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Document 32013R0654

Regolamento di esecuzione (UE) n. 654/2013 della Commissione, del 10 luglio 2013 , recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 per quanto riguarda le liste di controllo per la convalida di soggetti di paesi terzi ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 190 del 11.7.2013, p. 1–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/11/2015; abrog. impl. da 32015R1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/654/oj

11.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 190/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 654/2013 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 2013

recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 per quanto riguarda le liste di controllo per la convalida di soggetti di paesi terzi ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione, del 4 marzo 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile (2), contiene norme specifiche inerenti alla convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE.

(2)

Le checklist (liste di controllo) sono lo strumento di cui si serve il validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE per valutare il livello di sicurezza applicato alla merce/posta aerea con destinazione UE/SEE. Occorre aggiungere due checklist a quelle vigenti per stabilire la piena attuazione del regime di convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE.

(3)

È opportuno pertanto modificare il regolamento (UE) n. 185/2010 di conseguenza.

(4)

Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato sulla sicurezza dell’aviazione civile istituito dall’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 300/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.

(2)  GU L 55 del 5.3.2010, pag. 1.


ALLEGATO

L'allegato al regolamento (UE) n. 185/2010 è modificato come segue:

1)

dopo l’appendice 6-C è inserita l’appendice seguente:

«APPENDICE 6-C2

CHECKLIST DI CONVALIDA DESTINATA AGLI AGENTI REGOLAMENTATI DI PAESI TERZI CON CONVALIDA AI FINI DELLA SICUREZZA DELL’AVIAZIONE CIVILE UE

I soggetti dei paesi terzi hanno la possibilità di diventare parte della catena logistica sicura di un ACC3 (Vettore aereo per merci o per posta operante nell’Unione da un aeroporto di un paese terzo) presentando domanda di designazione in quanto agente regolamentato di paese terzo con convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE (RA3). Per RA3 s’intende una società di handling per le merci situata in un paese terzo sottoposta a convalida e approvata in base a una convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE.

L’RA3 assicura che i controlli di sicurezza, compreso lo screening se del caso, siano applicati alle spedizioni destinate all’Unione europea, e che le spedizioni siano protette da interferenze illecite dal momento in cui sono stati effettuati i controlli di sicurezza e fino a che siano caricate su un aeromobile o altrimenti consegnate a un ACC3 o ad un altro RA3.

I prerequisiti per trasportare merce/posta aerea nell’Unione (1) o in Islanda, Norvegia e Svizzera sono previsti dal regolamento (UE) n. 185/2010.

La checklist è lo strumento di cui si serve il validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE per valutare il livello di sicurezza applicato alla merce/posta aerea con destinazione UE/SEE (2) dal soggetto che ha presentato domanda di designazione RA3 o sotto la sua responsabilità. La checklist va usata solo nei casi indicati al punto 6.8.4.1, lettera b) dell’allegato del regolamento (UE) n. 185/2010. Nei casi indicati al punto 6.8.4.1, lettera a) dell’allegato, il validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE si serve della checklist per gli ACC3.

Se il validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE conclude che il soggetto è riuscito a conseguire la conformità agli obiettivi riportati nella suddetta checklist, al soggetto sottoposto a convalida è consegnata una relazione di convalida. La relazione di convalida certifica che il soggetto è designato agente regolamentato di paese terzo con convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE (RA3). L’RA3 potrà utilizzare la relazione nei rapporti commerciali con gli ACC3. La relazione di convalida deve comportare quantomeno tutte le parti integrali seguenti:

a)

la checklist completa [appendice 6-C2 dell’allegato al regolamento (UE) n. 185/2010] firmata dal validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE e corredata, se del caso, delle osservazioni del soggetto sottoposto a convalida;

b)

la dichiarazione di impegni [appendice 6-H2 dell’allegato del regolamento (UE) n. 185/2010] firmata dal soggetto sottoposto a convalida;

c)

una dichiarazione di indipendenza [appendice 11-A dell’allegato al regolamento (UE) n. 185/2010] rispetto al soggetto sottoposto a convalida, firmata dal validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE.

L’integrità della relazione di convalida è comprovata dalla numerazione delle pagine, dalla data della convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE e dalla sigla apposta su ogni pagina dal validatore e dal soggetto sottoposto a convalida. La relazione di convalida è redatta in lingua inglese.

Le parti 5 — Controllo (screening) e 6 — Merci o posta ad alto rischio (HRCM), sono valutate sulla base dei requisiti di cui ai capitoli 6.7 e 6.8 del regolamento (UE) n. 185/2010. Per quanto riguarda le parti che non possono essere valutate in base ai requisiti del regolamento (UE) n. 185/2010, le norme di base utilizzate sono le norme e procedure raccomandate (SARPs) di cui all’allegato 17 della convenzione sull’aviazione civile internazionale e il materiale guida contenuto nel manuale per la sicurezza dell’Aviazione (documento ICAO 8973 — riservato).

Se il validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE conclude che il soggetto non ha conseguito la conformità agli obiettivi riportati nella presente checklist, al soggetto in questione viene trasmessa una copia completa della checklist con l’indicazione della lacune constatate.

Istruzioni per la compilazione:

1)

tutte le parti della checklist devono essere compilate. L’eventuale assenza di informazioni deve essere motivata;

2)

al termine di ciascuna parte il validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE stabilisce se e in che misura siano stati conseguiti gli obiettivi di tale parte.

PARTE 1

Identificazione del soggetto sottoposto a convalida e del validatore

1.1.   

Data(e) della convalida

Usare il formato preciso della data, come dallo 01.10.2012 al 02.10.2012

gg/mm/aaaa

 

1.2.   

Data della convalida precedente, nel caso

gg/mm/aaaa

 

Numero di registrazione RA3 precedente, se disponibile

 

Certificato OEA/status C-TPAT/altre certificazioni, se disponibili

 

1.3.   

Informazioni sul validatore della sicurezza dell’aviazione civile

Nome

 

Società/Organizzazione/Autorità

 

Identificatore alfanumerico unico (UAI)

 

Indirizzo e-mail

 

Numero di telefono — compresi i prefissi internazionali

 

1.4.   

Nome del soggetto

Nome

 

Numero di registrazione della società (ad esempio numero d’iscrizione nel registro delle imprese, se applicabile)

 

Numero/Unità/Palazzo

 

Via

 

Città

 

Codice postale

 

Stato (se pertinente)

 

Paese

 

Indirizzo di casella postale, se applicabile

 

1.5.   

Indirizzo principale dell’organizzazione (se diverso dal sito da convalidare)

Numero/Unità/Palazzo

 

Via

 

Città

 

Codice postale

 

Stato (se pertinente)

 

Paese

 

Indirizzo di casella postale, se applicabile

 

1.6.   

Natura delle attività — È possibile più di un tipo di attività

a)

solo trasporto merci aereo

b)

trasporto aereo e altri modi di trasporto

c)

spedizioniere con locali cargo

d)

spedizioniere senza locali cargo

e)

agente di assistenza a terra (handling agent)

f)

altri

 

1.7.   

Il richiedente

a)

riceve merce da un altro agente regolamentato di paese terzo

 

b)

riceve merce da mittenti conosciuti di paesi terzi

 

c)

riceve merce da mittenti responsabili per i paesi terzi

 

d)

riceve merci esentate

 

e)

controlla le merci

 

f)

tiene in deposito le merci

 

g)

altro, specificare

 

1.8.   

Numero indicativo di dipendenti presenti sul sito

Numero

 

1.9.   

Nome e titolo della persona responsabile della sicurezza della merce/posta aerea nel paese terzo

Nome

 

Denominazione della funzione

 

Indirizzo e-mail

 

Numero di telefono — compresi i prefissi internazionali

 

PARTE 2

Organizzazione e responsabilità dell’agente di paese terzo regolamentato con convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE

Obiettivo: tutta la merce/posta con destinazione UE/SEE deve essere soggetta a controlli di sicurezza. La merce/posta consegnata da un RA3 a un ACC3 o ad un altro RA3 può essere accettata come merce/posta sicura solo se l’RA3 applica i suddetti controlli di sicurezza. Informazioni relative a tali controlli sono fornite nelle parti seguenti della presente checklist.

