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Document 62006CJ0435

Sentenza della Corte (grande sezione) del 27 novembre 2007.
C.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Korkein hallinto-oikeus - Finlandia.
Cooperazione giudiziaria in materia civile - Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale - Regolamento (CE) n. 2201/2003 - Ambito di applicazione materiale e temporale - Nozione di "materie civili" - Decisione relativa alla presa a carico e alla collocazione di minori al di fuori della famiglia - Misure di protezione dei minori rientranti nell’ambito del diritto pubblico.
Causa C-435/06.

Raccolta della Giurisprudenza 2007 I-10141

ECLI-code: ECLI:EU:C:2007:714

Causa C‑435/06

Nel procedimento

C

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus)

«Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale — Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Ambito di applicazione materiale e temporale — Nozione di “materie civili” — Decisione relativa alla presa a carico e alla collocazione di minori al di fuori della famiglia — Misure di protezione dei minori rientranti nell’ambito del diritto pubblico»

Conclusioni dell’avvocato generale J. Kokott, presentate il 20 settembre 2007 

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 27 novembre 2007 

Massime della sentenza

1.     Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale — Regolamento n. 2201/2003

(Regolamento del Consiglio n. 2201/2003, artt. 1, n. 1, e 2, punto 7)

2.     Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale — Regolamento n. 2201/2003

(Atto di adesione del 1994, dichiarazione comune n. 28; regolamento del Consiglio n. 2201/2003)

1.     L’art. 1, n. 1, del regolamento n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento n. 1347/2000, come modificato dal regolamento n. 2116/2004, dev’essere interpretato nel senso che la nozione di «materie civili», a norma della suddetta disposizione, comprende una decisione unica che ordina la presa a carico immediata e la collocazione di un minore al di fuori della sua famiglia di origine, in una famiglia affidataria, quando tale decisione è stata adottata nell’ambito delle norme di diritto pubblico relative alla protezione dei minori.

La nozione di «materie civili» ai sensi della detta disposizione, infatti, dev’essere oggetto di un’interpretazione autonoma. Solamente un’applicazione uniforme del regolamento n. 2201/2003 negli Stati membri, che presuppone la definizione dell’ambito di applicazione di quest’ultimo ad opera del diritto comunitario e non ad opera dei diritti nazionali, può assicurare il raggiungimento degli obiettivi che tale regolamento persegue, tra cui vi è la parità di trattamento fra i tutti i minori interessati. Secondo il quinto ‘considerando’ del detto regolamento, un tale obiettivo è garantito unicamente qualora tutte le decisioni in materia di responsabilità genitoriale rientrino nell’ambito di applicazione di tale regolamento. Questa responsabilità è stata oggetto, all’art. 2, punto 7, di detto regolamento, di un’ampia definizione, nel senso che essa comprende tutti i diritti e doveri di cui è investita una persona fisica o una persona giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore. Non è rilevante in tal senso se a incidere sulla responsabilità genitoriale sia una misura di protezione statale o una decisione assunta su iniziativa di uno o dei titolari del diritto di affidamento.

(v. punti 46-50, 53, dispositivo 1)

2.     Il regolamento n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento n. 1347/2000, come modificato dal regolamento n. 2116/2004, dev’essere interpretato nel senso che una normativa nazionale armonizzata, relativa al riconoscimento e all’esecuzione di decisioni amministrative di presa a carico e di collocazione di persone, adottata nell’ambito della cooperazione nordica, non può essere applicata a una decisione di presa a carico di un minore che rientri nell’ambito di applicazione di tale regolamento.

La cooperazione tra gli Stati nordici in materia di riconoscimento ed esecuzione di decisioni amministrative di presa a carico e di collocazione di persone non figura infatti tra le eccezioni tassativamente elencate nel regolamento n. 2201/2003.

Inoltre, tale interpretazione non è infirmata dalla dichiarazione comune n. 28 sulla cooperazione nordica, allegata all’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea. Infatti, ai sensi della suddetta dichiarazione, gli Stati aderenti alla cooperazione nordica membri dell’Unione si sono impegnati a proseguire tale cooperazione in conformità al diritto comunitario. Ne consegue che detta cooperazione deve rispettare i principi dell’ordinamento giuridico comunitario. Ora, il giudice nazionale incaricato di applicare, nell’ambito della propria competenza, le norme di diritto comunitario ha l’obbligo di garantire la piena efficacia di tali norme disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale.

