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Document 32013L0020

Direttiva 2013/20/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013 , che adegua determinate direttive in materia di sicurezza alimentare e di politica veterinaria e fitosanitaria a motivo dell’adesione della Repubblica di Croazia

GU L 158 del 10.6.2013, p. 234–239 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/20/oj

10.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 158/234


DIRETTIVA 2013/20/UE DEL CONSIGLIO

del 13 maggio 2013

che adegua determinate direttive in materia di sicurezza alimentare e di politica veterinaria e fitosanitaria a motivo dell’adesione della Repubblica di Croazia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il trattato di adesione della Croazia, in particolare l’articolo 3, paragrafo 4,

visto l’atto di adesione della Croazia, in particolare l’articolo 50,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 50 dell’atto di adesione della Croazia, quando gli atti delle istituzioni adottati anteriormente all’adesione richiedono adattamenti a motivo dell’adesione e gli adattamenti necessari non sono contemplati in detto atto di adesione o negli allegati dello stesso, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta gli atti necessari a tal fine se l’atto iniziale non è stato adottato dalla Commissione.

(2)

Come risulta dall’atto finale della conferenza che ha elaborato e adottato il trattato di adesione della Croazia, le Alte Parti contraenti hanno raggiunto un accordo politico su una serie di adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni, resi necessari dall’adesione, e hanno invitato il Consiglio e la Commissione ad adottare detti adattamenti prima dell’adesione, integrandoli e aggiornandoli, all’occorrenza, per tener conto dell’evoluzione del diritto dell’Unione.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza le direttive 64/432/CEE (1), 89/108/CEE (2), 91/68/CEE (3), 96/23/CE (4), 97/78/CE (5), 2000/13/CE (6), 2000/75/CE (7), 2002/99/CE (8), 2003/85/CE (9), 2003/99/CE (10) e 2009/156/CE (11),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Article 1

Le direttive 64/432/CEE, 89/108/CEE, 91/68/CEE, 96/23/CE, 97/78/CE, 2000/13/CE, 2000/75/CE, 2002/99/CE, 2003/85/CE, 2003/99/CE e 2009/156/CE sono modificate conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro la data di adesione della Croazia all’Unione, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano le disposizioni suddette a decorrere dalla data di adesione della Croazia all’Unione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore, con riserva dell’entrata in vigore del trattato di adesione della Croazia, alla data di entrata in vigore dello stesso.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

S. COVENEY


(1)  Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64).

(2)  Direttiva 89/108/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sugli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana (GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 34).

(3)  Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19).

(4)  Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

(5)  Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9).

(6)  Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29).

(7)  Direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74).

(8)  Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11).

(9)  Direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica (GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1).

(10)  Direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31).

(11)  Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1).


ALLEGATO

PARTE A

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE

1.

All’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 89/108/CEE, all’elenco è aggiunto quanto segue:

«in croato: “brzo smrznuto”.»

2.

La direttiva 2000/13/CE è così modificata:

a)

all’articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, l’elenco che inizia con «in bulgaro» e finisce con «bestrålad» o «behandlad med joniserande strålning» è sostituito da quanto segue:

«—   in bulgaro: “облъчено” o “обработено с йонизиращо лъчение”,

—   in spagnolo: “irradiado” o “tratado con radiación ionizante”,

—   in ceco: “ozářeno” o “ošetřeno ionizujícím zářením”,

—   in danese: “bestrålet/…” o “strålekonserveret” o “behandlet med ioniserende stråling” o “konserveret med ioniserende stråling”,

—   in tedesco: “bestrahlt” o “mit ionisierenden Strahlen behandelt”,

—   in estone: “kiiritatud” o “töödeldud ioniseeriva kiirgusega”,

—   in greco: “επεξεργασμένο με ιονίζουσα ακτινοβολία” o “ακτινοβολημένο”,

—   in inglese: “irradiated” o “treated with ionising radiation”,

—   in francese: “traité par rayonnements ionisants” o “traité par ionisation”,

—   in croato: “konzervirano zračenjem” o “podvrgnuto ionizirajućem zračenju”,

—   in italiano: “irradiato” o “trattato con radiazioni ionizzanti”,

—   in lettone: “apstarots” o “apstrādāts ar jonizējošo starojumu”,

—   in lituano: “apšvitinta” o “apdorota jonizuojančiąja spinduliuote”,

—   in ungherese: “sugárkezelt” o “ionizáló energiával kezelt”,

—   in maltese: “ittrattat bir-radjazzjoni” o “ittrattat b’radjazzjoni jonizzanti”,

—   in neerlandese: “doorstraald” o “door bestraling behandeld” o “met ioniserende stralen behandeld”,

—   in polacco: “napromieniony” o “poddany działaniu promieniowania jonizującego”,

—   in portoghese: “irradiado” o “tratado por irradiação” o “tratado por radiação ionizante”,

—   in rumeno: “iradiate” o “tratate cu radiații ionizate”,

—   in slovacco: “ošetrené ionizujúcim žiarením”,

—   in sloveno: “obsevano” o “obdelano z ionizirajočim sevanjem”,

—   in finlandese: “säteilytetty” o “käsitelty ionisoivalla säteilyllä”,

—   in svedese: “bestrålad” o “behandlad med joniserande strålning”.»;

b)

all’articolo 10, paragrafo 2, nell’elenco dopo la voce relativa alla Francia, è inserito quanto segue:

«—   in croato: “upotrijebiti do”,».

