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Document 32011D0851

2011/851/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 12 dicembre 2011 , relativa a un contributo finanziario dell’Unione, per il 2006 e il 2007, alle spese sostenute dal Portogallo nella lotta contro il Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) [notificata con il numero C(2011) 9247]

GU L 335 del 17.12.2011, p. 107–108 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/851/oj

17.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 335/107


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2011

relativa a un contributo finanziario dell’Unione, per il 2006 e il 2007, alle spese sostenute dal Portogallo nella lotta contro il Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino)

[notificata con il numero C(2011) 9247]

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(2011/851/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 23, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 2006/923/CE (2) è stato approvato un contributo finanziario dell’Unione a favore di un programma di misure adottato dal Portogallo nel 2007 e 2008 per la lotta contro la propagazione del Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) in altri Stati membri. Tali misure consistevano nella creazione di una zona priva di tutti gli alberi ospiti del vettore del nematode del pino (di seguito «fascia di contenimento fitosanitario»).

(2)

Il contributo finanziario concesso dalla decisione 2006/923/CE era basato sul programma di azioni supplementari per il nematode del pino (di seguito NP) e sulla relativa previsione di bilancio presentata dal Portogallo alla Commissione il 28 luglio 2006.

(3)

I pagamenti finali al Portogallo relativi alle azioni indicate nella decisione 2006/923/CE hanno avuto luogo nel giugno 2008.

(4)

Il Portogallo ha informato la Commissione il 28 settembre 2007, presentando il 30 giugno 2009 i relativi documenti giustificativi, del fatto che la spesa per la creazione della fascia di contenimento fitosanitario superava di molto la stima presentata nel giugno 2006. Il Portogallo ha presentato al riguardo un’ulteriore richiesta di contributo finanziario dell’Unione a una spesa supplementare di 10 230 256,59 EUR. La sottostima iniziale è stata dovuta a diversi fattori, tra cui una sottostima del numero di grandi alberi ospiti del NP, la modesta percentuale di alberi ospiti del NP abbattuti dai proprietari e il fatto che non sia stato tenuto conto del costo dell’abbattimento dei giovani alberi ospiti del NP.

(5)

Nel luglio 2010 la Commissione ha realizzato un audit sulle informazioni comunicate dal Portogallo il 30 giugno 2009. Sulla base dell’esame di tutta la documentazione presentata a sostegno della richiesta supplementare, la relazione di audit è giunta alla conclusione che poteva essere convalidato un importo ammissibile di 5 314 851,15 EUR di fatture pagate (compresi i costi di coordinamento).

(6)

Poiché le misure comprese nella domanda supplementare sono della stessa natura e hanno lo stesso scopo delle misure oggetto della decisione 2006/923/CE, è opportuno concedere lo stesso tasso di contributo finanziario dell’Unione previsto da tale decisione, ossia il 75 %.

(7)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (3), gli interventi fitosanitari sono finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia. Ai fini del controllo finanziario di tali misure si applicano gli articoli 9, 36 e 37 del citato regolamento.

(8)

Secondo quanto disposto dall’articolo 75 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4) e dall’articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), l’impegno di spesa a carico del bilancio dell’Unione è preceduto da una decisione di finanziamento che viene adottata dall’istituzione o dalle autorità da questa delegate e in cui sono indicati gli elementi essenziali dell’azione comportante la spesa.

(9)

La presente decisione costituisce una decisione di finanziamento delle spese di cui alle domande di cofinanziamento presentate dagli Stati membri.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Principio

È approvata la concessione di un contributo finanziario supplementare dell’Unione destinato alla copertura delle spese sostenute dal Portogallo nel 2006 e nel 2007 per la creazione di una fascia di contenimento fitosanitario ai fini della lotta contro il nematode del pino.

Articolo 2

Importo del contributo finanziario

L’importo massimo del contributo finanziario supplementare dell’Unione di cui all’articolo 1 è di 3 986 138,36 EUR.

Articolo 3

La Repubblica del Portogallo è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2011

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)  GU L 354 del 14.12.2006, pag. 42.

(3)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.

(4)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(5)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.


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