

Articolo 9

>Testo originale>

Al fine di realizzare gli obiettivi di coerenza e complementarità e di garantire un'efficacia ottimale di tutte le azioni in questione, la Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, può prendere ogni misura di coordinamento necessaria, in particolare:

>Testo dopo la votazione del PE>

1. Al fine di realizzare gli obiettivi di coerenza e complementarità e di garantire un'efficacia ottimale di tutte le operazioni in questione, la Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, può prendere ogni misura di coordinamento necessaria.

2. Ad ogni modo, ai fini di quanto previsto dal paragrafo precedente, la Commissione promuove:

>Testo originale>

a) la creazione di un sistema di scambio e analisi regolare di informazioni sulle azioni finanziate e su quelle di cui si prevede il finanziamento da parte della Comunità e degli Stati membri;

>Testo dopo la votazione del PE>

a)

la creazione di un sistema di scambio e analisi regolare di informazioni sulla programmazione delle azioni che si intendono realizzare, l'approvazione di ciascuna delle azioni di cui la Comunità e gli Stati membri stanno studiando il finanziamento e lo svolgimento delle azioni già approvate;

>Testo originale>

b) il coordinamento in loco attraverso riunioni periodiche intese a consentire lo scambio di informazioni tra i rappresentanti della Commissione e degli Stati membri nel paese beneficiario;

>Testo dopo la votazione del PE>

b)

il coordinamento in loco attraverso riunioni periodiche tra i rappresentanti della Commissione, del Parlamento europeo e del Consiglio nel paese beneficiario, intese a consentire lo scambio di informazioni sugli aspetti di cui sopra.

>Testo originale>

c) la promozione di un'impostazione coerente dell'assistenza umanitaria e, se possibile, l'integrazione della tutela dei diritti dell'uomo in tale aiuto.

>Testo dopo la votazione del PE>

3. La Commissione incoraggia altresì, in stretta cooperazione con gli Stati membri, la promozione di un'impostazione coerente dell'assistenza umanitaria e, se possibile, l'integrazione della tutela dei diritti dell'uomo in tale aiuto.

(Emendamento 28)

Articolo 9 bis

>Testo originale>

Articolo 9 bis

L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del presente regolamento per il periodo 1999-2004 è di 250 milioni di ecu.

>Testo dopo la votazione del PE>

Soppresso

>Testo originale>

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

>Testo dopo la votazione del PE>

(Emendamento 29)

Articolo 10

>Testo originale>

La Commissione ha il compito di provvedere all'istruzione, decisione, gestione, verifica e valutazione delle azioni di cui al presente regolamento secondo le procedure di bilancio e le altre procedure vigenti, in particolare quelle del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee. Essa stabilisce le condizioni di assegnazione, mobilitazione e attuazione degli aiuti di cui al presente regolamento.

>Testo dopo la votazione del PE>

1. La Commissione ha il compito di provvedere alla programmazione, istruzione, decisione, gestione, verifica e valutazione delle operazioni di cui al presente regolamento, in conformità con il disposto del regolamento stesso e secondo le procedure di bilancio e le altre procedure vigenti, in particolare quelle del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

2. La Commissione stabilisce le condizioni di assegnazione, mobilitazione e attuazione degli aiuti di cui al presente regolamento, nonché le condizioni per la sostenibilità delle azioni e quelle necessarie per conferire maggior visibilità al loro impatto sulla democrazia e i diritti dell'uomo.

(Emendamento 30)

Articolo 11, paragrafo 1, secondo trattino

>Testo originale>

- dei programmi d'azione destinati a fornire un quadro d'azione coerente in un paese o una regione particolare o su un tema specifico, quando le esigenze rilevate siano destinate a durare a lungo, in particolare a causa della loro ampiezza e complessità.