(v. punti 57, 61, 63-66, dispositivo 2)







SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

27 novembre 2007 (*)

«Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Ambito di applicazione materiale e temporale – Nozione di “materie civili” – Decisione relativa alla presa a carico e alla collocazione di minori al di fuori della famiglia – Misure di protezione dei minori rientranti nell’ambito del diritto pubblico»

Nel procedimento C‑435/06,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia), con ordinanza 13 ottobre 2006, pervenuta in cancelleria il 17 ottobre 2006, nella causa

C,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas e A. Tizzano, presidenti di sezione, dai sigg. R. Schintgen, J.N. Cunha Rodrigues (relatore), dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. J.‑C. Bonichot, T. von Danwitz e A. Arabadjiev, giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–       per la sig.ra C, dall’avv. M. Fredman, asianajaja;

–       per il governo finlandese, dalla sig.ra A. Guimaraes‑Purokoski, in qualità di agente;

–       per il governo tedesco, dal sig. M. Lumma, in qualità di agente;

–       per il governo francese, dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra A.‑L. During, in qualità di agenti;

–       per il governo dei Paesi Bassi, dalla sig.ra H.G. Sevenster, in qualità di agente;

–       per il governo slovacco, dal sig. J. Čorba, in qualità di agente;

–       per il governo svedese, dal sig. A. Kruse, in qualità di agente;

–       per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. M. Wilderspin e P. Aalto, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 20 settembre 2007,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1       La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 2004, n. 2116 (GU L 367, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 2201/2003»).

2       Tale domanda è stata formulata nell’ambito di un ricorso presentato dalla sig.ra C, madre dei minori A e B, avverso la decisione dell’Oulun hallinto-oikeus [Tribunale amministrativo di Oulu (Finlandia)] che confermava la decisione della polizia finlandese la quale disponeva la consegna di tali minori alle autorità svedesi.

 Contesto normativo

 Diritto comunitario

3       La dichiarazione comune n. 28 sulla cooperazione nordica, allegata all’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU 1994, C 241, pag. 21, e GU 1995, L 1, pag. 1), così dispone:

«Le Parti contraenti prendono atto che la Svezia, la Finlandia e la Norvegia, nella loro qualità di membri dell’Unione europea, intendono proseguire, nel pieno rispetto del diritto comunitario e delle altre disposizioni del trattato sull’Unione europea, la cooperazione nordica instaurata tra di loro nonché con altri paesi e territori».

4       Il quinto ‘considerando’ del regolamento n. 2201/2003 è così formulato:

«Per garantire parità di condizioni a tutti i minori, il presente regolamento disciplina tutte le decisioni in materia di responsabilità genitoriale, incluse le misure di protezione del minore, indipendentemente da qualsiasi nesso con un procedimento matrimoniale».

5       L’art. 1 di tale regolamento così dispone:

«1.      Il presente regolamento si applica, indipendentemente dal tipo di autorità giurisdizionale, alle materie civili relative:

(...)

b)      all’attribuzione, all’esercizio, alla delega, alla revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale.

2.      Le materie di cui al paragrafo 1, lettera b), riguardano in particolare:

a)      il diritto di affidamento e il diritto di visita;

(...)

d)      la collocazione del minore in una famiglia affidataria o in un istituto;

(...)».

6       Ai sensi dell’art. 2 del regolamento n. 2201/2003:

«Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

1)       “autorità giurisdizionale”: tutte le autorità degli Stati membri competenti per le materie rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento a norma dell’articolo 1;

(...)

4)      “decisione”: (...) una decisione relativa alla responsabilità genitoriale, a prescindere dalla denominazione usata per la decisione, quale ad esempio decreto, sentenza o ordinanza;

(...)

7)      “responsabilità genitoriale”: i diritti e doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore. Il termine comprende, in particolare, il diritto di affidamento e il diritto di visita;

(...)

9)      “diritto di affidamento”: i diritti e doveri concernenti la cura della persona di un minore, in particolare il diritto di intervenire nella decisione riguardo al suo luogo di residenza;

(...)».

7       L’art. 8, n. 1, di tale regolamento prevede quanto segue:

«Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adit[e]».

8       A norma dell’art. 16, n. 1, lett. a), del citato regolamento:

«L’autorità giurisdizionale si considera adita:

a)      alla data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso l’autorità giurisdizionale, purché successivamente l’attore non abbia omesso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché fosse effettuata la notificazione al convenuto».

9       L’art. 59 del regolamento n. 2201/2003 è così formulato:

«1.      Fatti salvi gli articoli 60, 63, 64 e il paragrafo 2 del presente articolo, il presente regolamento sostituisce, nei rapporti tra gli Stati membri, le convenzioni vigenti alla data della sua entrata in vigore, concluse tra due o più Stati membri su materie disciplinate dal presente regolamento.