L’RA3 deve disporre di procedure volte a garantire che gli opportuni controlli di sicurezza siano applicati a tutta la merce/posta aerea con destinazione UE/SEE, e che la merce/posta sicura sia protetta fino alla consegna ad un ACC3 o ad un altro RA3. I controlli di sicurezza consistono in una delle seguenti modalità:

a)

un esame fisico di livello sufficiente a garantire con ragionevole sicurezza che la spedizione non nasconda articoli proibiti;

b)

altri controlli di sicurezza, parte integrante di un processo di sicurezza della catena logistica, che garantiscono con ragionevole sicurezza che la spedizione non nasconda articoli proibiti e che sono stati applicati da un altro RA3, KC3 o AC3 designato dall’RA3.

Riferimento: punto 6.8.3

2.1.   

Il soggetto ha istituito un programma di sicurezza?

SÌ/NO

 

Se NO, passare direttamente al punto 2.5

 

2.2.   

Programma di sicurezza del soggetto

Data — usare il formato preciso gg/mm/aaaa

 

Versione

 

Il programma di sicurezza è presentato e/o approvato dall’autorità competente dello Stato del soggetto? Se SÌ, descrivere la procedura

 

2.3.   

Il programma di sicurezza copre in maniera sufficiente gli elementi indicati nella checklist (parti da 3 a 9)?

SÌ/NO

 

Se NO, indicare perché e illustrarne le ragioni.

 

2.4.   

Il programma di sicurezza è affidabile, solido e completo?

SÌ/NO

 

Se NO, specificare le ragioni

 

2.5.   

Il soggetto ha messo a punto una procedura per garantire che gli opportuni controlli di sicurezza siano applicati a merci e posta prima che siano trasferite ad un ACC3 o ad un altro RA3?

SÌ/NO

 

Se SÌ, descrivere la procedura

 

2.6.   

Il soggetto dispone di un sistema di gestione (ad esempio strumenti, istruzioni) che garantisca l’applicazione dei controlli di sicurezza necessari?

SÌ/NO

 

Se SÌ, descrivere il sistema di gestione e indicare se è approvato, verificato o fornito dall’autorità competente o da altro soggetto.

 

Se NO, indicare in che modo il soggetto garantisce che i controlli di sicurezza siano effettuati con le modalità previste.

 

2.7.   

Conclusioni e valutazioni generali sull’affidabilità, l’attendibilità e la solidità della procedura

Osservazioni del soggetto

 

Osservazioni del validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE

 

PARTE 3

Selezione e formazione del personale

Obiettivo: per garantire l’applicazione dei controlli di sicurezza necessari, l’RA3 seleziona personale responsabile e competente per il lavoro sul campo al fine di garantire la messa in sicurezza delle merci e della posta trasportate per via aerea. Il personale che ha accesso alle merci messe in sicurezza deve possedere tutte le competenze necessarie per svolgere le proprie mansioni ed essere adeguatamente formato a tale scopo.

Al fine di conseguire tale obiettivo l’RA3 deve disporre di procedure atte a garantire che tutto il personale (di ruolo, temporaneo, personale di agenzia, conducenti ecc.) che può accedere direttamente senza essere accompagnato alle merci e alla posta destinate alla spedizione per via aerea che sono o sono state oggetto di controlli di sicurezza:

a)

sia stato sottoposto a controlli iniziali e ripetuti prima dell’assunzione e/o a una verifica dei precedenti personali che siano quantomeno conformi ai requisiti fissati dalle autorità locali dell’infrastruttura dell’RA3 sottoposto a convalida; nonché

b)

abbia completato, e ripetuto successivamente, una formazione iniziale in materia di sicurezza per acquisire consapevolezza delle sue responsabilità in materia di sicurezza conformemente ai requisiti fissati dalle autorità locali dell’infrastruttura dell’RA3 sottoposto a convalida.

Nota:

con controllo dei precedenti personali s’intende un controllo dell’identità e dell’esperienza precedente di una persona compresi, laddove ciò sia legalmente ammissibile, i suoi eventuali precedenti penali, nell’ambito della verifica dell’attitudine individuale a effettuare mansioni di controllo della sicurezza e/o per poter accedere non accompagnati a un’area sterile (definizione di cui all’allegato 17 dell’ICAO),

un controllo preliminare all’assunzione deve stabilire l’identità della persona sulla base di prove documentali, verificare l’attività professionale, gli studi ed eventuali interruzioni quantomeno durante gli ultimi 5 anni ed esigere dalla persona interessata la firma di una dichiarazione che specifichi gli eventuali precedenti penali in tutti gli Stati di residenza quantomeno negli ultimi 5 anni (definizione dell’Unione).

Riferimento: punto 6.8.3.1

3.1.   

È prevista una procedura per verificare che tutto il personale che può accedere direttamente e senza essere accompagnato alla merce/posta aerea messa in sicurezza sia soggetto a controllo preliminare all’assunzione per accertarne i precedenti e le competenze?

SÌ/NO

 

Se SÌ, indicare il numero di anni precedenti preso in considerazione ai fini del controllo preliminare all’assunzione e il soggetto che effettua il controllo

 

3.2.   

La procedura in oggetto comprende:

controllo dei precedenti personali

controllo preliminare all’assunzione

controllo dei precedenti penali

colloqui

altro (fornire informazioni)

Illustrare gli elementi, indicare quale soggetto esegue l’azione e, se del caso, indicare l’arco temporale precedente preso in considerazione.

 

3.3.   

Esiste una procedura atta a garantire che la persona responsabile dell’esecuzione e della supervisione dei controlli di sicurezza in situ sia stata soggetta a un controllo preliminare all’assunzione per accertarne i precedenti e le competenze?

SÌ/NO

 

Se SÌ, indicare il numero di anni precedenti preso in considerazione ai fini del controllo preliminare all’assunzione e il soggetto che effettua il controllo

 

3.4.   

La procedura in oggetto comprende:

controllo dei precedenti personali

controllo preliminare all’assunzione

controllo dei precedenti penali

colloqui

altro (fornire informazioni)

Illustrare gli elementi, indicare quale soggetto esegue l’azione e, se del caso, indicare l’arco temporale precedente preso in considerazione

 

3.5.   

Il personale che può accedere direttamente senza essere accompagnato alla merce/posta aerea messa in sicurezza riceve una formazione in materia di sicurezza prima di ottenere l’accesso a tale merce/posta?

SÌ/NO

 

Se SÌ, descrivere gli elementi e la durata della formazione

 

3.6.   

Il personale che prende in consegna merce/posta aerea e che la sottopone a controlli e/o ne garantisce la protezione riceve una formazione specifica per le mansioni che deve svolgere?

SÌ/NO

 

Se SÌ, descrivere gli elementi e la durata dei corsi di formazione

 

3.7.   

Il personale di cui ai punti 3.5 e 3.6 riceve una formazione periodica?

SÌ/NO

 

Se SÌ, specificare gli elementi e la frequenza della formazione periodica

 

3.8.   

Conclusione: le misure relative alla selezione e alla formazione del personale garantiscono che tutto il personale che ha accesso alla merce/posta aerea messa in sicurezza sia stato assegnato alle mansioni adeguate e abbia ricevuto una formazione di livello sufficiente per essere consapevole delle proprie responsabilità in materia di sicurezza?

SÌ/NO

 

Se NO, specificare le ragioni

 

Osservazioni del soggetto

 

Osservazioni del validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE

 

PARTE 4

Procedure di accettazione

Obiettivo: l’RA3 può ricevere merce o posta da un altro RA3, un KC3, un AC3 o da un mittente sconosciuto. L’RA3 deve disporre di procedure appropriate di accettazione di merci/posta per stabilire se una spedizione provenga da una catena logistica sicura e quali misure di sicurezza occorra applicarvi di conseguenza.

