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Document 32017R0874

Regolamento (UE) 2017/874 della Commissione, del 22 maggio 2017, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di butano (E 943a), isobutano (E 943b) e propano (E 944) nelle preparazioni di coloranti (Testo rilevante ai fini del SEE. )

C/2017/3371

GU L 134 del 23.5.2017, p. 18–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/874/oj

23.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 134/18


REGOLAMENTO (UE) 2017/874 DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 2017

che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di butano (E 943a), isobutano (E 943b) e propano (E 944) nelle preparazioni di coloranti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco dell'Unione degli additivi alimentari autorizzati negli additivi alimentari, negli enzimi alimentari, negli aromi alimentari e nei nutrienti e specifica le condizioni del loro uso.

(2)

Tale elenco può essere aggiornato conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.

(3)

Il 26 gennaio 2016 è stata presentata una domanda di autorizzazione per l'uso di butano (E 943a), isobutano (E 943b) e propano (E 944) come propellenti nelle preparazioni di coloranti dei gruppi II e III, quali definiti nell'allegato II, parte C, del regolamento (CE) n. 1333/2008. La domanda è stata successivamente resa accessibile agli Stati membri, in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.

(4)

Il butano, l'isobutano e il propano usati come propellenti possono produrre la pressione necessaria a espellere preparazioni di coloranti da uno spray per ottenere una copertura omogenea adeguata dei coloranti sugli alimenti.

(5)

Nel 1991 il comitato scientifico dell'alimentazione umana ha valutato la sicurezza di propano, butano e isobutano come solventi d'estrazione e ha concluso che tale uso è accettabile a condizione che il limite di residui negli alimenti sia di 1 mg/kg per sostanza (3).

(6)

Nel 1999 il comitato scientifico dell'alimentazione umana ha espresso il proprio parere su propano, butano e isobutano come gas propellenti negli spray da cucina a base di olio vegetale e negli spray da cucina a base di emulsione acquosa (4) e ha concluso che, considerato il basso livello di residui di gas propellenti, l'uso per la cottura al forno e la frittura non desta preoccupazioni di tipo tossicologico.

(7)

I dati analitici forniti dal richiedente hanno confermato che un'ora dopo aver utilizzato lo spray su diversi alimenti i residui di butano (E 943a), isobutano (E 943b) e propano (E 944) sono inferiori al limite di 1 mg/kg.

(8)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l'elenco UE degli additivi alimentari di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008, la Commissione non è tenuta a chiedere il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») quando tale aggiornamento non ha un potenziale effetto sulla salute umana. Poiché l'autorizzazione all'uso di butano (E 943a), isobutano (E 943b) e propano (E 944) come propellenti nelle preparazioni di coloranti costituisce un aggiornamento di tale elenco che non comporta effetti sulla salute umana, non è necessario chiedere il parere dell'Autorità.

(9)

È pertanto opportuno autorizzare l'uso di butano (E 943a), isobutano (E 943b) e propano (E 944) come propellenti nelle preparazioni di coloranti dei gruppi II e III, quali definiti nell'allegato II, parte C, del regolamento (CE) n. 1333/2008. A causa del rischio di accensione e del tempo necessario ad abbassare i livelli di propellenti al di sotto del limite di 1 mg/kg, è opportuno rilasciare l'autorizzazione esclusivamente per uso professionale al fine di garantire che i protocolli industriali standardizzati siano rispettati e che il tempo trascorso tra l'uso dello spray e il consumo sia sufficiente ad assicurare il rispetto del limite accettabile di residui.

(10)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(2)  Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1).

(3)  Relazioni del comitato scientifico dell'alimentazione umana, 29a serie, 1992.

(4)  Opinion on propane, butane and iso-butane as propellant gases for vegetable oil-based aerosol cooking sprays and water-based emulsion cooking sprays. Comitato scientifico dell'alimentazione umana, 29.3.1999.


ALLEGATO

Nell'allegato III, parte 2, del regolamento (CE) n. 1333/2008, dopo la voce E 903 sono inserite le seguenti voci:

«E 943a

Butano

1 mg/kg nell'alimento finale

Preparazioni di coloranti dei gruppi II e III, quali definiti nell'allegato II, parte C (esclusivamente per uso professionale).

E 943b

Isobutano

1 mg/kg nell'alimento finale

Preparazioni di coloranti dei gruppi II e III, quali definiti nell'allegato II, parte C (esclusivamente per uso professionale).

E 944

Propano

1 mg/kg nell'alimento finale

Preparazioni di coloranti dei gruppi II e III, quali definiti nell'allegato II, parte C (esclusivamente per uso professionale).»


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