2.      a) La Finlandia e la Svezia hanno facoltà di dichiarare che nei loro rapporti reciproci, in luogo delle norme del presente regolamento, si applica in tutto o in parte la convenzione del 6 febbraio 1931 tra Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia contenente disposizioni di diritto internazionale privato in materia di matrimonio, adozione e tutela, nonché il relativo protocollo finale. Queste dichiarazioni sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in allegato al presente regolamento. Tali Stati membri possono dichiarare in qualsiasi momento di rinunciarvi in tutto o in parte (...)».

10     A norma dell’art. 64 di tale regolamento:

«1.      Il presente regolamento si applica solo alle azioni proposte, agli atti pubblici formati e agli accordi tra le parti conclusi posteriormente alla data in cui il presente regolamento entra in applicazione secondo l’articolo 72.

2.      Le decisioni pronunciate dopo l’entrata in applicazione del presente regolamento, relative ad azioni proposte prima di tale termine ma dopo l’entrata in vigore del regolamento (CE) [del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1347, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi (GU L 160, pag. 19)], sono riconosciute ed eseguite secondo le disposizioni del capo III del presente regolamento se la norma sulla competenza era fondata su regole conformi a quelle contenute nel capo II del regolamento stesso, ovvero nel regolamento (…) n. 1347/2000, ovvero in una convenzione in vigore tra lo Stato membro d’origine e lo Stato membro richiesto al momento della proposizione dell’azione.

(...)».

11     Ai sensi del suo art. 72, il regolamento n. 2201/2003 è entrato in vigore il 1° agosto 2004 e si è applicato dal 1° marzo 2005, ad eccezione degli articoli 67, 68, 69 e 70, che si sono applicati dal 1° agosto 2004.

 Gli ordinamenti giuridici nazionali

12     La legge svedese recante disposizioni speciali sulla protezione dei minori (lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, SFS 1990, n. 52) stabilisce talune misure di protezione dei minori, quali la presa a carico e la collocazione contro la volontà dei genitori. Se la salute o lo sviluppo di un minore sono minacciati, il comitato d’azione sociale del comune può chiedere al länsrätt (Tribunale amministrativo regionale) di adottare i provvedimenti necessari. In caso di urgenza, tale comitato può, in un primo tempo, adottare esso stesso tali provvedimenti, salva la conferma degli stessi da parte del länsrätt.

13     Ai sensi dell’art. 1, n. 1, della legge finlandese sulla consegna di una persona alle autorità islandesi, norvegesi, svedesi o danesi ai fini dell’esecuzione di una decisione di presa a carico o di cura [laki huoltoa tai hoitoa koskevan päätöksen täytäntöönpanoa varten tapahtuvasta luovuttamisesta Islantiin, Norjaan, Ruotsiin tai Tanskaan (761/1970), in prosieguo: la «legge 761/1970»], chiunque sia oggetto di una misura di presa a carico o di cura disposta con decisione delle autorità islandesi, norvegesi, svedesi o danesi può essere consegnato dalla Repubblica di Finlandia allo Stato di cui trattasi, previa istanza presentata ai fini dell’esecuzione di una decisione siffatta.

 Causa principale e questioni pregiudiziali

14     Il 23 febbraio 2005 il comitato d’azione sociale della città di L (Svezia) ha disposto l’immediata presa a carico dei minori A e B, che risiedevano in tale città, ai fini della loro collocazione in una famiglia affidataria. A, nato nel 2001, e B, nata nel 1999, sono entrambi di nazionalità finlandese e A è altresì di nazionalità svedese.

15     Il 1° marzo 2005 la sig.ra C, accompagnata dai minori A e B, si è stabilita in Finlandia. Il suo trasferimento in tale Stato membro è stato dichiarato il 2 marzo 2005. Le autorità finlandesi hanno registrato tale nuova residenza il 10 marzo 2005, con effetto dal 1° marzo 2005.

16     La decisione del comitato d’azione sociale della città di L è stata confermata il 3 marzo 2005 dal länsrätten i K län [Tribunale amministrativo regionale di K (Svezia)], che era stato adito a tal fine il 25 febbraio 2005. Il diritto svedese prevede tale procedimento di approvazione giudiziaria in tutti i casi di presa a carico di un minore senza il consenso dei genitori.

17     Avendo riconosciuto che la causa rientrava nella competenza dei giudici svedesi, il Kammarrätten i M [Corte d’appello amministrativa di M (Svezia)] ha respinto il ricorso presentato dalla sig.ra C avverso la decisione del länsrätten i K län. 

18     Siffatta competenza dei giudici svedesi è stata confermata, il 20 giugno 2006, dal Regeringsrätten [Corte amministrativa suprema (Svezia)].

