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Document 32003D0544

2003/544/CE: Decisione del Consiglio, del 15 luglio 2003, che autorizza la Germania a concludere con la Svizzera un accordo contenente disposizioni che derogano agli articoli 2 e 3 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari

GU L 186 del 25.7.2003, p. 36–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/544/oj

32003D0544

2003/544/CE: Decisione del Consiglio, del 15 luglio 2003, che autorizza la Germania a concludere con la Svizzera un accordo contenente disposizioni che derogano agli articoli 2 e 3 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari

Gazzetta ufficiale n. L 186 del 25/07/2003 pag. 0036 - 0037


Decisione del Consiglio

del 15 luglio 2003

che autorizza la Germania a concludere con la Svizzera un accordo contenente disposizioni che derogano agli articoli 2 e 3 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari

(2003/544/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva IVA (77/388/CEE) del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, in particolare(1) l'articolo 30,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Con lettera registrata presso il segretariato generale della Commissione il 13 dicembre 2002, la Germania ha chiesto l'autorizzazione a concludere con la Svizzera un accordo relativo alla costruzione e alla manutenzione di un ponte di confine sul Reno tra Rheinfelden (Baden-Württemberg - Germania) e Rheinfelden (Aargau - Svizzera), destinato a servire da via di accesso, da ambo le parti, all'autostrada tedesca A 861 e alla strada nazionale svizzera N3.

(2) Gli altri Stati membri sono stati informati della richiesta della Germania con lettera del 4 febbraio 2003.

(3) L'accordo dovrebbe contenere disposizioni in materia di IVA che derogano all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 3 della sesta direttiva IVA (77/388/CEE) per quanto riguarda, da un lato, le forniture di beni e le prestazioni di servizi connesse alla costruzione e alla manutenzione del ponte di confine e, dall'altro, le importazioni di beni utilizzati per la costruzione o la manutenzione di tale ponte.

(4) In assenza di misure di deroga, i lavori di costruzione e di manutenzione eseguiti nel territorio tedesco sarebbero soggetti all'IVA in Germania, mentre quelli eseguiti nel territorio svizzero esulerebbero dal campo di applicazione della sesta direttiva IVA (77/388/CEE); inoltre, ciascuna importazione in Germania di beni utilizzati per la costruzione o la manutenzione del ponte di confine, proveniente dalla Svizzera, sarebbe soggetta all'IVA in Germania.

(5) L'applicazione delle norme abituali comporterebbe pertanto complicazioni fiscali onerose per le imprese responsabili dei lavori.

(6) La presente deroga è destinata ad agevolare la riscossione dell'imposta sui lavori di costruzione e di manutenzione del ponte in questione.

(7) La misura di deroga avrà soltanto un'incidenza modesta, ma positiva, sulle risorse proprie delle Comunità provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Germania è autorizzata a concludere con la Svizzera un accordo contenente disposizioni di deroga alla sesta direttiva IVA (77/388/CEE) del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo alla costruzione e alla manutenzione di un ponte di confine sul Reno tra Rheinfelden (Baden-Württemberg - Germania) e Rheinfelden (Aargau - Svizzera), destinato a servire da via di accesso, da ambo le parti, all'autostrada tedesca A 861 e alla strada nazionale svizzera N3.

Le disposizioni fiscali di deroga previste dall'accordo sono definite negli articoli 2 e 3.

Articolo 2

In deroga all'articolo 3 della sesta direttiva IVA (77/388/CEE), l'area del cantiere del ponte di confine, di cui all'articolo 1 della presente decisione e, a costruzione ultimata, il ponte stesso, nella misura in cui essi si trovano nel territorio svizzero, sono considerati come facenti parte del territorio della Germania per quanto concerne le forniture di beni e le prestazioni di servizi relative alla costruzione e alla manutenzione del ponte di confine.

Articolo 3

In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, della sesta direttiva IVA (77/388/CEE), l'importazione in Germania di beni provenienti dalla Svizzera non è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, qualora tali beni siano utilizzati per la costruzione o la manutenzione del ponte di cui all'articolo 1 della presente decisione. Tuttavia, la deroga non si applica ai beni importati per i medesimi fini da un'amministrazione pubblica.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 15 luglio 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. Tremonti

(1) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/93/CE (GU L 331 del 7.12.2002, pag. 27 e versione rettificata in GU L 18 del 23.1.2003, pag. 55).

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