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Document 52005PC0285

Proposta di decisione del Consiglio che autorizza il Regno dei Paesi Bassi ad applicare una deroga all’articolo 11 della sesta direttiva 77/388/CEe del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari

/* COM/2005/0285 def. */

52005PC0285

Proposta di decisione del Consiglio che autorizza il Regno dei Paesi Bassi ad applicare una deroga all’articolo 11 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari /* COM/2005/0285 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 29.6.2005

COM(2005) 285 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza il Regno dei Paesi Bassi ad applicare una deroga all’articolo 11 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA |

110 | Motivazione e obiettivi della proposta Ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure particolari di deroga a tale direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell’imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali. Con lettera protocollata dal Segretariato generale della Commissione il 4 ottobre 2004, il Regno dei Paesi Bassi ha chiesto di essere autorizzato ad introdurre una misura particolare di deroga all’articolo 11 della sesta direttiva. A norma dell’articolo 27, paragrafo 2, della sesta direttiva, con lettera del 1º dicembre 2004 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta del Regno dei Paesi Bassi e ha comunicato a quest’ultimo, con lettera del 2 dicembre 2004, di disporre di tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare la richiesta. |

120 | Contesto generale In linea di massima, ai sensi dell’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a) della sesta direttiva, la base imponibile consiste in tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore da parte dell’acquirente. Sempre più spesso, il Regno dei Paesi Bassi deve contrastare in numerosi settori economici meccanismi di elusione per quanto riguarda la fornitura di beni d’investimento e la prestazione di servizi relativi a detti beni. Tali meccanismi di elusione possono consistere in accordi o cessioni di diritti mediante i quali i beni vengono messi a disposizione del destinatario. Essi si basano su operazioni tra parti collegate che comportano il pagamento di un corrispettivo che non corrisponde al valore normale in casi in cui il destinatario non è autorizzato a detrarre l’IVA o lo è soltanto in parte. Succede spesso, ad esempio, che il fornitore o prestatore, un soggetto passivo autorizzato a detrarre interamente l’IVA a monte, venga creato unicamente per l’acquisto di beni d’investimento molto costosi che vengono successivamente ceduti al destinatario (collegato) mediante concessione in uso o locazione, anche a un prezzo molto basso motivato dal legame tra le parti. Spesso poi i beni d’investimento sono venduti al destinatario a un prezzo anch’esso ben inferiore al loro valore effettivo. Talvolta, il destinatario ottiene i beni mediante una fusione o la creazione di un gruppo IVA. Meccanismi analoghi di elusione vengono utilizzati per le prestazioni di servizi, che hanno un valore notevole e sono di norma ammortizzati ai fini dell’imposta sul reddito o della tassazione delle società. Questi meccanismi di elusione fiscale hanno comportato ingenti perdite di gettito. Il Regno dei Paesi Bassi ha chiesto pertanto di poter stabilire che, in casi del genere, la base imponibile ai fini dell’IVA poggi sul valore normale delle operazioni e non sul corrispettivo fissato. La Commissione concorda che la deroga in questione rappresenta un deterrente nei confronti dell’abuso del sistema IVA. Il 16 marzo 2005, la Commissione ha presentato una proposta di direttiva che modifica la sesta direttiva per quanto riguarda determinate misure volte a semplificare la riscossione dell’IVA o evitare talune frodi o evasioni fiscali, e che abroga alcune decisioni che autorizzano misure derogatorie (razionalizzazione delle deroghe concesse a norma dell’articolo 27). La proposta affronta, tra l’altro, la questione della determinazione del valore delle cessioni o prestazioni tra le parti collegate. La richiesta in oggetto dev’essere pertanto accolta in attesa dell’entrata in vigore della suddetta direttiva che razionalizza le deroghe concesse ai sensi dell’articolo 27, ma non oltre il 31 dicembre 2009. |

130 | Disposizioni in vigore nel settore della proposta Deroghe analoghe all’articolo 11 della sesta direttiva sono state concesse ad altri Stati membri. |

141 | Coerenza con altre politiche e obiettivi dell’Unione Non applicabile. |

CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL’IMPATTO |

Consultazione delle parti interessate |

219 | Non pertinente. |

Raccolta e utilizzazione dei pareri di esperti |

229 | Non sono risultate necessarie perizie esterne. |

230 | Valutazione dell’impatto La proposta di decisione intende combattere l’elusione dell’IVA nei Paesi Bassi e dovrebbe quindi avere un’incidenza economica positiva. L’impatto sarà comunque ridotto, visto il campo d’applicazione limitato della deroga. |

ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA |

305 | Sintesi dell’azione proposta Scopo della proposta è autorizzare il Regno dei Paesi Bassi ad introdurre una misura di deroga all’articolo 11 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio relativo alla base imponibile per quanto riguarda i beni d’investimento e i servizi collegati. |

310 | Base giuridica Articolo 27, paragrafo 1 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme. |