19     Il giorno stesso della pronuncia della decisione del länsrätten i K län, la polizia svedese aveva chiesto alla polizia finlandese della città di H, nella quale i due minori erano ospitati dalla loro nonna, di assisterla ai fini dell’esecuzione di tale decisione. Tale domanda era stata presentata in base alla legge 761/1970.

20     Con decisione 8 marzo 2005 la polizia finlandese ha disposto la consegna dei minori A e B alle autorità svedesi. La sig.ra C ha presentato ricorso avverso tale decisione dinanzi all’Oulun hallinto‑oikeus, il quale ha respinto il ricorso stesso.

21     La sig.ra C ha quindi presentato appello dinanzi al Korkein hallinto-oikeus (Corte suprema amministrativa), il quale ha ritenuto che, ai fini della soluzione della causa principale, fosse necessaria un’interpretazione del campo d’applicazione del regolamento n. 2201/2003.

22     Rilevando che la decisione relativa alla presa a carico e alla collocazione di un minore rientra, in Finlandia, nell’ambito del diritto pubblico, il Korkein hallinto-oikeus chiede se una decisione siffatta sia riconducibile alla nozione di «materie civili» di cui al citato regolamento. Inoltre, posto che in Finlandia la protezione dei minori richiede l’adozione non di una sola, ma di tutta una serie di decisioni, tale giudice si chiede altresì se il suddetto regolamento riguardi sia la presa a carico sia la collocazione dei minori, ovvero solamente la decisione di collocazione.

23     Dati tali elementi, il Korkein hallinto-oikeus ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      a)      Se il regolamento (…) n. 2201/2003 (…) sia applicabile all’esecuzione di tutte le parti di una decisione, come quella della fattispecie, riguardante l’immediata presa a carico e la collocazione di un minore al di fuori della propria famiglia d’origine presso una famiglia affidataria, quando tale decisione è adottata nella forma di un’unica decisione nell’ambito delle norme di diritto pubblico riguardanti la protezione dei minori;

         b)      ovvero, considerato il disposto dell’art. 1, n. 2, lett. d) [del regolamento n. 2201/2003], solo alla parte della decisione relativa alla collocazione al di fuori della propria famiglia d’origine presso una famiglia affidataria;

         c)      In quest’ultimo caso, se il regolamento [n. 2201/2003] sia applicabile ad una misura concernente la collocazione contenuta nella decisione di presa a carico, benché alla stessa decisione, cui è subordinata la decisione di collocazione, sia applicabile la legislazione, armonizzata nell’ambito della cooperazione tra gli Stati membri interessati, posta in essere per il reciproco riconoscimento e per l’esecuzione delle sentenze e decisioni amministrative.

2)      In caso di soluzione affermativa della questione sub 1a), tenendo conto del fatto che il regolamento [n. 2201/2003] non ha preso in considerazione la legislazione armonizzata ad opera del Consiglio nordico concernente il riconoscimento e l’esecuzione delle suddette decisioni di assistenza di diritto pubblico ma solo la corrispondente convenzione in materia civile, se sia comunque possibile applicare alla presa a carico dei minori la legislazione armonizzata menzionata supra, la quale si fonda sul riconoscimento e sull’esecuzione immediati delle decisioni amministrative sotto forma di cooperazione tra autorità amministrative.

3)      In caso di soluzione affermativa della questione sub 1a) e negativa della questione sub 2), se il regolamento n. 2201/2003, tenendo conto dei suoi artt. 72 e 64, n. 2, nonché della legislazione armonizzata dei paesi nordici relativa alle decisioni di assistenza di diritto pubblico, sia applicabile ratione temporis alla fattispecie allorché le autorità amministrative svedesi hanno adottato il 23 febbraio 2005 una decisione concernente sia la presa a carico immediata sia la collocazione presso una famiglia affidataria ed hanno sottoposto la decisione sulla collocazione immediata per conferma al länsrätt il 25 febbraio 2005 ed allorché il länsrätt adito ha confermato tale decisione il 3 marzo 2005».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione, sub a)

24     Con tale questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 1, n. 1, del regolamento n. 2201/2003 debba essere interpretato nel senso che, per un verso, esso trova applicazione ad una decisione unica che dispone la presa a carico immediata e la collocazione di un minore al di fuori della sua famiglia d’origine, in una famiglia affidataria e, per altro verso, tale decisione rientra nella nozione di «materie civili», ai sensi della disposizione citata, qualora essa sia stata adottata nell’ambito delle norme di diritto pubblico relative alla protezione dei minori.

25     Per quanto riguarda la decisione di presa a carico di un minore, occorre stabilire se essa sia relativa alla responsabilità genitoriale e se rientri pertanto nell’ambito di applicazione del regolamento n. 2201/2003.

