EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12003TN12/13/B

Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea - Allegato XII: Elenco di cui all'articolo 24 dell'atto di adesione: Polonia - 13. Ambiente - B. Gestione dei rifiuti

GU L 236 del 23.9.2003, p. 891–892 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

12003TN12/13/B

Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea - Allegato XII: Elenco di cui all'articolo 24 dell'atto di adesione: Polonia - 13. Ambiente - B. Gestione dei rifiuti

Gazzetta ufficiale n. L 236 del 23/09/2003 pag. 0891 - 0892


B. GESTIONE DEI RIFIUTI

1. 31993 R 0259: Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1o febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1), modificato da ultimo da:

- 32001 R 2557: Regolamento (CE) n. 2557/2001 della Commissione, del 28.12.2001 (GU L 349 del 31.12.2001, pag. 1).

a) Fino al 31 dicembre 2012, tutte le spedizioni in Polonia di rifiuti destinati al recupero ed elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 259/93 sono notificate alle autorità competenti e sono sottoposte alle procedure di cui agli articoli 6, 7 e 8 del regolamento.

b) In deroga all'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 259/93, fino al 31 dicembre 2007 le autorità competenti possono sollevare obiezioni sulle spedizioni in Polonia dei rifiuti sotto elencati destinati al recupero, in base alle motivazioni enunciate nell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 259/93. Dette spedizioni sono soggette all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 259/93.

- GE 010-GE 020 vetro

- GH 010-GH 015 plastica

- GI 010-GI 014 carta

- GK 020 pneumatici usati

AA. Rifiuti metallici:

- AA 090 ex 2804 80 Rifiuti e residui di arsenico

- AA 100 ex 2805 40 Rifiuti e residui di mercurio

- AA 130 Soluzioni di decapaggio dei metalli

AB. Rifiuti contenenti principalmente costituenti inorganici, che possono contenere metalli e materiali organici:

AC. Rifiuti contenenti principalmente costituenti organici, che possono contenere metalli e materiali inorganici:

- AC 040 Fanghi di petrolio con piombo

- AC 050 Fluidi termici (per trasferimento calore)

- AC 060 Fluidi idraulici

- AC 070 Fluidi per freni

- AC 080 Fluidi antigelo

- AC 110 Fenoli, composti fenolici, compresi i clorofenoli, sotto forma liquida o di fango

- AC 120 Naftaleni policlorurati

- AC 150 Clorofluorocarburi

- AC 160 Alogeni

- AC 190 Frazione leggera da frantumazione di automobili

- AC 200 Composti organici del fosforo provenienti da operazioni di recupero di solventi

- AC 230 Residui alogenati e non alogenati della distillazione non acquosa provenienti da operazioni di recupero di solventi organici

- AC 240 Rifiuti provenienti dalla produzione di idrocarburi alifatici alogenati (come clorometani, dicloroetano, cloruro di vinile, cloruro di vinilidene, cloruro di allile ed epicloridrina)

- AC 260 Feci e letame liquido da porcilaia

AD. Residui che possono contenere costituenti sia organici sia inorganici:

- AD 010 Rifiuti dalla produzione e preparazione di prodotti farmaceutici

- AD 040 Cianuri inorganici, eccetto i residui solidi di montature in metalli preziosi contenenti tracce di cianuri inorganici

- AD 050 Cianuri organici

- AD 060 Miscele ed emulsioni oli/acqua o idrocarburi/acqua

- AD 070 Rifiuti dalla produzione, preparazione ed uso di inchiostri, tinte, pigmenti, pitture, lacche e vernici

- AD 150 Materiali organici di origine naturale usati come mezzo di filtrazione (come i filtri biologici)

- AD 160 Rifiuti urbani/domestici

Salvo per il vetro, la carta e i pneumatici usati, il suddetto periodo può essere prorogato al massimo fino al 31 dicembre 2012, secondo la procedura definita nell'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti [26], modificata dalla direttiva 91/156/CEE [27].

c) In deroga all'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 259/93, fino al 31 dicembre 2012 le autorità competenti possono sollevare obiezioni sulle spedizioni in Polonia di rifiuti destinati al recupero ed elencati nell'allegato IV del regolamento, come pure sulle spedizioni di rifiuti destinati al recupero non elencati negli allegati del regolamento, in base alle motivazioni enunciate nell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 259/93.

d) In deroga all'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 259/93, le autorità competenti si oppongono a spedizioni di rifiuti destinati al recupero, elencati o no negli allegati II, III e IV del regolamento, destinate a un impianto che fruisca di una deroga temporanea da determinate disposizioni della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrale dell'inquinamento [28] ed effettuate durante il periodo di applicazione della deroga temporanea all'impianto di destinazione.

