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Document 32006L0142

Direttiva 2006/142/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006 , che modifica l’allegato III bis della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’elenco degli ingredienti che devono essere citati in ogni caso sull’etichettatura dei prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 368 del 23.12.2006, p. 110–111 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 314M del 1.12.2007, p. 652–653 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/12/2014; abrog. impl. da 32011R1169

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/142/oj

23.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 368/110


DIRETTIVA 2006/142/CE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2006

che modifica l’allegato III bis della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’elenco degli ingredienti che devono essere citati in ogni caso sull’etichettatura dei prodotti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 11, terzo comma,

visti i pareri dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare del 6 dicembre 2005 e del 15 febbraio 2006,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato III bis della direttiva 2000/13/CE stabilisce l’elenco degli ingredienti che devono essere citati in ogni caso sull’etichettatura dei prodotti alimentari in quanto suscettibili di provocare effetti indesiderabili negli individui sensibili.

(2)

L’articolo 6, paragrafo 11, primo comma, della direttiva in questione prevede che l’elenco che figura nell’allegato III bis venga riesaminato sistematicamente ed eventualmente aggiornato sulla base delle più recenti conoscenze scientifiche.

(3)

Nel quadro di questo riesame, la Commissione ha chiesto il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) circa un possibile inserimento nell’allegato III bis di taluni prodotti supplementari.

(4)

Per quanto concerne il lupino, l’EFSA precisa, nel suo parere del 6 dicembre 2005, che questa pianta leguminosa, di cui esistono 450 specie, è consumata come tale da parecchio tempo ma che la farina di lupino viene, da qualche anno, aggiunta alla farina di frumento per la fabbricazione di prodotti di panetteria. Sono documentati casi di reazioni allergiche, talvolta gravi, e certi studi indicano un rischio relativamente elevato di allergia incrociata al lupino presso il 30-60 % delle persone allergiche alle arachidi.

(5)

Nel caso dei molluschi (gasteropodi, bivalvi o cefalopodi) l’EFSA precisa, nel suo parere del 15 febbraio 2006, che essi sono spesso consumati così come sono, ma anche utilizzati come ingredienti, dopo eventuale trasformazione, in taluni preparati nonché in prodotti come il surimi. Le reazioni allergiche, talvolta gravi, riguardano fino allo 0,4 % della popolazione, cioè il 20 % dell’insieme dei casi di allergia ai prodotti di mare. La principale proteina allergenica dei molluschi, la tropomiosina, è la stessa dei crostacei e i casi di allergia incrociata molluschi/crostacei sono frequenti.

(6)

Queste constatazioni consentono di concludere che è necessario aggiungere il lupino e i molluschi all’elenco che figura nell’allegato III bis della direttiva 2000/13/CE.

(7)

Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

I seguenti ingredienti sono aggiunti all’allegato III bis della direttiva 2000/13/CE:

«Lupino e prodotti a base di lupino

Molluschi e prodotti a base di mollusco.»

Articolo 2

1.   Gli Stati membri autorizzano il commercio dei prodotti alimentari conformi alla presente direttiva a partire dal 23 dicembre 2007.

2.   Gli Stati membri vietano il commercio dei prodotti alimentari non conformi alla presente direttiva a partire dal 23 dicembre 2008. Tuttavia, il commercio dei prodotti alimentari non conformi alla presente direttiva, etichettati prima di tale data, è autorizzato fino a esaurimento delle scorte.

Articolo 3

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 23 dicembre 2007, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/89/CE (GU L 308 del 25.11.2003, pag. 15).


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