PARTE B

NORMATIVA VETERINARIA

1.

All’articolo 2, paragrafo 2, lettera p), della direttiva 64/432/CEE, all’elenco è aggiunto quanto segue:

«—   Croazia: županija;».

2.

All’articolo 2, lettera b), della direttiva 91/68/CEE, nell’elenco, al punto 14 è aggiunto quanto segue:

«—   Croazia: županija».

3.

All’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 96/23/CE, dopo il terzo comma è inserito il seguente comma:

«La Croazia comunica alla Commissione, per la prima volta entro il 31 marzo 2014, i risultati del piano di ricerca dei residui e delle sostanze e delle sue azioni di controllo.»

4.

L’allegato I della direttiva 97/78/CE è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

TERRITORI DI CUI ALL’ARTICOLO 1

1.

Il territorio del Regno del Belgio.

2.

Il territorio della Repubblica di Bulgaria.

3.

Il territorio della Repubblica ceca.

4.

Il territorio del Regno di Danimarca, ad eccezione delle isole Faeröer e della Groenlandia.

5.

Il territorio della Repubblica federale di Germania.

6.

Il territorio della Repubblica di Estonia.

7.

Il territorio dell’Irlanda.

8.

Il territorio della Repubblica ellenica.

9.

Il territorio del Regno di Spagna, ad eccezione di Ceuta e Melilla.

10.

Il territorio della Repubblica francese.

11.

Il territorio della Repubblica di Croazia.

12.

Il territorio della Repubblica italiana.

13.

Il territorio della Repubblica di Cipro.

14.

Il territorio della Repubblica di Lettonia.

15.

Il territorio della Repubblica di Lituania.

16.

Il territorio del Granducato di Lussemburgo.

17.

Il territorio dell’Ungheria.

18.

Il territorio di Malta.

19.

Il territorio del Regno dei Paesi Bassi in Europa.

20.

Il territorio della Repubblica d’Austria.

21.

Il territorio della Repubblica di Polonia.

22.

Il territorio della Repubblica del Portogallo.

23.

Il territorio della Romania.

24.

Il territorio della Repubblica di Slovenia.

25.

Il territorio della Repubblica slovacca.

26.

Il territorio della Repubblica di Finlandia.

27.

Il territorio del Regno di Svezia.

28.

Il territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.»

5.

Nell’allegato II della direttiva 2000/75/CE, nel titolo della parte A, dopo la voce «LABORATOIRE COMMUNAUTAIRE DE RÉFÉRENCE POUR LA FIÈVRE CATARRHALE DU MOUTON», è inserito quanto segue:

«REFERENTNI LABORATORIJ ZAJEDNICE ZA BOLEST PLAVOG JEZIKA».

6.

L’allegato II della direttiva 2002/99/CE è così modificato:

(a)

nel primo trattino del punto 2, dopo il codice «GR»:

«HR»;

(b)

nel terzo trattino del punto 2 è aggiunto il seguente gruppo di iniziali:

«EZ».

7.

Nell’allegato XI della direttiva 2003/85/CE, nella tabella alla parte A dopo la voce relativa alla Francia, è inserito quanto segue:

«HR

Croazia

Hrvatski veterinarski institut, Zagreb

Croazia»

8.

All’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2003/99/CE, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Entro la fine del mese di maggio di ogni anno, e per la Croazia per la prima volta entro la fine di maggio 2014, per la Bulgaria e la Romania, per la prima volta, entro la fine di maggio 2008, ogni Stato membro trasmette alla Commissione una relazione sulle tendenze e le fonti delle zoonosi, degli agenti zoonotici e della resistenza agli antimicrobici, contenente i dati raccolti ai sensi degli articoli 4, 7 e 8 nel corso dell’anno precedente. Le relazioni, ed eventuali loro sintesi, sono rese disponibili al pubblico.».

9.

All’articolo 4, paragrafo 6, primo comma, della direttiva 2009/156/CE, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Nel caso in cui uno Stato membro stabilisca o abbia stabilito un programma facoltativo o obbligatorio di lotta contro una malattia cui gli equidi siano sensibili, esso può sottoporre detto programma alla Commissione, entro sei mesi a decorrere dal 4 luglio 1990 per Belgio, Danimarca, Germania, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Regno Unito, a decorrere dal 1o gennaio 1995 per Austria, Finlandia e Svezia, a decorrere dal 1o maggio 2004 per Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia, a decorrere dal 1o gennaio 2007 per Bulgaria e Romania e a decorrere dal 1o luglio 2013 per la Croazia, precisando in particolare:».


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