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Document 32006D0387

2006/387/CE: Decisione del Consiglio, del 15 maggio 2006 , che autorizza il Regno di Spagna ad introdurre una misura di deroga all’articolo 11 e all’articolo 28 sexies della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari

GU L 150 del 3.6.2006, p. 11–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 294M del 25.10.2006, p. 180–181 (MT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/387(1)/oj

3.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 150/11


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 15 maggio 2006

che autorizza il Regno di Spagna ad introdurre una misura di deroga all’articolo 11 e all’articolo 28 sexies della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari

(2006/387/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1), in particolare l’articolo 27,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE, il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure particolari di deroga a detta direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell’imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali.

(2)

Con lettera datata 21 giugno 2005 e pervenuta al segretariato generale della Commissione il 22 luglio 2005, il Regno di Spagna ha chiesto l’autorizzazione ad introdurre una misura di deroga alle disposizioni della direttiva 77/388/CEE che disciplinano la base imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

(3)

A norma dell’articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE, la Commissione ha informato, con lettera datata 7 ottobre 2005, gli altri Stati membri della richiesta presentata dal Regno di Spagna. Con lettera del 10 ottobre 2005, la Commissione ha comunicato alla Spagna che disponeva di tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare la richiesta.

(4)

A norma dell’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 77/388/CEE, la base imponibile ai fini dell'IVA di una cessione o prestazione è costituita da tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato per l’operazione. L’articolo 28 sexies, paragrafo 1, della stessa direttiva disciplina la base imponibile degli acquisti intracomunitari in riferimento all’articolo 11, parte A.

(5)

La misura che necessita della concessione di una deroga mira a contrastare le perdite di gettito dovute alla manipolazione della base imponibile delle cessioni di beni, delle prestazioni di servizi e degli acquisti intracomunitari soggetti ad IVA laddove un venditore applica un prezzo ridotto ad un acquirente collegato che non ha diritto all'intera deduzione.

(6)

La misura dovrebbe essere mirata e quindi essere applicata soltanto in caso di frode o evasione dell’IVA e soltanto quando sono soddisfatte alcune condizioni. La misura è pertanto proporzionata al fine perseguito.

(7)

Deroghe analoghe sono state concesse ad altri Stati membri per contrastare la frode o l’evasione fiscale e sono risultate efficaci.

(8)

Le deroghe ai sensi dell’articolo 27 della direttiva 77/388/CEE volte a contrastare la frode dell’IVA legata alla base imponibile delle cessioni o prestazioni tra parti collegate figurano nella proposta di direttiva della Commissione, del 16 marzo 2005, che razionalizza alcune delle deroghe concesse a norma di tale articolo (2). Occorre pertanto che il periodo d’applicazione della presente deroga giunga a termine all’entrata in vigore di tale direttiva.

(9)

La deroga permetterà di garantire il versamento dell’IVA dovuta allo stadio del consumo finale e non incide negativamente sulle risorse proprie delle Comunità provenienti dall’IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 28 sexies della direttiva 77/388/CEE, il Regno di Spagna è autorizzato a disporre che la base imponibile di una cessione di beni o prestazione di servizi o di un acquisto intracomunitario di beni sia pari al valore normale, quale definito all’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera d), di detta direttiva, se il corrispettivo è notevolmente inferiore al valore normale e il cessionario o committente, o, nel caso di un acquisto intracomunitario, l’acquirente, non ha diritto all'intera deduzione ai sensi dell’articolo 17 della direttiva 77/388/CEE.

La misura può essere utilizzata soltanto allo scopo di impedire la frode o l’evasione fiscale e qualora il corrispettivo su cui sarebbe altrimenti basata la base imponibile sia influenzato da vincoli familiari, gestionali, di proprietà, finanziari o giuridici quali definiti dalla normativa nazionale. A tal fine, i vincoli giuridici comprendono il rapporto formale tra datore di lavoro e lavoratore dipendente.

Articolo 2

L’autorizzazione concessa ai sensi dell’articolo 1 scade alla data di entrata in vigore di una direttiva che razionalizzi le deroghe concesse in virtù dell’articolo 27 della direttiva 77/388/CEE per contrastare la frode o l’evasione dell’IVA attraverso la determinazione del valore delle operazioni tra parti collegate, o il 31 dicembre 2009, se quest’ultima data è anteriore.

Articolo 3

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 15 maggio 2006.

Per il Consiglio

La presidente

U. PLASSNIK


(1)  GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/18/CE (GU L 51 del 22.2.2006, pag. 12).

(2)  GU C 125 del 24.5.2005, pag. 12.


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