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Document 31999D0080

1999/80/CE: Decisione del Consiglio del 18 gennaio 1999 che autorizza la Repubblica italiana ad applicare un provvedimento di deroga agli articoli 2 e 10 della sesta direttiva (77/388/CEE) in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari

GU L 27 del 2.2.1999, p. 24–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2003: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/80(1)/oj

31999D0080

1999/80/CE: Decisione del Consiglio del 18 gennaio 1999 che autorizza la Repubblica italiana ad applicare un provvedimento di deroga agli articoli 2 e 10 della sesta direttiva (77/388/CEE) in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari

Gazzetta ufficiale n. L 027 del 02/02/1999 pag. 0024 - 0025


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 18 gennaio 1999 che autorizza la Repubblica italiana ad applicare un provvedimento di deroga agli articoli 2 e 10 della sesta direttiva (77/388/CEE) in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari (1999/80/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva (77/388/CEE) del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a mantenere o ad introdurre misure particolari di deroga alla predetta direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'importo o di evitare talune frodi o evasioni fiscali;

considerando che, con lettera protocollata alla Commissione il 19 marzo 1998, la Repubblica italiana ha chiesto di essere autorizzata ad introdurre una misura di deroga agli articoli 2 e 10 della direttiva 77/388/CEE;

considerando che, conformemente all'articolo 27, paragrafo 3, della direttiva 77/388/CEE, gli altri Stati membri sono stati informati in data 17 aprile 1998 della domanda presentata dalla Repubblica italiana;

considerando che il provvedimento di deroga è inteso, in primo luogo, ad esonerare, senza diritto a deduzione dell'imposta, le cessioni di rottami e di altri materiali di recupero effettuate da imprese con sede fissa e con volume d'affari per l'anno precedente fino a 2 miliardi di lire, al netto dell'imposta, oppure da imprese senza sede fissa;

considerando che la misura è intesa, in secondo luogo, a concedere un diritto d'opzione a favore del regime ordinario dell'imposta alle imprese con sede fissa e con volume d'affari per l'anno precedente compreso tra 150 milioni e 2 miliardi di lire, al netto dell'imposta;

considerando che la misura è intesa, in terzo luogo, ad assoggettare ad un regime di sospensione dell'imposta, con diritto a deduzione, le cessioni di rottami non ferrosi, indipendentemente dal volume d'affari dell'impresa, al netto dell'imposta;

considerando che questo regime può costituire un mezzo efficace di lotta contro la frode che va moltiplicandosi nel settore;

considerando che, di conseguenza, il regime particolare rispetta le condizioni di cui all'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE;

considerando che il 10 luglio 1996 la Commissione ha adottato un programma di lavoro corredato di un calendario di proposte, che prevede una progressione per tappe verso un sistema comune IVA per il mercato unico;

considerando che è quindi opportuno concedere l'autorizzazione fino al 31 dicembre 2000, per poter valutare, a tale data, se la misura derogatoria sia compatibile con l'approccio globale del nuovo sistema comune IVA;

considerando che questa deroga non avrà un'incidenza sulle risorse proprie delle Comunità europee provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica italiana è autorizzata ad applicare, a partire dal 1° gennaio 1999 e fino al 31 dicembre 2000, un regime particolare di imposizione nel settore dei rottami e degli altri materiali di recupero, che contiene disposizioni derogatorie alla direttiva 77/388/CEE.

Le disposizioni derogatorie previste da detto regime sono indicate negli articoli 2 e 3.

Articolo 2

In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE, e fatto salvo l'articolo 3, sono esonerate dall'IVA le cessioni di rottami e di altri materiali di recupero, consistenti in particolare in carta da macero, stracci, vetri, effettuate da:

- imprese con sede fissa e con volume d'affari per l'anno precedente inferiore a 2 miliardi di lire, al netto dell'imposta;

- imprese senza sede fissa.

Le imprese di cui al primo trattino, il cui volume d'affari per l'anno precedente è superiore a 150 milioni di lire, al netto dell'imposta, possono essere autorizzate a non applicare a dette cessioni il regime particolare di cui al precedente comma.

Articolo 3

In deroga all'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE, le cessioni di rottami non ferrosi, compresi quelli che hanno subito un'iniziale, grossolana lavorazione che li riduce in forme primarie, avvalendosi di minime ed elementari strutture tecniche, sono assoggettate ad un regime di sospensione d'imposta.

Sono altresì assoggettate a questo regime di sospensione d'imposta anche le cessioni di rottami e di altri materiali di recupero diversi dai rottami non ferrosi effettuate da soggetti passivi che operano congiuntamente nei settori dei rottami non ferrosi e di altri materiali di recupero, a condizione che le operazioni riguardanti i rottami non ferrosi non abbiano carattere puramente accessorio.

Articolo 4

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 18 gennaio 1999.

Per il Consiglio

Il presidente

O. LAFONTAINE

(1) GU L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/95/CE (GU L 338 del 28. 12. 1996, pag. 89).

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