26     Occorre rilevare, in proposito, che, ai sensi del suo art. 1, n. 1, lett. b), il regolamento n. 2201/2003 si applica, indipendentemente dal tipo di autorità giurisdizionale, alle materie civili relative all’attribuzione, all’esercizio, alla delega e alla revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale. Inoltre, ai sensi dell’art. 2, n. 1, di tale regolamento, per «autorità giurisdizionale» si intendono tutte le autorità degli Stati membri competenti per le materie rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento suddetto.

27     Ai sensi dell’art. 2, punto 7, di questo stesso regolamento, la «responsabilità genitoriale» comprende tutti i diritti e doveri di cui è investita una persona fisica o una persona giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore, in particolare, il diritto di affidamento e il diritto di visita.

28     La presa a carico di un minore non è espressamente elencata tra le materie che, ai sensi dell’art. 1, n. 2, del citato regolamento, sono relative alla responsabilità genitoriale.

29     Tale elemento non può tuttavia escludere una decisione di presa a carico di un minore dall’ambito di applicazione del regolamento n. 2201/2003.

30     Infatti, l’utilizzo del termine «in particolare» di cui all’art. 1, n. 2, di tale regolamento implica che l’elenco contenuto in tale disposizione riveste un carattere indicativo.

31     Inoltre, dal quinto ‘considerando’ del regolamento n. 2201/2003 emerge che, per garantire parità di condizioni a tutti i minori, tale regolamento disciplina tutte le decisioni in materia di responsabilità genitoriale, incluse le misure di protezione del minore.

32     Orbene, una decisione di presa a carico di un minore, come quella di cui trattasi nella causa principale, si inserisce per sua stessa natura nell’ambito di un’azione pubblica avente l’obiettivo di rispondere alle esigenze di protezione e di assistenza dei minori.

33     Peraltro, dal fascicolo sottoposto alla Corte emerge che in Finlandia la presa a carico di un minore attribuisce ai comitati d’azione sociale di tale Stato membro il potere di stabilire il luogo di residenza del minore stesso. Tale provvedimento è idoneo ad incidere sull’esercizio del diritto di affidamento, il quale, ai sensi dell’art. 2, n. 9, del regolamento n. 2201/2003, comprende proprio il diritto di decidere riguardo a tale luogo di residenza. Di conseguenza, tale potere riguarda la responsabilità genitoriale, in quanto, ai sensi dell’art. 1, n. 2, lett. a), di tale regolamento, il diritto di affidamento rappresenta una delle materie relative a tale responsabilità.

34     Per quanto riguarda la collocazione, occorre rilevare che, ai sensi dell’art. 1, n. 2, lett. d), del regolamento n. 2201/2003, la collocazione di un minore in una famiglia affidataria o in un istituto fa parte delle materie relative alla responsabilità genitoriale.

35     Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 28 delle sue conclusioni, la presa a carico e la collocazione sono atti strettamente collegati nel senso che, per un verso, una presa a carico può essere disposta come provvedimento a sé stante solo come misura cautelare e, per altro verso, la collocazione di un minore contro la volontà dei genitori è possibile soltanto in seguito alla presa a carico del minore stesso da parte dell’autorità competente.

36     Di conseguenza, l’esclusione dall’ambito di applicazione del regolamento n. 2201/2003 della decisione di presa a carico di un minore sarebbe tale da compromettere l’efficacia di tale regolamento negli Stati membri in cui la protezione dei minori, compresa la collocazione di questi ultimi, richiede l’adozione di più decisioni. Inoltre, posto che in altri Stati membri tale protezione è garantita mediante un’unica decisione, anche la parità di trattamento dei minori interessati potrebbe essere rimessa in discussione.

37     Per quanto riguarda il regolamento n. 2201/2003, occorre stabilire se quest’ultimo sia applicabile alle decisioni di presa a carico e di collocazione di un minore rientranti nell’ambito del diritto pubblico.

38     L’art. 1, n. 1, del regolamento n. 2201/2003 enuncia il principio secondo cui l’ambito di applicazione del regolamento stesso è circoscritto alle «materie civili», senza tuttavia definire contenuto e portata di tale nozione.

39     Occorre ricordare che, nell’ambito della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32) come modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978, relativa all’adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1 e – nel testo modificato – pag. 77); dalla convenzione 25 ottobre 1982, relativa all’adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1); dalla convenzione 26 maggio 1989, relativa all’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1), e dalla convenzione 29 novembre 1996, relativa all’adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia (GU 1997, C 15, pag. 1; in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»), la Corte è stata chiamata ad interpretare la nozione di «materia civile e commerciale» di cui all’art. 1, primo comma, prima frase, di tale convenzione.

