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Document 62009CA0497

Cause riunite C-497/09, C-499/09, C-501/09 e C-502/09: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 10 marzo 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vorabentscheidungsersuchen des Bundesfinanzhofs — Germania) — Finanzamt Burgdorf (C-497/09), CinemaxX Entertainment GmbH & Co. KG, vormals Hans-Joachim Flebbe Filmtheater GmbH & Co. KG (C-499/09), Lothar Lohmeyer (C-501/09), Fleischerei Nier GmbH & Co. KG (C-502/09)/Manfred Bog (C-497/09), Finanzamt Hamburg-Barmbek-Uhlenhorst (C-499/09), Finanzamt Minden (C-501/09), Finanzamt Detmold (C-502/09) [Fiscalità — IVA — Sesta direttiva 77/388/CEE — Artt. 5 e 6 — Qualificazione di un’attività commerciale come «cessione di beni» o «prestazione di servizi» — Fornitura di vivande o di cibi pronti per il consumo immediato in stand o chioschi-bar mobili — Fornitura in un cinema di popcorn e di «tortilla chips» (nachos) per il consumo immediato — Catering — Allegato H, categoria 1 — Interpretazione dei termini «prodotti alimentari» ]

GU C 130 del 30.4.2011, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 130/6


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 10 marzo 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vorabentscheidungsersuchen des Bundesfinanzhofs — Germania) — Finanzamt Burgdorf (C-497/09), CinemaxX Entertainment GmbH & Co. KG, vormals Hans-Joachim Flebbe Filmtheater GmbH & Co. KG (C-499/09), Lothar Lohmeyer (C-501/09), Fleischerei Nier GmbH & Co. KG (C-502/09)/Manfred Bog (C-497/09), Finanzamt Hamburg-Barmbek-Uhlenhorst (C-499/09), Finanzamt Minden (C-501/09), Finanzamt Detmold (C-502/09)

(Cause riunite C-497/09, C-499/09, C-501/09 e C-502/09) (1)

(Fiscalità - IVA - Sesta direttiva 77/388/CEE - Artt. 5 e 6 - Qualificazione di un’attività commerciale come «cessione di beni» o «prestazione di servizi» - Fornitura di vivande o di cibi pronti per il consumo immediato in stand o chioschi-bar mobili - Fornitura in un cinema di popcorn e di «tortilla chips» (nachos) per il consumo immediato - Catering - Allegato H, categoria 1 - Interpretazione dei termini «prodotti alimentari»)

2011/C 130/10

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrenti: Finanzamt Burgdorf (C-497/09), CinemaxX Entertainment GmbH & Co. KG, vormals Hans-Joachim Flebbe Filmtheater GmbH & Co. KG (C-499/09), Lothar Lohmeyer (C-501/09), Fleischerei Nier GmbH & Co. KG (C-502/09)

Convenuti: Manfred Bog (C-497/09), Finanzamt Hamburg-Barmbek-Uhlenhorst (C-499/09), Finanzamt Minden (C-501/09), Finanzamt Detmold (C-502/09)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione dell’art. 5 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), nonché della nozione di «prodotti alimentari», contenuta nell’allegato H di detta direttiva — Qualificazione di una determinata attività commerciale come «cessione di beni» o come «prestazione di servizi» — Vendita di vivande (salsicce, patatine fritte, ecc.) preparate in vista di un loro consumo immediato da un chiosco mobile

Dispositivo

1)

Gli artt. 5 e 6 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 14 dicembre 1992, 92/111/CEE, debbono essere interpretati nel senso che:

la fornitura di vivande o di cibi appena preparati pronti per il consumo immediato in stand o chioschi bar mobili o nei foyer dei cinema costituisce una cessione di beni ai sensi del citato art. 5 qualora, da un esame qualitativo dell’operazione nel suo complesso, risulti che gli elementi di prestazione di servizi che precedono e accompagnano la fornitura dei cibi non sono preponderanti;

fatto salvo il caso in cui un operatore di catering si limiti a fornire piatti pronti standardizzati senza altri elementi supplementari di prestazione di servizi o salvo qualora altre particolari circostanze dimostrino che la fornitura delle vivande rappresenta l’elemento predominante di un’operazione, le attività di catering costituiscono prestazioni di servizi ai sensi del citato art. 6.

2)

In caso di cessione di beni, la nozione di «prodotti alimentari» di cui all’allegato H, categoria 1, della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 92/111, deve essere interpretata nel senso che in essa rientrano anche i piatti pronti e i pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato.


(1)  GU C 63 del 13.3.2010.


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