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Document 31999D0081

1999/81/CE: Decisione del Consiglio del 18 gennaio 1999 che autorizza il Regno di Spagna ad applicare una misura di deroga agli articoli 2 e 28 bis, paragrafo 1, della sesta direttiva (77/388/CEE) in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari

GU L 27 del 2.2.1999, p. 26–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2003: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/81(1)/oj

31999D0081

1999/81/CE: Decisione del Consiglio del 18 gennaio 1999 che autorizza il Regno di Spagna ad applicare una misura di deroga agli articoli 2 e 28 bis, paragrafo 1, della sesta direttiva (77/388/CEE) in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari

Gazzetta ufficiale n. L 027 del 02/02/1999 pag. 0026 - 0027


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 18 gennaio 1999 che autorizza il Regno di Spagna ad applicare una misura di deroga agli articoli 2 e 28 bis, paragrafo 1, della sesta direttiva (77/388/CEE) in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari (1999/81/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva (77/388/CEE) del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1), in particolare l'articolo 27,

vista la proposta della Commissione,

considerando che ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure particolari di deroga alla direttiva allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare frodi o evasioni fiscali;

considerando che con lettera protocollata alla Commissione il 23 gennaio 1998, il Regno di Spagna ha chiesto l'autorizzazione ad introdurre una misura di deroga all'articolo 2 e all'articolo 28 bis, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE;

considerando che, a norma dell'articolo 27, paragrafo 3, della direttiva 77/388/CEE gli altri Stati membri sono stati informati il 18 febbraio 1998 della domanda presentata dal Regno di Spagna;

considerando che tale misura particolare mira, anzitutto, ad esentare dall'IVA le cessioni e gli acquisti intracomunitari di materiali di recupero e residui di carta, cartone e vetro se il fatturato della vendita di questi prodotti che il soggetto ha realizzato durante l'anno precedente è inferiore a 50 milioni di ESP;

considerando che la misura mira, in secondo luogo, ad esentare dall'IVA le cessioni e gli acquisti intracomunitari di materiali di recupero e residui di metalli ferrosi se il fatturato della vendita di questi prodotti realizzato dal soggetto durante l'anno precedente è inferiore a 200 milioni di ESP;

considerando che la misura mira, in terzo luogo, ad esentare dall'IVA le cessioni e gli acquisti intracomunitari di metalli non ferrosi, senza limiti di fatturato;

considerando che le operazioni esentate in base a queste misure particolari non danno diritto alla detrazione dell'IVA;

considerando che i soggetti passivi le cui operazioni rientrano nel campo di applicazione delle esenzioni previste dalla misura particolare di deroga possono essere autorizzati a non assoggettare le loro operazioni a tale regime particolare, alle condizioni previste dal Regno di Spagna;

considerando che tale regime costituisce allo stesso tempo una misura di semplificazione e di lotta contro la frode, poiché permette di escludere dal sistema IVA una categoria di soggetti passivi per i quali gli sforzi di controllo e di riscossione dell'imposta sarebbero sproporzionati rispetto alle entrate;

considerando che il regime particolare è conforme alle condizioni di cui all'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE;

considerando che la Commissione ha adottato il 10 luglio 1996 un programma di lavoro con un calendario di proposte che prevede l'introduzione graduale e per tappe di un sistema comune IVA nel mercato unico;

considerando che l'autorizzazione va concessa fino al 31 dicembre 2000, in modo da poter valutare a tale data la coerenza della misura di deroga con il quadro globale del nuovo sistema comune IVA;

considerando che la misura di deroga non incide sulle risorse proprie della Comunità europea provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga alla direttiva 77/388/CEE, il Regno di Spagna è autorizzato, a partire dal 1° gennaio 1999 e fino al 31 dicembre 2000, ad applicare un regime particolare di imposizione nel settore dei materiali di recupero e residui.

Le disposizioni di deroga previste da tale regime sono definite agli articoli 2, 3 e 4 seguenti.

Articolo 2

In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE sono esentate dall'IVA:

- le cessioni di materiali di recupero e residui di carta, cartone e vetro, effettuate da soggetti passivi che nell'anno precedente hanno realizzato con questi prodotti un fatturato inferiore a 50 milioni di ESP;

- le cessioni di materiali di recupero e di residui di metalli ferrosi, effettuate da soggetti passivi che nell'anno precedente hanno realizzato con questi prodotti un fatturato inferiore a 200 milioni di ESP;

- le cessioni di metalli non ferrosi.

Articolo 3

In deroga all'articolo 28 bis, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 77/388/CEE, sono esentati dall'IVA:

- gli acquisti intracomunitari di materiali di recupero e residui di carta, cartone e vetro, effettuati da soggetti passivi che nell'anno precedente hanno realizzato con questi prodotti un fatturato inferiore a 50 milioni di ESP;

- gli acquisti intracomunitari di materiali di recupero e residui di metalli ferrosi, effettuati da soggetti passivi che nell'anno precedente hanno realizzato con questi prodotti un fatturato inferiore a 200 milioni di ESP;

- gli acquisti intracomunitari di metalli non ferrosi.

Articolo 4

I soggetti passivi le cui operazioni rientrano nel campo di applicazione delle esenzioni previste agli articoli 2 e 3 possono essere autorizzati a non assoggettare tali cessioni ed acquisti intracomunitari al regime particolare di deroga previsto dalla presente decisione.

Articolo 5

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 18 gennaio 1999.

Per il Consiglio

Il presidente

O. LAFONTAINE

(1) GU L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/95/CE (GU L 338 del 28. 12. 1996, pag. 89).

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