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Document 62009CN0351

Causa C-351/09: Ricorso proposto il 28 agosto 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Malta

GU C 267 del 7.11.2009, p. 45–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 267/45


Ricorso proposto il 28 agosto 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Malta

(Causa C-351/09)

2009/C 267/77

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: S. Pardo Quintillán, K. Xuereb, agenti)

Convenuta: Repubblica di Malta

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che la Repubblica di Malta,

a)

non avendo elaborato programmi di monitoraggio delle acque superficiali interne e non avendoli resi operativi ai sensi dell’art. 8, nn. 1 e 2, della direttiva 200/60/CE (1),

b)

essendo altresì venuta meno all’obbligo di presentare relazioni sintetiche dei programmi di monitoraggio delle acque superficiali interne previsto dall’art. 15, n. 2, di tale direttiva,

è inadempiente agli artt. 8 e 15 della suddetta direttiva;

condannare la Repubblica di Malta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Ai sensi dell’art. 15, n. 2, della direttiva, il termine ultimo per la presentazione di relazioni sintetiche sui programmi di monitoraggio era il 22 marzo 2007. Inoltre, l’obbligo di presentare la relazione sintetica sui programmi di monitoraggio delle acque interne è indipendente dall’obbligo di presentare il primo progetto di gestione integrata dei bacini idrografici. Ad oggi, la relazione sintetica relativa ai programmi di monitoraggio delle acque superficiali interne non risulta disponibile. Conseguentemente, la Commissione ritiene che la Repubblica di Malta sia venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù dell’art. 15, n. 2, della direttiva.

Inoltre, sulla base delle precedenti informazioni fornite dalla Repubblica di Malta e per la mancanza di informazioni riguardanti la relazione sintetica relativa ai programmi di monitoraggio delle acque interne superficiali, alla quale la Repubblica di Malta è tenuta, la Commissione ritiene che la Repubblica di Malta, ad oggi, non abbia elaborato programmi di monitoraggio delle acque superficiali interne e non li abbia resi operativi ai sensi dell’art. 8, nn. 1 e 2, della direttiva. Tali programmi sono essenziali al fine di definire una visione coerente e globale dello stato delle acque all’interno di ciascun distretto idrografico (2).


(1)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2000, 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327, pag. 1)

(2)  Art. 8, n. 1, della direttiva 2000/60/CE


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