L’RA3 può disporre di una banca dati, contenente quantomeno le informazioni riportate di seguito, per ciascun agente regolamentato o mittente conosciuto che è stato sottoposto a convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE in conformità al punto 6.8.4.1 e dal quale accetta direttamente merci e posta da consegnare ad un ACC3 per il trasporto nell’Unione:

a)

i dati relativi alla società, compreso l’indirizzo effettivo;

b)

la natura dell’attività svolta, escluse le informazioni commercialmente sensibili;

c)

le coordinate di contatto, comprese quelle dei responsabili per la sicurezza;

d)

il numero di iscrizione della società, ove applicabile;

e)

se disponibile, la relazione di convalida.

Riferimento: punti 6.8.3.1 e 6.8.4.3

Nota: un RA3 può accettare merce da un AC3 come merce sicura solo se ha designato esso stesso tale mittente quale AC3 e risponde della merce consegnata da tale mittente.

4.1.   

Quando accetta una spedizione, il soggetto si accerta se provenga da un altro RA3, un KC3, un AC3 o da un mittente sconosciuto?

SÌ/NO

 

Se SÌ, come?

 

4.2.   

Il soggetto stabilisce e mantiene una banca dati contenente informazioni per ciascun RA3, KC3 e AC3 dal quale accetta direttamente merci e posta da consegnare ad un ACC3 per il trasporto nell’Unione?

SÌ/NO

 

Se SÌ, specificare le informazioni inserite nella banca dati

 

Se NO, in che modo il soggetto viene a sapere che la merce proviene da un altro RA3, KC3 o AC3?

 

4.3.   

Il soggetto designa il mittente quale AC3?

SÌ/NO

 

Se SÌ, descrivere la procedura e le garanzie che il soggetto richiede al mittente

 

4.4.   

Quando accetta una spedizione, il soggetto si accerta che la destinazione della stessa sia un aeroporto UE/SEE?

SÌ/NO — Spiegare

 

4.5.   

Se SÌ, il soggetto sottopone tutte le merci o la posta agli stessi controlli di sicurezza nel caso di un aeroporto UE/SEE?

SÌ/NO

 

Se SÌ, descrivere la procedura

 

4.6.   

Quando accetta una spedizione, il soggetto si accerta se essa vada considerata come merce e posta ad alto rischio (HRCM) (cfr. definizione nella parte 6), comprese le spedizioni che sono consegnate con modi diversi dal trasporto aereo?

SÌ/NO

 

Se SÌ, come?

Descrivere la procedura

 

4.7.   

Quando accetta una spedizione precedentemente messa in sicurezza, il soggetto sottoposto a convalida si accerta se essa sia stata protetta da interferenze e/o manomissioni illecite?

SÌ/NO

 

Se SÌ, descrivere (sigilli, serrature, ispezione ecc.)

 

4.8.   

La persona che effettua la consegna è tenuta a presentare un documento ufficiale di identificazione corredato di fotografia?

SÌ/NO

 

4.9.   

Esiste una procedura per identificare spedizioni che richiedono un controllo?

SÌ/NO

 

Se SÌ, come?

 

4.10.   

Conclusione: le procedure di accettazione sono sufficienti a stabilire se la merce/posta aerea destinata ad un aeroporto UE/SEE proviene da una catena logistica sicura o se è necessario sottoporla a screening?

SÌ/NO

 

Se NO, specificare le ragioni

 

Osservazioni del soggetto

 

Osservazioni del validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE

 

PARTE 5

Controllo (Screening)

Obiettivo: l’RA3 che accetti merce/posta che non proviene da una catena logistica sicura, deve sottoporre le spedizioni ad appropriato controllo prima di poterle consegnare ad un ACC3 come merce sicura. L’RA3 deve disporre di procedure per garantire che la merce/posta aerea con destinazione UE/SEE a fini di trasferimento, transito o scarico in un aeroporto dell’Unione sia sottoposta a controllo (screening) con i mezzi o i metodi previsti dalla legislazione dell’Unione a un livello sufficientemente elevato per assicurare ragionevolmente che non contenga articoli vietati.

Se lo screening della merce/posta aerea è effettuato dall’autorità competente dello Stato terzo, o per conto della stessa, l’RA3 lo dichiara specificando in che modo venga garantito uno screening adeguato.

Nota: anche se il punto 6.8.3.2 consente di applicare le norme ICAO come misura minima per attuare le disposizioni del punto 6.8.3.1 fino al 30 giugno 2014, la convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE tiene conto dei requisiti UE di screening, anche se la convalida è effettuata prima del 1o luglio 2014.

Riferimento: punto 6.8.3

5.1.   

Lo screening è effettuato da un soggetto per conto di un altro soggetto?

SÌ/NO

 

Se SÌ,

specificare la natura di tali soggetti e fornire informazioni:

società di screening privata,

società regolamentata a livello statale,

struttura o organismo di controllo (screening) statale,

altro.

Specificare la natura dell’accordo/contratto tra il soggetto sottoposto a convalida e il soggetto che applica lo screening per suo conto.

 

5.2.   

Quali metodi sono utilizzati per lo screening della merce/posta aerea?

Specificare, indicando in modo dettagliato le apparecchiature utilizzate per lo screening della merce/posta aerea (ad esempio costruttore, tipo, versione del software, standard, numero di serie ecc.) per tutti i metodi impiegati

 

5.3.   

Le apparecchiature o i metodi (ad esempio, cani per la ricerca di esplosivi) utilizzati sono inclusi nel più recente elenco di conformità dell’UE, dell’ECAC o della TSA?

SÌ/NO

 

Se SÌ, specificare

 

Se NO, fornire informazioni sull’approvazione delle apparecchiature e della relativa data, come pure indicazioni del fatto che sono conformi agli standard UE in materia

 

5.4.   

L’apparecchiatura è utilizzata in conformità al concetto delle operazioni (Conops) del fabbricante ed è oggetto di prove (test) e manutenzione regolari?

SÌ/NO

 

Se SÌ, descrivere la procedura

 

5.5.   

Nel corso dello screening viene presa in considerazione la natura della spedizione?

SÌ/NO

 

Se SÌ, descrivere in che modo si garantisce che il metodo di screening adottato sia impiegato a un livello sufficiente per garantire con ragionevole sicurezza che la spedizione non nasconda articoli proibiti

 

5.6.   

Esiste una procedura per risolvere un allarme generato dall’apparecchiatura di screening? [per alcune apparecchiature (ad esempio a raggi X) l’allarme è innescato dall’operatore stesso]

SÌ/NO

 

Se SÌ, descrivere la procedura per risolvere l’allarme in modo da garantire con ragionevole sicurezza l’assenza di articoli proibiti

 

Se NO, descrivere cosa succede alla spedizione

 

5.7.   

Esistono spedizioni esentate dallo screening di sicurezza?

SÌ/NO

 

5.8.   

Esistono esenzioni non conformi all’elenco dell’Unione?

SÌ/NO

 

Se SÌ, specificare

 

5.9.   

L’accesso alla zona di screening è controllato per garantire che solo il personale autorizzato e formato vi abbia accesso?

SÌ/NO

 

Se SÌ, fornire una descrizione

 

5.10.   

Esiste un regime consolidato di controllo della qualità e/o prova (test)?

SÌ/NO

 

Se SÌ, fornire una descrizione

 

5.11.   

Conclusione: la merce/posta aerea è sottoposta a screening mediante uno dei mezzi o metodi elencati al punto 6.2.1 della decisione 2010/774/UE a un livello sufficiente a garantire con ragionevole certezza che essa non contenga articoli proibiti?

SÌ/NO

 

Se NO, specificare le ragioni

 

Osservazioni del soggetto

 

Osservazioni del validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE

 

PARTE 6

Merci e posta ad alto rischio (HRCM)

Obiettivo: le spedizioni provenienti, o in trasferimento, da siti identificati come ad alto rischio dall’Unione o che presentano manomissioni significative vanno considerate merci e posta ad alto rischio (HRCM). Tali spedizioni devono essere sottoposte a controllo sulla base di istruzioni specifiche. L’RA3 deve disporre di procedure atte a garantire che la merce/posta ad alto rischio (HRCM) con destinazione UE/SEE siano identificate e soggette a controlli adeguati, come definito nella legislazione dell’Unione.

