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Document 31995D0115

95/115/CE: Decisione del Consiglio del 30 marzo 1995 che autorizza la Repubblica Federale di Germania a stipulare un accordo con la Repubblica di Polonia contenente disposizioni che derogano agli articoli 2 e 3 della sesta direttiva 77/388/CE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulle cifre d'affari

GU L 80 del 8.4.1995, p. 47–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/115/oj

31995D0115

95/115/CE: Decisione del Consiglio del 30 marzo 1995 che autorizza la Repubblica Federale di Germania a stipulare un accordo con la Repubblica di Polonia contenente disposizioni che derogano agli articoli 2 e 3 della sesta direttiva 77/388/CE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulle cifre d'affari

Gazzetta ufficiale n. L 080 del 08/04/1995 pag. 0047 - 0047


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 30 marzo 1995 che autorizza la Repubblica Federale di Germania a stipulare un accordo con la Repubblica di Polonia contenente disposizioni che derogano agli articoli 2 e 3 della sesta direttiva 77/388/CE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulle cifre d'affari (95/115/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulle cifre d'affari - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1), in particolare l'articolo 30,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 30 della direttiva 77/388/CEE, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a concludere con un paese terzo o un organismo internazionale un accordo che contenga deroghe alla direttiva stessa;

considerando che con lettera del 23 agosto 1994, registrata presso il segretariato generale della Commissione, la Repubblica federale di Germania ha richiesto l'autorizzazione a stipulare con la Repubblica di Polonia un accordo, concernente la manutenzione dei ponti di frontiera che collegano le strade statali tedesche e polacche, che contiene deroghe agli articoli 2 e 3 della direttiva 77/388/CEE;

considerando che gli altri Stati membri sono stati informati della richiesta di autorizzazione presentata dalla Repubblica federale di Germania il 23 settembre 1994;

considerando che, in mancanza di misure di deroga, sarebbero sottoposte all'IVA tedesca le sole operazione di manutenzione effettuate sul territorio tedesco, mentre quelle eseguite sul territorio polacco sarebbero al di fuori del campo d'applicazione della direttiva 77/388/CEE; che, inoltre, ciascuna importazione di merci in Germania, proveniente dalla Polonia, utilizzate per la manutenzione dei ponti di frontiera sarebbe sottoposta all'IVA tedesca;

considerando che le misure di deroga previste da tale accordo sono intese a introdurre una semplificazione delle regole di tassazione per gli operatori incaricati dei lavori di manutenzione dei ponti di frontiera;

considerando che le misure di deroga in questione avranno un'incidenza trascurabile sulle risorse proprie della Comunità provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica federale di Germania è autorizzata a stipulare un accordo con la Repubblica di Polonia contenente delle disposizioni in deroga alla direttiva 77/388/CEE, in appresso denominato « accordo ». Tali deroghe sono definite negli articoli 2 e 3 della presente decisione.

Articolo 2

In deroga all'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 77/388/CEE, l'importazione di merci in Germania provenienti dalla Polonia non è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, qualora tali merci siano usate per la manutenzione dei ponti di confine, sulla base delle disposizioni dell'accordo. Tuttavia, tale deroga non si applica alle importazioni di merci eseguite da un'amministrazione pubblica.

Articolo 3

In deroga all'articolo 3 della direttiva 77/388/CEE, i ponti di frontiera degli Stati contraenti di cui la Germania è tenuta a garantire la manutenzione, sulla base delle disposizioni dell'accordo, sono considerate come facenti parte del territorio tedesco, per ciò che riguarda le consegne di beni e le prestazioni di servizi che consistono nella manutenzione di detti ponti.

In deroga all'articolo 3 della direttiva 77/388/CEE, i ponti di frontiera degli Stati contraenti di cui la Polonia è tenuta a garantire la manutenzione, sulla base delle disposizioni dell'accordo, sono considerate come facenti parte del territorio polacco per quanto riguarda le consegne di beni e le prestazioni di servizi che consistono nella manutenzione di detti ponti.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 30 marzo 1995.

Per il Consiglio Il Presidente E. ALPHANDÉRY

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