EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010CN0079

Causa C-79/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) l' 11 febbraio 2010 — Systeme Helmholz GmbH/Hauptzollamt Nürnberg

GU C 113 del 1.5.2010, p. 23–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.5.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) l'11 febbraio 2010 — Systeme Helmholz GmbH/Hauptzollamt Nürnberg

(Causa C-79/10)

2010/C 113/35

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhofs

Parti

Ricorrente in primo grado: Systeme Helmholz GmbH

Resistente in primo grado: Hauptzollamt Nürnberg

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’art. 14, n. 1, lett. b), prima frase, della direttiva del Consiglio 27 ottobre 2003, 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (1), sia da interpretare nel senso che l’esclusione dell’aviazione privata da diporto dalle agevolazioni fiscali significhi che l’esenzione fiscale per prodotti energetici utilizzabili come carburanti nel trasporto aereo debba essere concessa solo alle imprese di trasporto aereo oppure se l’esenzione debba essere estesa a tutti i carburanti impiegati nel trasporto aereo, nella misura in cui l’impiego dell’aeromobile sia destinato a scopi commerciali.

2)

Se l’art. 15, n. 1, lett. j), della direttiva del Consiglio 27 ottobre 2003, 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, sia da interpretare nel senso che la disposizione ricomprenda anche i carburanti necessari ad un aeromobile per il volo verso e di ritorno dalle officine ovvero se l’agevolazione sussista solo per le imprese il cui effettivo oggetto sociale consista nella fabbricazione, nello sviluppo, nel controllo o nella manutenzione di aeromobili.

3)

Se l’art. 11, n. 3, della direttiva del Consiglio 27 ottobre 2003, 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, sia da interpretare nel senso che, nel caso in cui un aeromobile utilizzato per scopi sia privati sia commerciali venga impiegato in voli di manutenzione o di addestramento, per il carburante usato in tali voli, debba essere concessa, ai sensi dell’art. 14, n. 1, lett. b), della direttiva del Consiglio 27 ottobre 2003, 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, un’esenzione proporzionale relativa all’uso commerciale.

4)

In caso di soluzione negativa della questione sub 3): se dall’inapplicabilità dell’art. 11, n. 3, della direttiva del Consiglio 27 ottobre 2003, 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, possa dedursi, nell’ambito del successivo art. 14, n. 1, lett. b), che nessuna esenzione fiscale possa essere concessa in caso di utilizzazione mista di un aeromobile per scopi privati e commerciali.

5)

In caso di soluzione affermativa della questione sub 3) o di equivalenti effetti giuridici derivanti da altra disposizione della direttiva del Consiglio 27 ottobre 2003, 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità: quali criteri e quale periodo di riferimento siano alla base della determinazione della quota rispettivamente utilizzata ai sensi dell’art. 11, n. 3, della direttiva del Consiglio 27 ottobre 2003, 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, nel caso di voli di manutenzione e di addestramento.


(1)  GU L 283, pag. 51.


Top