L’ACC3 cui l’RA3 consegna merci e posta aerea da trasportare è autorizzata a comunicare all’RA3 le informazioni più recenti e pertinenti sulle origini ad alto rischio.

L’RA3 applica le stesse misure a prescindere dal fatto che riceva merci e posta ad alto rischio da un vettore aereo o mediante altri modi di trasporto.

Riferimento: punto 6.7

Nota: le merci e posta ad alto rischio (HRCM) che hanno ricevuto l’autorizzazione al trasporto nell’UE/SEE ottengono lo stato di sicurezza “SHR”, a significare che la spedizione è sicura ai fini del trasporto con aeromobili passeggeri, solo merci o solo postali, in conformità dei requisiti per le merci e posta ad alto rischio.

6.1.   

Il personale responsabile dei controlli di sicurezza è a conoscenza di quali merci e posta vadano trattate come merci e posta ad alto rischio (HRCM)?

SÌ/NO

 

Se SÌ, fornire una descrizione

 

6.2.   

Il soggetto dispone di procedure per l’individuazione di merci e posta ad alto rischio (HRCM)?

SÌ/NO

 

Se SÌ, fornire una descrizione

 

6.3.   

Le merci e posta ad alto rischio sono soggette a procedure di screening HRCM conformemente alla legislazione dell’Unione?

SÌ/NO

 

Se NO, indicare le procedure applicate

 

6.4.   

Dopo lo screening, il soggetto rilascia una dichiarazione sullo stato di sicurezza SHR nella documentazione che accompagna la spedizione?

SÌ/NO

 

Se SÌ, descrivere in che modo è rilasciata la dichiarazione sullo stato di sicurezza e in quale documento

 

6.5.   

Conclusione: la procedura adottata dal soggetto è pertinente e sufficiente per garantire che tutte le merci e posta ad alto rischio (HRCM) siano state adeguatamente trattate prima del carico?

SÌ/NO

 

Se NO, specificare le ragioni

 

Osservazioni del soggetto

 

Osservazioni del validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE

 

PARTE 7

Protezione della merce/posta aerea messa in sicurezza

Obiettivo: l’RA3 deve disporre di procedure atte a garantire che la merce/posta aerea con destinazione UE/SEE sia protetta contro le interferenze illecite e/o eventuali manomissioni a partire dal punto in cui è effettuato lo screening o altri controlli di sicurezza o dal punto di accettazione dopo l’esecuzione dello screening o dei controlli di sicurezza e fino al carico o al trasferimento ad un ACC3 o ad un alto RA3. Se la merce/posta aerea precedentemente messa in sicurezza non è protetta in seguito, non può essere trasferita ad un ACC3 o ad un altro RA3 come merce/posta aerea messa in sicurezza.

La protezione può essere garantita con mezzi differenti che possono essere di tipo fisico (barriere, locali chiusi a chiave ecc.), umano (pattugliamento, personale adeguatamente formato ecc.) e tecnologico (telecamere a circuito chiuso, sistemi di allarme ecc.).

La merce/posta aerea con destinazione UE/SEE e messa in sicurezza deve essere tenuta separata dalla merce/posta aerea che non lo è.

Riferimento: punto 6.8.3.1

7.1.   

La protezione della merce/posta aerea messa in sicurezza è garantita da un soggetto per conto di un altro soggetto?

SÌ/NO

 

Se SÌ,

specificare la natura di tali soggetti e fornire informazioni:

società di controllo (screening) privata,

società regolamentata a livello statale,

una struttura o organismo di controllo (screening) statale,

altre.

 

7.2.   

Sono applicati controlli di sicurezza e misure di protezione per evitare manomissioni durante la procedura di screening?

SÌ/NO

 

Se SÌ, fornire una descrizione.

Specificare il tipo (i tipi) di protezione di cui si dispone:

fisico (recinzione, barriera, edificio di costruzione solida ecc.),

umano (pattugliamenti ecc.),

tecnologico (telecamere a circuito chiuso, sistemi di allarme ecc.)

e illustrarne l’organizzazione.

 

7.3.   

La merce/posta aerea messa in sicurezza è accessibile solo alle persone autorizzate?

SÌ/NO

 

Se SÌ, fornire una descrizione

Precisare in che modo tutti i punti d’accesso (comprese porte e finestre) alla merce/posta aerea identificabile come tale e messa in sicurezza sono sottoposti a controllo.

 

7.4.   

Sono adottate procedure per garantire che la merce/posta aerea con destinazione UE/SEE, sulla quale sono già stati effettuati i controlli di sicurezza, sia protetta contro interferenze illecite dal momento in cui è stata messa in sicurezza fino al momento del carico o del trasferimento ad un ACC3 o ad un alto RA3?

SÌ/NO

 

Se SÌ, indicare in che modo è protetta (fisico, umano, tecnologico ecc.)

Precisare altresì se l’edificio è di costruzione solida e di che materiali consiste, se l’informazione è disponibile.

 

Se NO, specificare le ragioni

 

7.5.   

Conclusione: la protezione delle spedizioni è sufficientemente solida da prevenire interferenze illecite?

SÌ/NO

 

Se NO, specificare le ragioni

 

Osservazioni del soggetto

 

Osservazioni del validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE

 

PARTE 8

Documentazione

Obiettivo: lo stato di sicurezza della spedizione è indicato nella documentazione allegata alla stessa, in forma di lettera di trasporto aereo, documentazione postale equivalente o dichiarazione separata, in formato elettronico o cartaceo. Lo stato di sicurezza è rilasciato dall’RA3.

Riferimento: punti 6.3.2.6, lettera d) e 6.8.3.4

Nota: possono essere indicati i seguenti stati di sicurezza:

“SPX”, indicante che la spedizione è sicura ai fini del trasporto con aeromobili passeggeri, cargo o postali, oppure

“SCO”, indicante che la spedizione è sicura solo ai fini del trasporto con aeromobili cargo o postali, oppure

“SHR”, indicante che la spedizione è sicura ai fini del trasporto con aeromobili passeggeri, cargo o postali, per quanto riguarda i requisiti relativi all’alto rischio.

8.1.   

Il soggetto specifica nella documentazione allegata (ad esempio lettera di trasporto aereo) lo stato di sicurezza della merce e le modalità con cui è stato ottenuto?

SÌ/NO

 

Se NO, spiegarne i motivi

 

8.2.   

Conclusione: la procedura di documentazione è sufficiente per garantire che le merci o la posta siano consegnate con l’adeguata documentazione allegata che specifica il corretto stato di sicurezza?

SÌ/NO

 

Se NO, specificare le ragioni

 

Osservazioni del soggetto

 

Osservazioni del validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE

 

PARTE 9

Trasporti

Obiettivo: la merce/posta aerea dev’essere protetta contro interferenze illecite o le manomissioni dal momento in cui è stata messa in sicurezza fino al momento del carico o del trasferimento ad un ACC3 o ad un alto RA3, compresa la protezione durante il trasporto verso l’aeromobile o altrimenti verso l’ACC3 o verso un altro RA3. Se la merce/posta aerea precedentemente messa in sicurezza non è protetta durante il trasporto, non può essere trasferita ad un ACC3 o ad un altro RA3 come merce sicura.

Durante il trasporto verso l’aeromobile o l’ACC3 o un altro RA3, l’RA3 è responsabile della protezione delle spedizioni sicure, anche laddove il trasporto sia effettuato per suo conto da un altro soggetto, ad esempio uno spedizioniere. Sono esclusi i casi in cui le spedizioni sono trasportate sotto la responsabilità di un ACC3 o di un altro RA3.

Riferimento: punto 6.8.3

9.1.   

Come viene trasportata la merce/posta aerea fino all’ACC3/altro RA3?

a)   

Trasporto assicurato dal soggetto sottoposto a convalida?

SÌ/NO

 

b)   

Trasporto assicurato da altro RA3/ACC3?

SÌ/NO

 

c)   

Contraente del soggetto sottoposto a convalida?

SÌ/NO

 

9.2.   

L’imballaggio della merce/posta aerea è in grado di evidenziare manomissioni?

SÌ/NO

 

Se SÌ, come?

 

9.3.   

Il veicolo è sigillato o chiuso prima del trasporto?

