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Document 62012CN0594
Case C-594/12: Request for a preliminary ruling from the Verfassungsgerichtshof (Austria) lodged on 19 December 2012 — Kärntner Landesregierung and Others
Causa C-594/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verfassungsgerichtshof (Austria) il 19 dicembre 2012 — Kärntner Landesregierung e a.
Causa C-594/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verfassungsgerichtshof (Austria) il 19 dicembre 2012 — Kärntner Landesregierung e a.
GU C 79 del 16.3.2013, p. 7–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
16.3.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 79/7 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verfassungsgerichtshof (Austria) il 19 dicembre 2012 — Kärntner Landesregierung e a.
(Causa C-594/12)
2013/C 79/13
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verfassungsgerichtshof
Parti
Ricorrenti: Kärntner Landesregierung, Michael Seitlinger, Christof Tschohl, Andreas Krisch, Albert Steinhauser, Jana Herwig, Sigrid Maurer, Erich Schweighofer, Hannes Tretter, Scheucher Rechtsanwalt GmbH, Maria Wittmann-Tiwald, Philipp Schmuck, Stefan Prochaska
Altra parte: Bundesregierung
Questioni pregiudiziali
1) Sulla validità degli atti degli organi dell’Unione
Se gli articoli 3-9 della direttiva 2006/24/CE (1) siano compatibili con gli articoli 7, 8 e 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
2) Sull’interpretazione dei Trattati
2.1. |
Se, alla luce delle spiegazioni relative all’articolo 8 della Carta che, a norma dell’articolo 52, paragrafo 7, di essa, sono state elaborate al fine di fornire orientamenti per l’interpretazione della Carta stessa e che il Verfassungsgerichtshof deve tenere nel debito conto, la direttiva 95/46/CE (2) e il regolamento (CE) n. 45/2001 (3) debbano essere considerati equivalenti alle condizioni stabilite dall’articolo 8, paragrafo 2, e dall’articolo 52, paragrafo 1, della Carta per valutare l’ammissibilità delle ingerenze [nel diritto fondamentale della protezione dei dati personali]. |
2.2. |
Quale sia il rapporto tra il «diritto dell’Unione», menzionato nell’articolo 52, paragrafo 3, ultima frase, della Carta, e le direttive in materia di protezione dei dati. |
2.3. |
Se, nell’interpretare l’articolo 8 della Carta, dato che la direttiva 95/46/CE e il regolamento (CE) n. 45/2001 pongono condizioni e limiti all’esercizio del diritto fondamentale alla protezione dei dati sancito dalla Carta, occorra tener conto delle variazioni derivanti dalle norme successive di diritto derivato. |
2.4. |
Se, in considerazione dell’articolo 52, paragrafo 4, della Carta, dal principio della salvaguardia di livelli di protezione più elevati, di cui all’articolo 53 della Carta, discenda che i limiti che la Carta stessa pone alle restrizioni che il diritto derivato può legittimamente apportare [al diritto fondamentale della protezione dei dati personali] debbano essere applicati in base a criteri più rigorosi. |
2.5. |
Se, tenuto conto dell’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, del quinto comma del preambolo e delle spiegazioni relative all’articolo 7 della Carta, secondo cui i diritti di cui a tale articolo corrispondono a quelli garantiti dall’articolo 8 della CEDU, dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa all’articolo 8 della CEDU si possano evincere punti di vista interpretativi rilevanti ai fini dell’interpretazione dell’articolo 8 della Carta. |
(1) Direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE; GU L 105, pag. 54.
(2) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati; GU L 281, pag. 31.
(3) Regolamento n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati; GU 2001, L 8, pag. 1.