40     La Corte ha più volte stabilito che, allo scopo di garantire, per quanto possibile, l’uguaglianza e l’uniformità dei diritti e degli obblighi derivanti dalla Convenzione di Bruxelles agli Stati contraenti e ai soggetti interessati, non si devono interpretare i termini di tale disposizione come un semplice rinvio al diritto interno dell’uno o dell’altro degli Stati in questione. La nozione di materia civile e commerciale dev’essere considerata come una nozione autonoma, da interpretare facendo riferimento, da un lato, agli obiettivi e al sistema della Convenzione di Bruxelles e, dall’altro, ai principi generali desumibili dal complesso degli ordinamenti nazionali (v. sentenza 15 febbraio 2007, causa C‑292/05, Lechouritou e a., Racc. pag. I‑1519, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

41     Pur riconoscendo, come hanno fatto la ricorrente nella causa principale, gli altri Stati membri che hanno presentato osservazioni e la Commissione delle Comunità europee, che la nozione di «materie civili», ai sensi dell’art. 1, n. 1, del regolamento n. 2201/2003, deve essere oggetto di un’interpretazione autonoma nel diritto comunitario, il governo svedese sostiene che una decisione di presa a carico e di collocazione di un minore, implicante l’esercizio della potestà d’imperio, non rientra nell’ambito di applicazione di tale regolamento.

42     A sostegno della propria tesi tale governo si richiama alla giurisprudenza della Corte secondo cui, benché talune controversie tra un’autorità pubblica ed un soggetto di diritto privato possano essere comprese nell’ambito di applicazione della Convenzione di Bruxelles, la situazione è diversa qualora l’autorità pubblica agisca nell’esercizio della sua potestà d’imperio (sentenze 1° ottobre 2002, causa C‑167/00, Henkel, Racc. pag. I‑8111, punti 26 e 30, nonché 15 maggio 2003, causa C‑266/01, Préservatrice foncière TIARD, Racc. pag. I‑4867, punto 22).

43     Secondo il governo svedese sarebbe difficile immaginare una decisione che rientri in maniera più evidente nell’esercizio della potestà d’imperio di una decisione che imponga la presa a carico di un minore, la quale potrebbe addirittura, in certe circostanze, privarlo della sua libertà.

44     Tale interpretazione dell’art. 1, n. 1, del regolamento n. 2201/2003 non può essere accolta.

45     Infatti, atteso che l’interpretazione della nozione di «materie civili» dev’essere svolta tenendo conto degli obiettivi del regolamento n. 2201/2003, se le decisioni di presa a carico e di collocazione di un minore, che, in alcuni Stati membri, rientrano nella sfera del diritto pubblico, dovessero per questa sola ragione essere escluse dall’ambito di applicazione di detto regolamento, sarebbe manifestamente pregiudicato l’obiettivo stesso di riconoscimento reciproco e di esecuzione delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale. In tale contesto, va rilevato che dalle disposizioni degli artt. 1, n. 1, e 2, punto 1, del regolamento n. 2201/2003 emerge che né l’organizzazione della giustizia degli Stati membri, né l’attribuzione di competenza ad autorità amministrative possono influire sull’ambito di applicazione di tale regolamento e sull’interpretazione della nozione di materie civili.

46     La nozione di «materie civili» dev’essere pertanto oggetto di un’interpretazione autonoma.

47     Solamente un’applicazione uniforme del regolamento n. 2201/2003 negli Stati membri, che presuppone la definizione dell’ambito di applicazione di quest’ultimo ad opera del diritto comunitario e non ad opera dei diritti nazionali, può assicurare il raggiungimento degli obiettivi che tale regolamento persegue, tra cui vi è la parità di trattamento tra i tutti i minori interessati.

48     Secondo il quinto ‘considerando’ del regolamento n. 2201/2003, un tale obiettivo è garantito unicamente qualora tutte le decisioni in materia di responsabilità genitoriale rientrino nell’ambito di applicazione di tale regolamento.

49     Tale responsabilità è stata oggetto, all’art. 2, punto 7, di detto regolamento, di una definizione ampia, nel senso che essa comprende tutti i diritti e doveri di cui è investita una persona fisica o una persona giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore.

50     Come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 44 delle sue conclusioni, non è rilevante in tal senso se a incidere sulla responsabilità genitoriale sia una misura di protezione statale o una decisione assunta su iniziativa di uno o dei titolari del diritto di affidamento.

51     La nozione di «materie civili» dev’essere interpretata nel senso che può comprendere anche misure che, dal punto di vista del diritto di uno Stato membro, rientrano nel diritto pubblico.