SÌ/NO

 

Se SÌ, come?

 

9.4.   

Se sono utilizzati sigilli numerati, l’accesso ai sigilli è controllato e i numeri sono registrati?

SÌ/NO

 

Se SÌ, specificare le modalità

 

9.5.   

Se pertinente, il trasportatore in questione firma la relativa dichiarazione?

SÌ/NO

 

9.6.   

La persona che trasporta la merce è stata sottoposta a specifici controlli di sicurezza e formazione di responsabilizzazione prima di essere autorizzata a trasportare merce/posta aerea messa in sicurezza?

SÌ/NO

 

Se SÌ, descrivere i tipi di controlli di sicurezza (controllo precedente l’assunzione, controllo dei precedenti personali ecc.) e il tipo di formazione (formazione di responsabilizzazione in materia di sicurezza ecc.)

 

9.7.   

Conclusione: le misure sono sufficienti per proteggere la merce/posta aerea da interferenze illecite durante il trasporto?

SÌ/NO

 

Se NO, specificare le ragioni

 

Osservazioni del soggetto

 

Osservazioni del validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE

 

PARTE 10

Conformità

Obiettivo: dopo aver analizzato le nove parti precedenti della checklist, il validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE deve valutare se la verifica in situ confermi l’attuazione dei controlli di sicurezza in conformità agli obiettivi elencati nella presente checklist per la merce/posta aerea con destinazione UE/SEE.

Si prospettano due scenari possibili. Il validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE conclude che il soggetto:

a)

ha conseguito la conformità agli obiettivi riportati nella presente checklist. Il validatore trasmette al soggetto sottoposto a convalida l’originale della relazione di convalida e certifica che il soggetto è designato agente regolamentato di paese terzo con convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE;

b)

non ha conseguito la conformità agli obiettivi riportati nella presente checklist. In tal caso il soggetto non è autorizzato a consegnare merce/posta aerea messa in sicurezza e con destinazione UE/SEE ad un ACC3 o ad un altro RA3. Al soggetto viene trasmessa una copia completa della checklist con l’indicazione della lacune constatate.

In generale il validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE deve decidere se la merce/posta in carico al soggetto sottoposto a convalida è trattata in modo che al momento della consegna ad un ACC3 o ad un altro RA3 possa essere considerata sicura per la spedizione all’UE/SEE conformemente alle disposizioni applicabili dell’Unione.

Il validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE deve tener presente che la valutazione è basata su una metodologia di conformità in funzione dell’obiettivo.

10.1.   

Conclusione generale:

Valutazione (e notifica)

(evidenziare la voce pertinente).

Se la valutazione è “POSITIVA”, il soggetto sarà considerato designato agente regolamentato di paese terzo con convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE (RA3).

Valutazione positiva/negativa

Se la valutazione complessiva è negativa, elencare di seguito le aree in cui il soggetto non consegue lo standard di sicurezza richiesto o presenta una vulnerabilità specifica. Fornire altresì suggerimenti sulle modifiche necessarie per conseguire lo standard richiesto e quindi una valutazione positiva.

Osservazioni del validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE

 

Osservazioni del soggetto

 

Nome del validatore:

Data:

Firma:

ALLEGATO

Elenco delle persone e dei soggetti visitati e intervistati

Comunicare il nome del soggetto, il nome del referente e la data della visita o dell’intervista.

Nome del soggetto

Nome del referente

Data della visita/dell’intervista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)

dopo l’appendice 6-C3 è inserita l’appendice seguente:

«APPENDICE 6-C4

CHECKLIST DI CONVALIDA DESTINATA AI MITTENTI CONOSCIUTI DI PAESI TERZI CON CONVALIDA AI FINI DELLA SICUREZZA DELL’AVIAZIONE CIVILE UE

I soggetti dei paesi terzi hanno la possibilità di diventare parte della catena logistica sicura di un ACC3 (Vettore aereo per merci o per posta operante nell’Unione da un aeroporto di paese terzo) presentando domanda di designazione in quanto mittente conosciuto di paese terzo con convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE (KC3). Per KC3 s’intende una società di handling per le merci situata in un paese terzo sottoposta a convalida e approvata in base a una convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE.

Il (KC3) provvede a che le spedizioni destinate all’Unione siano sottoposte ai controlli di sicurezza e siano protette da interferenze illecite dal momento dell’esecuzione dei suddetti controlli di sicurezza fino al trasferimento ad un ACC3 o ad un agente regolamentato di paese terzo con convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE (RA3).

I prerequisiti per trasportare merce/posta aerea nell’Unione (UE) o in Islanda, Norvegia e Svizzera sono previsti dal regolamento (UE) n. 185/2010, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 859/2011 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1082/2012 della Commissione (3).

La checklist è lo strumento di cui si serve il validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE per valutare il livello di sicurezza applicato alla merce/posta aerea con destinazione UE/SEE dal soggetto che ha presentato domanda di designazione KC3 o sotto la sua responsabilità. La checklist va usata solo nei casi indicati al punto 6.8.4.1, lettera b) dell’allegato del regolamento n. 185/2010. Nei casi indicati al punto 6.8.4.1, lettera a), dell’allegato, il validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE si serve della checklist dell’ACC3.

Se il validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE conclude che il soggetto è riuscito a conseguire la conformità agli obiettivi riportati nella suddetta checklist, al soggetto sottoposto a convalida è consegnata una relazione di convalida. La relazione di convalida certifica che il soggetto è designato mittente conosciuto di paese terzo con convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE (KC3). Il KC3 potrà utilizzare la relazione nei rapporti commerciali con gli ACC3 e gli RA3. La relazione di convalida deve comportare quantomeno tutte le seguenti parti integrali:

a)

la checklist completa [appendice 6-C4 dell’allegato al regolamento (UE) n. 185/2010] firmata dal validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE e riportante, se del caso, le osservazioni del soggetto sottoposto a convalida;

b)

la dichiarazione di impegni [appendice 6-H3 dell’allegato al regolamento (UE) n. 185/2010] firmata dal soggetto sottoposto a convalida; nonché

c)

una dichiarazione di indipendenza [appendice 11-A dell’allegato al regolamento (UE) n. 185/2010] rispetto al soggetto sottoposto a convalida, firmata dal validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE.

L’integrità della relazione di convalida è comprovata dalla numerazione delle pagine, dalla data della convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE e dalla sigla apposta su ogni pagina dal validatore e dal soggetto sottoposto a convalida. La relazione di convalida è redatta in lingua inglese.

Per quanto riguarda le parti che non possono essere valutate sulla base dei requisiti del regolamento (UE) n. 185/2010, le norme di base utilizzate sono le norme e procedure raccomandate (SARPs) di cui all’allegato 17 della convenzione sull’aviazione civile internazionale e il materiale guida contenuto nel manuale per la sicurezza dell’Aviazione (documento ICAO 8973 — riservato).

Se dalla convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE risulta che il soggetto non ha conseguito la conformità agli obiettivi riportati nella presente checklist, al soggetto in questione viene trasmessa una copia completa della checklist con l’indicazione della lacune constatate.

Istruzioni per la compilazione:

1)

tutte le parti della checklist devono essere compilate. L’eventuale assenza di informazioni deve essere motivata;

2)

al termine di ciascuna parte il validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE stabilisce se e in che misura siano stati conseguiti gli obiettivi di tale parte.

PARTE 1

Organizzazione e responsabilità

1.1.   

Data(e) della convalida

Usare il formato preciso della data, ad esempio dallo 01.10.2012 al 02.10.2012

gg/mm/aaaa

 

1.2.   

Data della convalida precedente, se del caso.

gg/mm/aaaa

 

Numero di registrazione KC3 precedente, se disponibile

 

Certificato OEA/status C-TPAT/altre certificazioni, se disponibili

 

1.3.   

Informazioni sul validatore della sicurezza dell’aviazione civile

Nome

 

Società/organizzazione/autorità

 

Identificatore alfanumerico unico (UAI)

 

Indirizzo e-mail

 

Numero di telefono — compresi i prefissi internazionali

 

1.4.   

