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Document 32017R1270

Regolamento (UE) 2017/1270 della Commissione, del 14 luglio 2017, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso del carbonato di potassio (E 501) su ortofrutticoli sbucciati, tagliati e sminuzzati (Testo rilevante ai fini del SEE. )

C/2017/4861

GU L 184 del 15.7.2017, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1270/oj

15.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 184/1


REGOLAMENTO (UE) 2017/1270 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2017

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso del carbonato di potassio (E 501) su ortofrutticoli sbucciati, tagliati e sminuzzati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco dell'Unione degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.

(2)

L'elenco dell'Unione degli additivi alimentari può essere aggiornato conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), che può essere avviata su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.

(3)

Il 15 ottobre 2015 è stata presentata una domanda di autorizzazione per l'uso del carbonato di potassio (E 501) su ortofrutticoli sbucciati, tagliati e sminuzzati, che è stata resa accessibile agli Stati membri a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.

(4)

Durante la preparazione di ortofrutticoli freschi tagliati, le attività enzimatiche possono causare una diminuzione della qualità dei prodotti, come imbrunimento e perdite strutturali, e sprechi alimentari. Per evitare l'imbrunimento si può utilizzare l'acido ascorbico (E 300). L'acido ascorbico tende tuttavia a rompere il tessuto cellulare, causando dopo alcuni giorni il rammollimento e lo scolorimento dei prodotti ortofrutticoli. L'uso del carbonato di potassio (E 501) consente una protezione più efficace contro l'imbrunimento perché esso agisce come stabilizzante e regolatore di acidità e riduce al minimo i danni al tessuto causati dall'acido ascorbico.

(5)

Il comitato scientifico dell'alimentazione umana ha stabilito per i carbonati una dose giornaliera accettabile (DGA) globale «non specificata» (3), il che implica che essi non rappresentano un rischio per la salute se usati ai livelli necessari per ottenere l'effetto tecnologico desiderato.

(6)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l'elenco UE degli additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, la Commissione non è tenuta a chiedere il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») quando gli aggiornamenti in questione non hanno un potenziale effetto sulla salute umana. Poiché l'autorizzazione all'uso del carbonato di potassio (E 501) come stabilizzante e regolatore di acidità su ortofrutticoli sbucciati, tagliati e sminuzzati costituisce un aggiornamento di tale elenco che non comporta effetti per la salute umana, non è necessario chiedere il parere dell'Autorità.

(7)

È pertanto opportuno autorizzare l'uso del carbonato di potassio (E 501) a livello quantum satis come stabilizzante e regolatore di acidità nella categoria di alimenti 04.1.2 «Ortofrutticoli sbucciati, tagliati e sminuzzati» di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008. Affinché il consumatore sia informato di tale trattamento, l'uso del carbonato di potassio (E 501) dovrebbe essere limitato a frutta e ortaggi preconfezionati, non trasformati, refrigerati e pronti per il consumo e a patate preconfezionate non trasformate e sbucciate.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(2)  Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1).

(3)  Relazione del comitato scientifico dell'alimentazione umana, 25a serie, 1990.


ALLEGATO

Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, parte E, categoria di alimenti 04.1.2 «Ortofrutticoli sbucciati, tagliati e sminuzzati», prima delle note a piè di pagina è inserita la seguente voce:

 

«E 501

Carbonato di potassio

quantum satis

 

Solo frutta e ortaggi preconfezionati, non trasformati, refrigerati e pronti per il consumo e patate preconfezionate non trasformate e sbucciate.»


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