52     Del resto, tale interpretazione è avvalorata dal decimo ‘considerando’ del regolamento n. 2201/2003, secondo cui esso non è inteso ad applicarsi a «misure pubbliche di carattere generale in materia di istruzione e di sanità». Tale esclusione conferma che il legislatore comunitario non ha inteso escludere dall’ambito di applicazione di tale regolamento tutte le misure rientranti nel diritto pubblico.

53     Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve risolvere la prima questione, sub a), dichiarando che l’art. 1, n. 1, del regolamento n. 2201/2003 dev’essere interpretato nel senso che la nozione «materie civili», ai sensi della suddetta disposizione, comprende una decisione unica che ordina la presa a carico immediata e la collocazione di un minore al di fuori della sua famiglia di origine, in una famiglia affidataria, quando tale decisione è stata adottata nell’ambito delle norme di diritto pubblico relative alla protezione dei minori.

 Sulla prima questione, sub b) e c)

54     Tali questioni sono state sollevate dal giudice del rinvio unicamente nell’ipotesi in cui, nella soluzione della prima questione, sub a), la Corte avesse interpretato la nozione di «materie civili», ai sensi dell’art. 1, n. 1, del regolamento n. 2201/2003, nel senso che essa non comprende una decisione unica che ordina la presa a carico immediata e la collocazione di un minore al di fuori della sua famiglia di origine in una famiglia affidataria, quando detta decisione è stata presa nell’ambito delle norme di diritto pubblico relative alla protezione dei minori.

55     Tenuto conto della soluzione data alla prima questione, sub a), non si deve risolvere la prima questione, sub b) e sub c).

 Sulla seconda questione

56     Con tale questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il regolamento n. 2201/2003 debba essere interpretato nel senso che una normativa nazionale armonizzata relativa al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni amministrative di presa a carico e di collocazione di persone, adottata nell’ambito della cooperazione tra gli Stati nordici, possa trovare applicazione a una decisione di presa a carico di un minore rientrante nell’ambito di applicazione del detto regolamento, qualora quest’ultimo non lo preveda.

57     A tale proposito occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il giudice nazionale incaricato di applicare, nell’ambito della propria competenza, le norme di diritto comunitario ha l’obbligo di garantire la piena efficacia di tali norme, disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale (v., segnatamente, sentenze 9 marzo 1978, causa 106/77, Simmenthal, Racc. pag. 629, punti 21‑24; 19 giugno 1990, causa C‑213/89, Factortame e a., Racc. pag. I‑2433, punti 19‑21, e 18 luglio 2007, causa C‑119/05, Lucchini, Racc. pag. I‑6199, punto 61).

58     Secondo il suo art. 59, n. 1, il regolamento n. 2201/2003 sostituisce, per gli Stati membri, le convenzioni concluse tra questi ultimi su materie disciplinate dal regolamento stesso.

59     A norma dell’art. 59, n. 2, lett. a), di detto regolamento, «[l]a Finlandia e la Svezia hanno facoltà di dichiarare che nei loro rapporti reciproci, in luogo delle norme del presente regolamento, si applica in tutto o in parte la convenzione del 6 febbraio 1931 tra Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia contenente disposizioni di diritto internazionale privato in materia di matrimonio, adozione e tutela, nonché il relativo protocollo finale».

60     Si tratta dell’unica disposizione derogatoria alla regola enunciata al punto 58 della presente sentenza. In quanto tale, essa dev’essere intepretata restrittivamente.

61     La cooperazione tra gli Stati nordici in materia di riconoscimento ed esecuzione di decisioni amministrative di presa a carico e di collocazione di persone non figura tra le eccezioni tassativamente elencate nel regolamento n. 2201/2003.

62     Una normativa nazionale armonizzata, quale la legge 761/1970, non può dunque trovare applicazione a una decisione di presa a carico e di collocazione di un minore che ricade nell’ambito di applicazione del regolamento n. 2201/2003.

63     Tale conclusione non è infirmata dalla dichiarazione comune n. 28 sulla cooperazione nordica.

64     Infatti, ai sensi della suddetta dichiarazione, gli Stati aderenti alla cooperazione nordica membri dell’Unione si sono impegnati a proseguire tale cooperazione in conformità al diritto comunitario.

65     Ne consegue che tale cooperazione deve rispettare i principi dell’ordinamento giuridico comunitario.

66     Si deve pertanto risolvere la seconda questione dichiarando che il regolamento n. 2201/2003 dev’essere interpretato nel senso che una normativa nazionale armonizzata, relativa al riconoscimento e all’esecuzione di decisioni amministrative di presa a carico e di collocazione di persone, adottata nell’ambito della cooperazione nordica, non può essere applicata a una decisione di presa a carico di un minore rientrante nell’ambito di applicazione di tale regolamento.