Nome del soggetto

Nome

 

Numero di registrazione della società (ad esempio numero d’iscrizione nel registro delle imprese, se applicabile)

 

Numero/unità/Edificio

 

Via

 

Città

 

Codice postale

 

Stato (se pertinente)

 

Paese

 

Indirizzo di casella postale, ove applicabile

 

1.5.   

Indirizzo principale dell’organizzazione (se diverso dal sito da convalidare)

Numero/unità/Edificio

 

Via

 

Città

 

Codice postale

 

Stato (se pertinente)

 

Paese

 

Indirizzo di casella postale, ove applicabile

 

1.6.   

Natura delle attività commerciali — Tipi di merce trattati

Che tipo/i di attività commerciale/i — di merce è trattata nei locali del richiedente?

 

1.7.   

Indicare se il richiedente è responsabile di una delle seguenti attività:

a)

produzione;

b)

imballaggio;

c)

immagazzinamento;

d)

invio;

e)

altro, specificare.

 

1.8.   

Numero indicativo di dipendenti presenti sul sito

Numero

 

1.9.   

Nome e titolo della persona responsabile della sicurezza della merce/posta aerea nel paese terzo

Nome

 

Denominazione della funzione

 

Indirizzo e-mail

 

Numero di telefono — compresi i prefissi internazionali

 

PARTE 2

Organizzazione e responsabilità del mittente conosciuto di paese terzo con convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE

Obiettivo: tutte le merci o la posta destinate all’UE/SEE devono essere soggette a controlli di sicurezza. Le merci e la posta consegnate da un KC3 a un ACC3 o ad un RA3 possono essere accettate come merci o posta sicure solo se il KC3 applica i suddetti controlli di sicurezza. I dettagli relativi a tali controlli sono forniti nelle parti seguenti della presente checklist.

Il KC3 deve disporre di procedure volte a garantire che gli opportuni controlli di sicurezza siano applicati a tutta la merce/posta aerea con destinazione UE/SEE, e che le merci e la posta sicure siano protette fino alla consegna ad un ACC3 o ad un RA3. I controlli di sicurezza consistono di misure che garantiscono con ragionevole sicurezza che la spedizione non nasconda articoli proibiti.

Riferimento: punto 6.8.3

2.1.   

Il soggetto ha istituito un programma di sicurezza?

SÌ/NO

 

Se NO, passare direttamente al punto 2.5

 

2.2.   

Informazioni sul programma di sicurezza del soggetto

Data — usare il formato preciso gg/mm/aaaa

 

Versione

 

Il programma di sicurezza è presentato e/o approvato dall’autorità competente dello Stato in cui si trova il soggetto? Se SÌ, descrivere la procedura

 

2.3.   

Il programma di sicurezza copre in maniera sufficiente gli elementi indicati nella checklist (parti da 4 a 11)?

SÌ/NO

 

Se NO, indicare perché e illustrarne le ragioni

 

2.4.   

Il programma di sicurezza è affidabile, solido e completo?

SÌ/NO

 

Se NO, specificare le ragioni

 

2.5.   

Il soggetto ha messo a punto una procedura per garantire che gli opportuni controlli di sicurezza siano applicati alla merce/posta aerea con destinazione UE/SEE prima che sia trasferita ad un ACC3 o ad un altro RA3?

SÌ/NO

 

Se SÌ, descrivere la procedura

 

2.6.   

Il soggetto dispone di un sistema di gestione (ad esempio strumenti, istruzioni ecc.) che garantisca l’applicazione dei controlli di sicurezza necessari?

SÌ/NO

 

Se SÌ, descrivere il sistema di gestione e indicare se è approvato, verificato o fornito dall’autorità competente o da altro soggetto

 

Se NO, indicare in che modo il soggetto garantisce che i controlli di sicurezza siano effettuati con le modalità previste

 

2.7.   

Conclusioni e valutazioni generali sull’affidabilità, l’attendibilità e la solidità della procedura

Osservazioni del soggetto

 

Osservazioni del validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE

 

PARTE 3

Merce/posta aerea identificabile (“identificabilità”)

Obiettivo: stabilire il momento (o il luogo) in cui la merce/posta diventa identificabile come merce/posta aerea. Per “identificabilità” s’intende la capacità di valutare quando/dove la merce/posta è identificabile come merce/posta aerea.

3.1.   

Mediante ispezione dell’area di produzione, imballaggio, immagazzinamento, selezione, spedizione e di qualsiasi altra area pertinente, stabilire quando e come una spedizione di merce/posta aerea con destinazione UE/SEE diventa identificabile come tale.

Descrivere:

 

osservazioni del soggetto

 

osservazioni del validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE

 

N.B.: nelle parti da 6 a 9 occorre fornire informazioni dettagliate sulla protezione da interferenze illecite o manomissioni della merce/posta aerea identificabile.

PARTE 4

Selezione e formazione del personale

Obiettivo: per garantire l’applicazione dei controlli di sicurezza necessari, il KC3 seleziona personale responsabile e competente per il lavoro sul campo al fine di garantire la messa in sicurezza delle merci e della posta trasportate per via aerea. Il personale che ha accesso a merce aerea identificabile come tale deve possedere tutte le competenze necessarie per svolgere le proprie mansioni e deve essere adeguatamente formato a tale scopo.

Al fine di conseguire tale obiettivo il KC3 deve disporre di procedure atte a garantire che tutto il personale (di ruolo, temporaneo, personale di agenzia, conducenti ecc.) che può accedere direttamente senza essere accompagnato alle merci e alla posta destinate alla spedizione per via aerea che sono o sono state oggetto di controlli di sicurezza:

a)

sia stato sottoposto a controlli iniziali e ripetuti prima dell’assunzione e/o a una verifica dei precedenti personali che siano quantomeno conformi ai requisiti fissati dalle autorità locali dell’infrastruttura del KC3 sottoposto a convalida; nonché

b)

abbia completato, e ripetuto successivamente, una formazione iniziale in materia di sicurezza per acquisire consapevolezza delle sua responsabilità in materia di sicurezza conformemente ai requisiti fissati dalle autorità locali dell’infrastruttura del KC3 sottoposto a convalida.

Nota:

per controllo dei precedenti personali s’intende un controllo dell’identità e dell’esperienza precedente di una persona compresi, laddove ciò sia legalmente ammissibile, i suoi eventuali precedenti penali, nell’ambito della verifica dell’attitudine individuale a effettuare mansioni di controllo della sicurezza e/o per poter accedere non accompagnati a un’area sterile (definizione di cui all’allegato 17 dell’ICAO),

un controllo preliminare all’assunzione deve stabilire l’identità della persona sulla base di prove documentali, verificare l’attività professionale, gli studi ed eventuali interruzioni quantomeno durante gli ultimi 5 anni ed esigere dalla persona interessata la firma di una dichiarazione che specifichi gli eventuali precedenti penali in tutti gli stati di residenza quantomeno negli ultimi 5 anni (definizione dell’Unione).

Riferimento: punto 6.8.3.1

4.1.   

È prevista una procedura per verificare che tutto il personale che può accedere alla merce/posta aerea identificabile come tale sia soggetto a controllo preliminare all’assunzione per accertarne i precedenti e le competenze?

SÌ/NO

 

Se SÌ, indicare il numero di anni precedenti preso in considerazione ai fini del controllo preliminare all’assunzione e il soggetto che effettua il controllo

 

4.2.   

La procedura in oggetto comprende:

controllo dei precedenti personali

controllo preliminare all’assunzione

controllo del certificato penale

colloqui

altro (fornire informazioni)

Illustrare gli elementi, indicare quale soggetto esegue l’azione e, se del caso, indicare l’arco temporale precedente preso in considerazione

 

4.3.   

Esiste una procedura atta a garantire che la persona responsabile dell’esecuzione e della supervisione dei controlli di sicurezza in situ sia stata soggetta a un controllo preliminare all’assunzione per accertarne i precedenti e le competenze?

SÌ/NO

 

Se SÌ, indicare il numero di anni precedenti preso in considerazione ai fini del controllo preliminare all’assunzione e il soggetto che effettua il controllo

 

4.4.   