2. 31994 L 0062: Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10).

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 94/62/CE, la Polonia dovrà raggiungere gli obiettivi di recupero e riciclaggio per i seguenti materiali d'imballaggio entro il 31 dicembre 2007, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:

- riciclaggio della plastica: 10 % in peso entro la data di adesione, 14 % per il 2004 e almeno il 15 % per il 2005;

- riciclaggio dei metalli: 11 % in peso entro la data di adesione, 14 % per il 2004 e almeno il 15 % per il 2005;

- tasso globale di recupero: 32 % in peso entro la data di adesione, 32 % per il 2004, 37 % per il 2005 e 43 % per il 2006.

B. GESTIONE DEI RIFIUTI

3. 31999 L 0031: Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).

In deroga all'articolo 14, lettera c) e ai punti 2, 3, 4 e 6 dell'allegato I della direttiva 1999/31/CE e fatte salve la direttiva 75/442/CEE del Consiglio sui rifiuti [29] e la direttiva 91/689/CEE del Consiglio sui rifiuti pericolosi [30], i requisiti inerenti al controllo delle acque e alla gestione del colaticcio, alla protezione del terreno e delle acque, al controllo dei gas e alla stabilità non si applicheranno alle discariche municipali in Polonia fino al 1o luglio 2012, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:

- entro la data di adesione: 11200000 tonnellate collocate in discarica non in conformità della direttiva, ossia l'85 % di un totale di 13200000 tonnellate collocate in discarica;

- entro il 31 dicembre 2004: 10300000 tonnellate collocate in discarica non in conformità della direttiva, ossia il 77,5 % di un totale di 13300000 tonnellate collocate in discarica;

- entro il 31 dicembre 2005: 9350000 tonnellate collocate in discarica non in conformità della direttiva, ossia il 70 % di un totale di 13350000 tonnellate collocate in discarica;

- entro il 31 dicembre 2006: 7900000 tonnellate collocate in discarica non in conformità della direttiva, ossia il 59 % di un totale di 13400000 tonnellate collocate in discarica;

- entro il 31 dicembre 2007: 4600000 tonnellate collocate in discarica non in conformità della direttiva, ossia il 36 % di un totale di 12800000 tonnellate collocate in discarica;

- entro il 31 dicembre 2008: 4000000 tonnellate collocate in discarica non in conformità della direttiva, ossia il 32 % di un totale di 12500000 tonnellate collocate in discarica;

- entro il 31 dicembre 2009: 3200000 tonnellate collocate in discarica non in conformità della direttiva, ossia il 26 % di un totale di 12200000 tonnellate collocate in discarica;

- entro il 31 dicembre 2010: 2000000 tonnellate collocate in discarica non in conformità della direttiva, ossia il 17 % di un totale di 12000000 tonnellate collocate in discarica;

- entro il 31 dicembre 2011: 1200000 tonnellate collocate in discarica non in conformità della direttiva, ossia il 10 % di un totale di 11700000 tonnellate collocate in discarica;

Questa disposizione non si applica ai rifiuti pericolosi e ai rifiuti industriali.

Entro il 30 giugno di ogni anno, iniziando dall'anno dell'adesione, la Polonia trasmette alla Commissione una relazione sull'attuazione graduale della direttiva e sul rispetto dei suddetti obiettivi intermedi.

[26] GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 96/350/CE della Commissione del 24.5.1996 (GU L 135 del 6.6.1996, pag. 32).

[27] GU L 78 del 26.3.1991, pag. 32.

[28] GU L 275 del 10.10.1996, pag. 26.

[29] GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione della Commissione 96/350/CE (GU L 135 del 6.6.1996, pag. 32).

[30] GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva del Consiglio 94/31/CE (GU L 168 del 2.7.1994, pag. 28).

--------------------------------------------------

Top