>Testo dopo la votazione del PE>

- del programma di cui all'articolo 4, paragrafo 1 ter, del presente regolamento, così come di ogni programma d'azione destinato a fornire un quadro d'azione coerente in un paese o una regione particolare o su un tema specifico, quando le esigenze rilevate siano destinate a durare a lungo, in particolare a causa della loro ampiezza e complessità;

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

- delle decisioni concernenti azioni da realizzare, per motivi eccezionali o urgenti, a margine del programma di cui al suddetto articolo 4, paragrafo 1 ter, del presente regolamento.

(Emendamento 31)

Articolo 12

>Testo originale>

1. La Commissione è assistita da un comitato, in seguito denominato «comitato per i diritti dell'uomo e la democrazia», costituito da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

>Testo dopo la votazione del PE>

1. La Commissione è assistita da un comitato

consultivo, in seguito denominato «comitato per i diritti dell'uomo e la democrazia», costituito da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

>Testo originale>

2. Ove sia fatto riferimento al presente paragrafo il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il Presidente non partecipa al voto.

>Testo dopo la votazione del PE>

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato

una proposta contenente un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

>Testo originale>

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

>Testo dopo la votazione del PE>

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato e lo informa del modo in cui ne ha tenuto conto.

>Testo originale>

Se le misure previste non sono conformi al parere del Comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

>Testo dopo la votazione del PE>

Le riunioni del comitato sono di norma pubbliche, salvo specifica decisione contraria, debitamente motivata e pubblicata tempestivamente. Almeno due settimane prima di ogni sua riunione, il comitato ne pubblica l'ordine del giorno. Esso pubblica inoltre il processo verbale delle riunioni. Esso istituisce altresì un registro pubblico delle dichiarazioni d'interesse dei suoi membri.

>Testo originale>

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di 3 mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

>Testo dopo la votazione del PE>

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

3. Le disposizioni che precedono sono adottate in conformità della posizione del Parlamento su un nuovo atto che stabilisce i principi concernenti i comitati dell'Unione europea presieduti dalla Commissione e le competenze di esecuzione di quest'ultima.

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

Ai sensi dell'accordo stipulato fra il Parlamento europeo e la Commissione in materia di comitatologia di cui nella risoluzione del Parlamento europeo del 24 ottobre 1996 sul progetto di bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1997 - Sezione III - Commissione(1), la Commissione tiene il Parlamento europeo pienamente informato dei lavori del comitato.

- ---------------------

(1) GU C 347 del 18.11.1996, pag. 125.

(Emendamento 32)

Articolo 12 bis (nuovo)

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

Articolo 12 bis

1. Il gruppo di lavoro consultivo interistituzionale sulla democrazia e la tutela dei diritti dell'uomo, costituito con il bilancio 1998 e comprendente, fra l'altro, un massimo di cinque deputati al Parlamento europeo, verrà consultato:

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

- sul programma annuale e, se del caso, sui programmi pluriennali;

- sulle decisioni che la Commissione deve adottare in conformità dell'articolo 11, paragrafo 1;

- sugli interventi d'urgenza di cui all'articolo 13, paragrafi 1 e 2;

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

2. Il gruppo di lavoro viene informato circa i risultati delle azioni di cui all'articolo 3, in particolare per quanto concerne le gare d'appalto, gli studi di fattibilità e di valutazione, l'assistenza tecnica e le iniziative finalizzate a mettere in risalto il carattere comunitario delle azioni, nonché circa gli interventi d'urgenza finanziati a norma dell'articolo 13.

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

3. Al gruppo di lavoro vengono inoltre notificate le decisioni che la Commissione intende adottare a norma dell'articolo 11, paragrafo 2.

(Emendamento 33)

Articolo 13, paragrafo 3 bis (nuovo)

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

3 bis. La Commissione informa altresì il Parlamento europeo sui suoi interventi urgenti.