La procedura in oggetto comprende:

controllo dei precedenti personali

controllo preliminare all’assunzione

controllo del certificato penale

colloqui

altro (fornire informazioni)

Illustrare gli elementi, indicare quale soggetto esegue l’azione e, se del caso, indicare l’arco temporale precedente preso in considerazione

 

4.5.   

Il personale che può accedere alla merce/posta aerea identificabile come tale riceve una formazione prima di ottenere l’accesso a tale merce/posta?

SÌ/NO

 

Se SÌ, descrivere gli elementi e la durata della formazione

 

4.6.   

Il personale di cui al punto 4.5 riceve una formazione periodica?

SÌ/NO

 

Se SÌ, specificare gli elementi e la frequenza della formazione periodica

 

4.7.   

Conclusione: le misure relative alla selezione e alla formazione del personale garantiscono che tutto il personale che ha accesso alla merce/posta aerea con destinazione UE/SEE e identificabile come tale sia stato assegnato alle mansioni adeguate e abbia ricevuto una formazione di livello sufficiente per essere consapevole delle proprie responsabilità in materia di sicurezza?

SÌ/NO

 

Se NO, specificare le ragioni

 

Osservazioni del soggetto

 

Osservazioni del validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE

 

PARTE 5

Sicurezza materiale

Obiettivo: il KC3 deve disporre di procedure atte a garantire che la merce/posta aerea con destinazione UE/SEE identificabile sia protetta contro le interferenze illecite e/o da manomissioni. Se la merce/posta non è protetta non può essere trasmessa ad un ACC3 o RA3 come merce/posta sicura.

Il soggetto deve dar prova della protezione del sito o dei locali nonché della presenza di procedure pertinenti di controllo dell’accesso. È essenziale che l’accesso all’area in cui la merce/posta aerea è trattata o immagazzinata sia controllato. Tutte le porte, finestre e altri punti d’accesso a merce/posta aerea sicura e con destinazione UE/SEE devono essere messe in sicurezza o sottoposte a controllo d’accesso.

La sicurezza materiale può consistere negli elementi seguenti (elenco non tassativo):

ostacoli materiali quali recinzioni o barriere,

tecnologia che si avvale di sistemi d’allarme e/o di telecamere a circuito chiuso,

sicurezza umana, ossia personale destinato alle attività di sorveglianza.

Riferimento: punto 6.8.3.1

5.1.   

Tutti i punti d’accesso alla merce/posta aerea identificabile sono sottoposti a controllo e l’accesso è limitato alle persone autorizzate?

SÌ/NO

 

Se SÌ, in che modo è controllato l’accesso? Precisare e illustrare, sono possibili risposte multiple:

da personale di sicurezza

da altro personale

tramite controlli manuali se le persone sono autorizzate ad accedere all’area

tramite sistemi elettronici di controllo dell’accesso

altro tipo (precisare)

 

Se SÌ, come ci si accerta che una persona è autorizzata ad accedere all’area? Precisare e illustrare, sono possibili risposte multiple:

tesserino d’identificazione della società

altro documento d’identità, ad esempio passaporto o patente di guida,

elenco delle persone autorizzate a disposizione del personale (di sicurezza),

autorizzazione elettronica, ad esempio tramite un microcircuito integrato,

distribuzione di chiavi o codici d’accesso solo a personale autorizzato,

altro (precisare).

 

5.2.   

Tutti i punti d’accesso alla merce/posta aerea identificabile sono messi in sicurezza, compresi i punti d’accesso non usati sistematicamente e quelli non usati di solito come punti d’accesso, quali le finestre?

SÌ/NO

 

Se SÌ, in che modo questi punti sono messi in sicurezza? Precisare e descrivere, sono possibili risposte multiple:

presenza di personale di sicurezza,

sistemi elettronici di controllo dell’accesso che consentono l’accesso ad una persona per volta,

barriere, ad esempio serrande o serrature,

sistemi di telecamere a circuito chiuso,

sistemi di rilevamento delle intrusioni.

 

5.3.   

Esistono misure supplementari volte a rafforzare la sicurezza dei locali in generale?

SÌ/NO

 

Se SÍ, precisare e illustrare quali:

recinzioni o barriere

sistema di telecamere a circuito chiuso

sistema di rilevamento delle intrusioni

sorveglianza e pattugliamento

altro tipo (precisare)

 

5.4.   

L’edificio è una costruzione solida?

SÌ/NO

 

5.5.   

Conclusione: le misure adottate dal soggetto sono sufficienti a impedire l’accesso non autorizzato alle parti del sito e ai locali in cui è trattata o immagazzinata merce/posta aerea identificabile e con destinazione UE/SEE?

SÌ/NO

 

Se NO, specificare le ragioni

 

Osservazioni del soggetto

 

Osservazioni del validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE

 

PARTE 6

Produzione

Obiettivo: il KC3 deve disporre di procedure atte a garantire che la merce/posta aerea identificabile e con destinazione UE/SEE sia protetta contro le interferenze illecite e/o eventuali manomissioni durante il processo di produzione. Se tale merce/posta non è protetta, non può essere trasmessa ad un ACC3 o RA3 come merce/posta sicura.

Il soggetto deve dimostrare che l’accesso all’area di produzione è controllato e che il processo di produzione è sottoposto a sorveglianza. Se il prodotto diventa identificabile come merce/posta aerea con destinazione UE/SEE nel corso della produzione, il soggetto deve dimostrare che sono adottate misure per proteggere la merce/posta aerea da interferenze illecite o da manomissioni fin da questa fase.

Rispondere a queste domande se il prodotto può essere identificato come merce/posta aerea con destinazione UE/SEE nel corso del processo di produzione.

6.1.   

L’accesso alla zona di produzione è controllato e limitato alle persone autorizzate?

SÌ/NO

 

Se SÌ, indicare in che modo l’accesso è controllato e limitato alle persone autorizzate

 

6.2.   

Il processo di produzione è sorvegliato?

SÌ/NO

 

Se SÌ, indicare in che modo è sorvegliato

 

6.3.   

Sono applicati controlli per evitare manomissioni in fase di produzione?

SÌ/NO

 

Se SÌ, fornire una descrizione

 

6.4.   

Conclusione: il soggetto adotta misure sufficienti per proteggere la merce/posta aerea con destinazione UE/SEE e identificabile come tale da interferenze illecite o manomissioni durante la produzione?

SÌ/NO

 

Se NO, specificare le ragioni

 

Osservazioni del soggetto

 

Osservazioni del validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE

 

PARTE 7

Imballaggio

Obiettivo: il KC3 deve disporre di procedure atte a garantire che la merce/posta aerea identificabile e con destinazione UE/SEE sia protetta contro le interferenze illecite e/o eventuali manomissioni durante il processo di imballaggio. Se tale merce/posta non è protetta, non può essere trasmessa ad un ACC3 o RA3 come merce/posta sicura.

Il soggetto deve dimostrare che l’accesso all’area di produzione è controllato e che il processo di imballaggio è sottoposto a sorveglianza. Se il prodotto diventa identificabile come merce/posta aerea con destinazione UE/SEE nel corso dell’imballaggio, il soggetto deve dimostrare che sono adottate misure per proteggere la merce/posta aerea da interferenze illecite o da manomissioni fin da questa fase. Tutti i prodotti finiti devono essere sottoposti a controllo prima dell’imballaggio.

Rispondere a queste domande se il prodotto può essere identificato come merce/posta aerea con destinazione UE/SEE nel corso del processo di imballaggio.

7.1.   

L’accesso alla zona di imballaggio è controllato e limitato alle persone autorizzate?

SÌ/NO

 

Se SÌ, indicare in che modo l’accesso è controllato e limitato alle persone autorizzate

 

7.2.   

Il processo di imballaggio è sottoposto a sorveglianza?

SÌ/NO

 

Se SÌ, indicare in che modo è sorvegliato

 

7.3.   

Sono applicati controlli per evitare manomissioni in fase di imballaggio?

SÌ/NO

 

Se SÌ, fornire una descrizione

 

7.4.   

Descrivere l’imballaggio esterno finito:

a)   

l’imballaggio esterno finito è robusto?

