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Document 62012CN0594

Causa C-594/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verfassungsgerichtshof (Austria) il 19 dicembre 2012 — Kärntner Landesregierung e a.

GU C 79 del 16.3.2013, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 79/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verfassungsgerichtshof (Austria) il 19 dicembre 2012 — Kärntner Landesregierung e a.

(Causa C-594/12)

2013/C 79/13

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verfassungsgerichtshof

Parti

Ricorrenti: Kärntner Landesregierung, Michael Seitlinger, Christof Tschohl, Andreas Krisch, Albert Steinhauser, Jana Herwig, Sigrid Maurer, Erich Schweighofer, Hannes Tretter, Scheucher Rechtsanwalt GmbH, Maria Wittmann-Tiwald, Philipp Schmuck, Stefan Prochaska

Altra parte: Bundesregierung

Questioni pregiudiziali

1)   Sulla validità degli atti degli organi dell’Unione

Se gli articoli 3-9 della direttiva 2006/24/CE (1) siano compatibili con gli articoli 7, 8 e 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

2)   Sull’interpretazione dei Trattati

2.1.

Se, alla luce delle spiegazioni relative all’articolo 8 della Carta che, a norma dell’articolo 52, paragrafo 7, di essa, sono state elaborate al fine di fornire orientamenti per l’interpretazione della Carta stessa e che il Verfassungsgerichtshof deve tenere nel debito conto, la direttiva 95/46/CE (2) e il regolamento (CE) n. 45/2001 (3) debbano essere considerati equivalenti alle condizioni stabilite dall’articolo 8, paragrafo 2, e dall’articolo 52, paragrafo 1, della Carta per valutare l’ammissibilità delle ingerenze [nel diritto fondamentale della protezione dei dati personali].

2.2.

Quale sia il rapporto tra il «diritto dell’Unione», menzionato nell’articolo 52, paragrafo 3, ultima frase, della Carta, e le direttive in materia di protezione dei dati.

2.3.

Se, nell’interpretare l’articolo 8 della Carta, dato che la direttiva 95/46/CE e il regolamento (CE) n. 45/2001 pongono condizioni e limiti all’esercizio del diritto fondamentale alla protezione dei dati sancito dalla Carta, occorra tener conto delle variazioni derivanti dalle norme successive di diritto derivato.

2.4.

Se, in considerazione dell’articolo 52, paragrafo 4, della Carta, dal principio della salvaguardia di livelli di protezione più elevati, di cui all’articolo 53 della Carta, discenda che i limiti che la Carta stessa pone alle restrizioni che il diritto derivato può legittimamente apportare [al diritto fondamentale della protezione dei dati personali] debbano essere applicati in base a criteri più rigorosi.

2.5.

Se, tenuto conto dell’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, del quinto comma del preambolo e delle spiegazioni relative all’articolo 7 della Carta, secondo cui i diritti di cui a tale articolo corrispondono a quelli garantiti dall’articolo 8 della CEDU, dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa all’articolo 8 della CEDU si possano evincere punti di vista interpretativi rilevanti ai fini dell’interpretazione dell’articolo 8 della Carta.


(1)  Direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE; GU L 105, pag. 54.

(2)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati; GU L 281, pag. 31.

(3)  Regolamento n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati; GU 2001, L 8, pag. 1.


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