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Document 32001L0005

Direttiva 2001/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2001, che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti

GU L 55 del 24.2.2001, p. 59–61 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/01/2010; abrog. impl. da 32008R1333

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/5/oj

32001L0005

Direttiva 2001/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2001, che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti

Gazzetta ufficiale n. L 055 del 24/02/2001 pag. 0059 - 0061


Direttiva 2001/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 12 febbraio 2001

che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano(1), in particolare gli articoli 3, paragrafo 2 e 5, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(4),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti(5), definisce un elenco di additivi alimentari che possono essere utilizzati nella Comunità e le relative condizioni d'uso.

(2) Dopo l'adozione della direttiva 95/2/CE si sono verificati sviluppi tecnici nel settore degli additivi alimentari.

(3) Occorre modificare la direttiva 95/2/CE per tenere conto di tali sviluppi.

(4) L'uso degli additivi alimentari negli alimenti può essere approvato solo a condizione che essi soddisfino i criteri generali di cui all'allegato II della direttiva 89/107/CEE.

(5) Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 89/107/CEE uno Stato membro può autorizzare l'uso nel proprio territorio di un nuovo additivo alimentare per un periodo di due anni.

(6) Conformemente alle richieste degli Stati membri, dovrebbero essere approvati a livello comunitario i seguenti additivi autorizzati a livello nazionale: propano, butano e isobutano; tali prodotti dovrebbero essere etichettati conformemente alla direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol(6).

(7) Ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 89/107/CEE il comitato scientifico dell'alimentazione umana, costituito in virtù della decisione 97/579/CE della Commissione(7), è stato consultato sull'adozione di disposizioni che potrebbero avere ripercussioni sulla salute pubblica,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati della direttiva 95/2/CE sono modificati come segue:

1) nell'allegato I:

a) è inserito nella tabella il seguente additivo: "E 949 idrogeno *";

b) al punto 3 della nota la seguente sostanza è inserita nel testo corrispondente al simbolo *: "E 949";

2) nell'allegato IV:

a) alla voce E 445: Esteri della glicerina della resina del legno, è inserito nella terza e quarta colonna quanto segue: ""

b) sono aggiunte le seguenti righe: ">SPAZIO PER TABELLA>"

3) nell'allegato V il testo della prima riga è sostituito dal seguente: ">SPAZIO PER TABELLA>"

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 24 agosto 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le principali disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 12 febbraio 2001.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. Fontaine

Per il Consiglio

Il Presidente

T. Östros

(1) GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 27. Direttiva modificata dalla direttiva 94/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 237 del 10.9.1994, pag. 1).

(2) GU C 21 E del 25.1.2000, pag 42 e GU C 337 E del 28.11.2000, pag. 238.

(3) GU C 51 del 23.2.2000, pag. 27.

(4) Parere del Parlamento europeo dell'11 aprile 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 20 luglio 2000 (GU C 300 del 20.10.2000, pag. 45) e decisione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2000 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 19 gennaio 2001.

(5) GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/72/CE (GU L 295 del 4.11.1998, pag. 18).

(6) GU L 147 del 9.6.1975, pag 40. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/1/CE della Commissione (GU L 23 del 28.1.1994, pag. 28).

(7) GU L 237 del 28.8.1997, pag. 18.

(8) GU L 160 del 12.6.1989, pag. 1.

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