329 | Principio di sussidiarietà La proposta rientra nella sfera di competenza esclusiva della Comunità. Non è pertanto applicabile il principio di sussidiarietà. |

Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le ragioni seguenti. |

331 | La presente decisione riguarda un’autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo. |

332 | Tenuto conto del campo di applicazione limitato della deroga, la misura particolare è commisurata all’obiettivo perseguito. |

Scelta degli strumenti |

341 | Strumenti proposti: altro. |

342 | Altri mezzi non sarebbero adeguati per la ragione seguente. Conformemente all’articolo 27 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, l’unico strumento possibile è una decisione del Consiglio. |

INCIDENZA SUL BILANCIO |

401 | La misura di deroga non incide negativamente sulle risorse proprie delle Comunità provenienti dall’imposta sul valore aggiunto. |

ULTERIORI INFORMAZIONI |

Riesame/revisione/clausola di caducità |

533 | La proposta contiene una clausola di caducità. |

1. Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza il Regno dei Paesi Bassi ad applicare una deroga all’articolo 11 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari -Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme[1], in particolare l’articolo 27,

vista la proposta della Commissione[2],

considerando quanto segue:

(1) Con lettera protocollata dal Segretariato generale della Commissione il 4 ottobre 2004, il Regno dei Paesi Bassi ha chiesto di essere autorizzato ad introdurre una misura particolare di deroga all’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 77/388/CEE.

(2) Ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 2 della direttiva 77/388/CEE, con lettera del 1º dicembre 2004 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta del Regno dei Paesi Bassi e ha comunicato a quest’ultimo, con lettera del 2 dicembre 2004, di disporre di tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare la richiesta.

(3) La deroga mira ad impedire l’elusione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) attraverso la sottovalutazione di alcune prestazioni di servizi tra parti collegate, il destinatario delle quali non è autorizzato a dedurre l’IVA, o lo è soltanto in parte. Essa è intesa a contrastare pratiche abusive in materia di cessione di beni d’investimento e prestazioni di servizi relativi a tale tipo di beni, come ad esempio la concessione in uso o la locazione o qualsiasi altro accordo attraverso il quale i beni vengono messi a disposizione del destinatario. Dato che esiste una relazione tra le parti, il corrispettivo viene spesso fissato a un prezzo inferiore al valore normale, con ingenti perdite di gettito IVA.

(4) La misura particolare dovrebbe essere applicata soltanto quando l’amministrazione sia in grado di stabilire che l’esistenza di una relazione tra le parti ha influito sulla base imponibile determinata conformemente all’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 77/388/CEE. In ogni caso, questa conclusione deve essere basata su fatti comprovati e non su presunzioni.

(5) È pertanto opportuno e adeguato consentire al Regno dei Paesi Bassi di considerare il valore normale di tali cessioni o prestazioni come base imponibile.

(6) Le deroghe ai sensi dell’articolo 27 della direttiva 77/388/CEE volte a combattere l’elusione dell’IVA legata alla base imponibile delle cessioni o prestazioni tra parti collegate figurano in una proposta di direttiva che razionalizza alcune deroghe concesse a norma di tale articolo. Occorre pertanto limitare il periodo d’applicazione della presente deroga fino all’entrata in vigore di tale direttiva.

(7) La misura di deroga non incide negativamente sulle risorse proprie delle Comunità provenienti dall’imposta sul valore aggiunto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 77/388/CEE, il Regno dei Paesi Bassi è autorizzato ad utilizzare il valore normale delle operazioni, quale definito all’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 77/388/CEE, come base imponibile per la cessione di beni d’investimento o qualsiasi altra prestazione di servizi attraverso le quali il bene d’investimento viene messo a disposizione del destinatario, quando siano soddisfatte le condizioni seguenti:

2. il destinatario è una persona giuridica non soggetto passivo o un soggetto passivo che svolge attività parzialmente o interamente esenti, che non danno diritto a detrazione;

3. il fornitore o prestatore e il destinatario sono persone collegate direttamente o indirettamente conformemente alla legislazione nazionale;

4. dall’esame del caso emergono alcuni elementi che permettono di concludere che la relazione tra le parti collegate ha influito sulla base imponibile determinata in conformità dell’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 77/388/CEE.

Ai fini del presente articolo, per beni d’investimento si intendono i beni definiti dal Regno dei Paesi Bassi in conformità delle disposizioni dell’articolo 20, paragrafo 4 della direttiva 77/388/CEE e, qualora non rientrino in tale definizione, i servizi di valore elevato che possono essere ammortizzati.

Articolo 2

L’autorizzazione concessa ai sensi dell’articolo 1 scade alla data di entrata in vigore della direttiva che razionalizza le deroghe concesse ai sensi dell’articolo 27 della direttiva 77/388/CEE volte a combattere l’elusione dell’IVA in relazione alla base imponibile, o il 31 dicembre 2009, se quest’ultima data è anteriore.

Articolo 3

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

[1] GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/66/CE (GU L 168 del 1º.5.2004, pag. 35).

[2] GU C […] del […], pag. […].

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