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Document 62008CA0344

Causa C-344/08: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 16 luglio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Kościanie — Repubblica di Polonia) — Procedimento penale a carico di Tomasz Rubach [Protezione di specie di flora e di fauna selvatiche — Specie elencate nell’allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 — Prova della liceità dell’acquisizione di esemplari di tali specie — Onere della prova — Presunzione d’innocenza — Diritti della difesa]

GU C 220 del 12.9.2009, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 220/14


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 16 luglio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Kościanie — Repubblica di Polonia) — Procedimento penale a carico di Tomasz Rubach

(Causa C-344/08) (1)

(Protezione di specie di flora e di fauna selvatiche - Specie elencate nell’allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 - Prova della liceità dell’acquisizione di esemplari di tali specie - Onere della prova - Presunzione d’innocenza - Diritti della difesa)

2009/C 220/22

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy w Kościanie

Imputato nella causa principale

Tomasz Rubach

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Sąd Rejonowy w Kościanie (Polonia) — Interpretazione dell’art. 8, n. 5, del regolamento (CE) del Consiglio 9 dicembre 1996, n. 338/97, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 61, pag. 1) — Nozione di «prova» del carattere legale dell’acquisizione delle specie iscritte nell’allegato B

Dispositivo

L’art. 8, n. 5, del regolamento (CE) del Consiglio 9 dicembre 1996, n. 338/97, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, dev’essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un procedimento penale a carico di un soggetto accusato di aver violato tale disposizione, tutti i mezzi di prova consentiti dal diritto processuale dello Stato membro interessato in procedure analoghe sono, in linea di principio, ammissibili al fine di stabilire la liceità dell’acquisizione di esemplari di specie animali elencate nell’allegato B di detto regolamento. In considerazione, altresì, del principio della presunzione d’innocenza, tale soggetto dispone di tutti questi mezzi per dimostrare di essere venuto in possesso di detti esemplari in modo lecito conformemente alle condizioni previste dalla summenzionata disposizione.


(1)  GU C 272 del 25.10.2008.


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