(Emendamento 34)

Articolo 14

>Testo originale>

Il comitato può esaminare qualsiasi questione di carattere generale o specifico attinente al relativo aiuto comunitario e dovrebbe inoltre contribuire a migliorare la coerenze delle azioni in materia di diritti dell'uomo e democratizzazione attuate dall'Unione europea nei paesi terzi. Una volta all'anno procederà ad uno scambio di opinioni sugli orientamenti generali presentati dal rappresentante della Commissione, riguardo alle azioni di cui al presente regolamento da attuare nell'anno successivo.

>Testo dopo la votazione del PE>

Il comitato può esaminare qualsiasi questione di carattere generale o specifico attinente al relativo aiuto comunitario e dovrebbe inoltre contribuire a migliorare la coerenze delle azioni in materia di diritti dell'uomo e democratizzazione attuate dall'Unione europea nei paesi terzi. Una volta all'anno procederà

all'esame della programmazione per l'esercizio successivo ovvero ad uno scambio di opinioni sugli orientamenti generali delle azioni da attuare nell'anno successivo, nel quadro dell'esecuzione di un programma pluriennale precedentemene approvato in conformità del presente regolamento.

(Emendamento 35)

Articolo 17, paragrafo 2

>Testo originale>

2. Dopo ogni esercizio finanziario la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale comprendente il riepilogo delle azioni finanziate durante l'esercizio.

>Testo dopo la votazione del PE>

2. La Commissione trasmette

ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione comprensiva quanto meno dei seguenti elementi:

>Testo originale>

Il riepilogo contiene in particolare informazioni relative ai soggetti con i quali le azioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento sono state attuate.

>Testo dopo la votazione del PE>

a) un riepilogo dettagliato delle azioni finanziate nel corso del precedente esercizio;

b) la programmazione prevista per il presente esercizio ed il grado di avanzamento delle azioni contenute in detto piano;

>Testo originale>

La relazione comprende inoltre una sintesi delle valutazioni esterne effettuate e, all'occorrenza, propone azioni specifiche.

>Testo dopo la votazione del PE>

c) le previsioni sul programma e le azioni da attuare nel corso dell'esercizio seguente;

d) una sintesi delle valutazioni compiute ai sensi delle disposizioni dell'articolo 15 del presente regolamento;

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

e) un'informazione relativa agli organismi con i quali sono state attuate le azioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

2 bis. La relazione annuale deve essere inoltrata al Parlamento nel corso del primo trimestre dell'anno onde consentirgli di prenderne atto e di valutarla in tempo utile prima dell'esame e dell'adozione parlamentare del bilancio comunitario.

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

2 ter. La comunicazione della Commissione di cui al presente articolo offre lo spunto per un dibattito annuale al Parlamento europeo sullo sviluppo della cooperazione europea in materia di diritti dell'uomo, di progressi dello stato di diritto e di buona gestione degli affari pubblici.

(Emendamento 36)

Articolo 19, secondo comma

>Testo originale>

Esso si applica fino al 31 dicembre 2004.

>Testo dopo la votazione del PE>

Soppresso

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sul progetto di regolamento del Consiglio che fissa le modalità di attuazione delle azioni di cooperazione, allo sviluppo, che contribuiscono all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (9581/98 - C4-0507/98 - 97/0191(SYN))(Procedura di cooperazione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(97)0357 - 97/0191(SYN)) ((GU C 282 del 18.9.1997, pag. 14.)) e il progetto del Consiglio (9581/98 - 97/0191(SYN),

- consultato dal Consiglio a norma degli articoli 189 C e 130 W del trattato CE (C4-0507/98),

- visto l'articolo 58 del suo regolamento,

- visti la relazione della commissione per lo sviluppo e la cooperazione e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per gli affari esteri, la sicurezza e la politica di difesa (A4-0466/98),

1. approva il progetto del Consiglio, fatte salve le modifiche ad esso apportate;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta a norma dell'articolo 189 A, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio a recepire, nella posizione comune che adotterà a norma dell'articolo 189 C, lettera a) del trattato CE, le modifiche approvate dal Parlamento;

4. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento e chiede l'apertura della procedura di concertazione;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

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