 Sulla terza questione

67     Con tale questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il regolamento n. 2201/2003 debba essere interpretato nel senso che esso è applicabile, ratione temporis, in una causa come quella principale.

68     Emerge dagli artt. 64, n. 1, e 72 che il regolamento si applica solo alle azioni proposte, agli atti pubblici formati e agli accordi tra le parti conclusi posteriormente al 1° marzo 2005.

69     Inoltre, l’art. 64, n. 2, di tale regolamento prevede che «[l]e decisioni pronunciate dopo l’entrata in applicazione del presente regolamento, relative ad azioni proposte prima di tale termine ma dopo l’entrata in vigore del regolamento […] n. 1347/2000, sono riconosciute ed eseguite secondo le disposizioni del capo III del presente regolamento se la norma sulla competenza era fondata su regole conformi a quelle contenute nel capo II del regolamento stesso, ovvero nel regolamento […] n. 1347/2000, ovvero in una convenzione in vigore tra lo Stato membro d’origine e lo Stato membro richiesto al momento della proposizione dell’azione».

70     In una causa come quella principale, il regolamento n. 2201/2003 è applicabile solamente qualora le tre condizioni cumulative enunciate al precedente punto di questa sentenza risultino soddisfatte.

71     Quanto alla prima di tali condizioni, occorre rilevare che, secondo il giudice del rinvio, il quale è l’unico competente a valutare i fatti della causa principale, la decisione della cui esecuzione si tratta è quella del länsrätten i K län del 3 marzo 2005. Essa è quindi stata pronunciata successivamente alla data di entrata in applicazione del regolamento n. 2201/2003.

72     Per quanto riguarda la seconda condizione posta, emerge dalla decisione di rinvio che il procedimento di presa a carico dei minori A e B è stato avviato «nell’autunno 2004», vale a dire prima dell’entrata in applicazione del regolamento n. 2201/2003, ma successivamente all’entrata in vigore del regolamento n. 1347/2000, la quale, in forza dell’art. 46 di quest’ultimo regolamento, ha avuto luogo il 1° marzo 2001. Spetta al giudice del rinvio verificare se ciò risponda effettivamente al vero.

73     Per quanto riguarda la terza condizione citata al punto 69 di questa sentenza, devono essere svolte le seguenti considerazioni.

74     Ai sensi dell’art. 8, n. 1, del regolamento n. 2201/2003, le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adite.

75     Con decisione 20 giugno 2006 il Regeringsrätten ha confermato, in base al diritto nazionale, la competenza dei giudici svedesi nella causa. Tale giudice ha ritenuto che, alla data in cui il comitato d’azione sociale ha avviato un’indagine sulla situazione familiare dei minori A e B, questi ultimi risiedevano in Svezia, nell’ambito di competenza territoriale del länsrätten i K län.

76     Ne discende che, ai sensi dell’art. 64, n. 2, del regolamento n. 2201/2003, le regole sulla competenza applicate in base al diritto nazionale sono conformi a quelle previste da tale regolamento. Pertanto, la terza condizione posta risulta soddisfatta.

77     Alla luce di quanto precede, occorre risolvere la terza questione nel senso che, salve le valutazioni fattuali per le quali il giudice del rinvio è il solo competente, il regolamento n. 2201/2003 dev’essere interpretato nel senso che esso è applicabile ratione temporis ad una causa come quella principale.

 Sulle spese

78     Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

1)      L’art. 1, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 2004, n. 2116, dev’essere interpretato nel senso che la nozione di «materie civili», ai sensi della suddetta disposizione, comprende una decisione unica che ordina la presa a carico immediata e la collocazione di un minore al di fuori della sua famiglia di origine, in una famiglia affidataria, quando tale decisione è stata adottata nell’ambito delle norme di diritto pubblico relative alla protezione dei minori.

2)      Il regolamento n. 2201/2003, come modificato dal regolamento n. 2116/2004, dev’essere interpretato nel senso che una normativa nazionale armonizzata, relativa al riconoscimento e all’esecuzione di decisioni amministrative di presa a carico e di collocazione di persone, adottata nell’ambito della cooperazione nordica, non può essere applicata a una decisione di presa a carico di un minore che rientra nell’ambito di applicazione di tale regolamento.

3)      Salve le valutazioni fattuali, per le quali il giudice del rinvio è il solo competente, il regolamento n. 2201/2003, come modificato dal regolamento n. 2116/2004, dev’essere interpretato nel senso che esso è applicabile ratione temporis ad una causa come quella principale.

Firme


* Lingua processuale: il finlandese.

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