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Document 12002E150

Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza)
Parte terza: Politiche della Comunità
Titolo XI: Politica sociale, istruzione, formazione professionale e gioventù
Capo 3: Istruzione, formazione professionale e gioventù
Articolo 150
Articolo 127 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)
Articolo 127 - Trattato CEE

GU C 325 del 24.12.2002, p. 98–99 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tec_2002/art_150/oj

12002E150

Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza) - Parte terza: Politiche della Comunità - Titolo XI: Politica sociale, istruzione, formazione professionale e gioventù - Capo 3: Istruzione, formazione professionale e gioventù - Articolo 150 - Articolo 127 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) - Articolo 127 - Trattato CEE

Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24/12/2002 pag. 0098 - 0099
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0245 - versione consolidata
Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0047 - versione consolidata
(trattato CEE - pubblicazione ufficiale non disponibile)


Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza)

Parte terza: Politiche della Comunità

Titolo XI: Politica sociale, istruzione, formazione professionale e gioventù

Capo 3: Istruzione, formazione professionale e gioventù

Articolo 150

Articolo 127 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)

Articolo 127 - Trattato CEE

Articolo 150

1. La Comunità attua una politica di formazione professionale che rafforza ed integra le azioni degli Stati membri, nel pieno rispetto della responsabilità di questi ultimi per quanto riguarda il contenuto e l'organizzazione della formazione professionale.

2. L'azione della Comunità è intesa:

- a facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali, in particolare attraverso la formazione e la riconversione professionale,

- a migliorare la formazione professionale iniziale e la formazione permanente, per agevolare l'inserimento e il reinserimento professionale sul mercato del lavoro,

- a facilitare l'accesso alla formazione professionale ed a favorire la mobilità degli istruttori e delle persone in formazione, in particolare dei giovani,

- a stimolare la cooperazione in materia di formazione tra istituti di insegnamento o di formazione professionale e imprese,

- a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di formazione degli Stati membri.

3. La Comunità e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di formazione professionale.

4. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni, adotta le misure atte a contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al presente articolo, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

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