SÌ/NO

 

Specificare;

 

b)   

l’imballaggio esterno finito è tale da evidenziare eventuali manomissioni?

SÌ/NO

 

Se SÍ, precisare con quale processo l’imballaggio è reso tale da evidenziare eventuali manomissioni, ad esempio tramite sigilli numerati, timbri speciali o un nastro di sicurezza.

 

Se NO, indicare le misure di protezione adottate per garantire l’integrità delle spedizioni.

 

7.5.   

Conclusione: il soggetto adotta misure sufficienti per proteggere la merce/posta aerea con destinazione UE/SEE e identificabile come tale da interferenze illecite o manomissioni durante l’imballaggio?

SÌ/NO

 

Se NO, specificare le ragioni

 

Osservazioni del soggetto

 

Osservazioni del validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE

 

PARTE 8

Immagazzinamento

Obiettivo: il KC3 dispone di procedure atte a garantire che la merce/posta aerea identificabile e con destinazione UE/SEE sia protetta contro le interferenze illecite e/o eventuali manomissioni durante l’immagazzinamento. Se tale merce/posta non è protetta, non può essere trasmessa ad un ACC3 o RA3 come merce/posta sicura.

Il soggetto deve dimostrare che l’accesso all’area d’immagazzinamento è controllato. Se il prodotto diventa identificabile come merce/posta aerea con destinazione UE/SEE durante l’immagazzinamento, il soggetto deve dimostrare che sono adottate misure per proteggere la merce/posta aerea da interferenze illecite o da manomissioni fin da questa fase.

Rispondere a queste domande se il prodotto può essere identificato come merce/posta aerea con destinazione UE/SEE nel corso del processo d’immagazzinamento.

8.1.   

L’accesso alla zona d’immagazzinamento è controllato e limitato alle persone autorizzate?

SÌ/NO

 

Se SÌ, indicare in che modo l’accesso è controllato e limitato alle persone autorizzate

 

8.2.   

La merce/posta aerea finita e imballata è immagazzinata in condizioni sicure ed è sottoposta a controlli per rilevare eventuali manomissioni?

SÌ/NO

 

Se SÌ, fornire una descrizione

 

Se NO, indicare in che modo il soggetto garantisce che la merce/posta aerea con destinazione UE/SEE, finita e imballata, è protetta contro le interferenze illecite e/o eventuali manomissioni.

 

8.3.   

Conclusione: il soggetto adotta misure sufficienti per proteggere la merce/posta aerea con destinazione UE/SEE e identificabile come tale da interferenze illecite o manomissioni durante l’immagazzinamento?

SÌ/NO

 

Se NO, specificare le ragioni

 

Osservazioni del soggetto

 

Osservazioni del validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE

 

PARTE 9

Spedizione

Obiettivo: il KC3 deve disporre di procedure atte a garantire che la merce/posta aerea identificabile e con destinazione UE/SEE sia protetta contro le interferenze illecite e/o eventuali manomissioni durante il processo di spedizione. Se tale merce/posta non è protetta, non può essere trasmessa ad un ACC3 o RA3 come merce/posta sicura.

Il soggetto deve dimostrare che l’accesso all’area di spedizione è controllato. Se il prodotto diventa identificabile come merce/posta aerea con destinazione UE/SEE nel corso della spedizione, il soggetto deve dimostrare che sono adottate misure per proteggere la merce/posta aerea da interferenze illecite o da manomissioni fin da questa fase.

Rispondere a queste domande se il prodotto può essere identificato come merce/posta aerea con destinazione UE/SEE nel corso del processo di spedizione.

9.1.   

L’accesso all’area di spedizione è controllato e limitato alle persone autorizzate?

SÌ/NO

 

Se SÌ, indicare in che modo l’accesso è controllato e limitato alle persone autorizzate

 

9.2.   

Chi ha accesso all’area di spedizione? Sono possibili risposte multiple:

dipendenti del soggetto

autisti

visitatori

contraenti

altro (specificare)

 

9.3.   

Il processo di spedizione è sottoposto a sorveglianza?

SÌ/NO

 

Se SÌ, indicare in che modo è sorvegliato

 

9.4.   

Sono applicati controlli per evitare manomissioni nell’area di spedizione?

SÌ/NO

 

Se SÌ, fornire una descrizione

 

9.5.   

Conclusione: il soggetto adotta misure sufficienti per proteggere la merce/posta aerea con destinazione UE/SEE e identificabile come tale da interferenze illecite o manomissioni durante il processo di spedizione?

SÌ/NO

 

Se NO, specificare le ragioni

 

Osservazioni del soggetto

 

Osservazioni del validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE

 

PARTE 10

Spedizioni da altre fonti

Obiettivo: il KC3 deve disporre di procedure volte a garantire che la merce/posta non originata da lui stesso non sia trasmessa ad un ACC3 o RA3 come merce/posta sicura.

Il KC3 può trasmettere spedizioni non originate da lui stesso ad un RA3 o un ACC3 a condizione che:

a)

siano separate dalle proprie spedizioni; e

b)

l’origine sia chiaramente indicata sulla spedizione o sulla documentazione allegata.

Tali spedizioni devono essere sottoposte al controllo di un RA3 o di un ACC3 prima di essere caricate su un aeromobile.

10.1.   

Il soggetto accetta spedizioni di merce/posta destinata ad un trasporto aereo da altri soggetti?

SÌ/NO

 

Se SÌ, in che modo tali spedizioni sono tenute separate dalla merce/posta propria della società e in che modo sono identificate presso l’agente regolamentato/trasportatore?

 

Osservazioni del soggetto

 

Osservazioni del validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE

 

PARTE 11

Trasporto

Obiettivo: il KC3 deve disporre di procedure atte a garantire che la merce/posta aerea identificabile e con destinazione UE/SEE sia protetta contro le interferenze illecite e/o eventuali manomissioni durante il trasporto. Se tale merce/posta non è protetta, non può essere accettata da un ACC3 o RA3 come merce/posta sicura.

Durante il trasporto, il KC3 è responsabile della protezione delle spedizioni sicure, anche qualora il trasporto sia effettuato per suo conto da un altro soggetto, ad esempio uno spedizioniere. Sono esclusi i casi in cui le spedizioni siano trasportate sotto la responsabilità di un ACC3 o RA3.

Rispondere a queste domande se il prodotto può essere identificato come merce/posta aerea con destinazione UE/SEE durante il trasporto.

11.1.   

Come è trasportata la merce/posta aerea fino all’ACC3/RA3?

a)   

Trasporto assicurato dal soggetto sottoposto a convalida?

SÌ/NO

 

b)   

Trasporto assicurato da un ACC3/RA3?

SÌ/NO

 

c)   

Da un contraente del soggetto sottoposto a convalida?

SÌ/NO

 

11.2.   

L’imballaggio della merce/posta aerea è tale da evidenziare eventuali manomissioni?

SÌ/NO

 

Se SÌ, come?

 

11.3.   

Il veicolo è sigillato o chiuso prima del trasporto?

SÌ/NO

 

Se SÌ, come?

 

11.4.   

Se sono utilizzati sigilli numerati, l’accesso ai sigilli è controllato e i numeri sono registrati?

SÌ/NO

 

Se SÌ, specificare le modalità

 

11.5.   

Se pertinente, il trasportatore in questione firma la relativa dichiarazione?

SÌ/NO

 

11.6.   

La persona che trasporta la merce è stata sottoposta a specifici controlli di sicurezza e formazione di responsabilizzazione prima di essere autorizzata a trasportare merce/posta aerea messa in sicurezza?

SÌ/NO

 

Se SÌ, descrivere i tipi di controlli di sicurezza (controllo precedente l’assunzione, controllo dei precedenti personali ecc.) e che tipo di formazione (formazione di responsabilizzazione in materia di sicurezza ecc.)

 

11.7.   

Conclusione: le misure sono sufficienti per proteggere la merce/posta aerea da interferenze illecite durante il trasporto?

SÌ/NO

 

Se NO, specificare le ragioni

 

Osservazioni del soggetto

 

Osservazioni del validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE

 

PARTE 12

Conformità

Obiettivo: dopo aver analizzato le undici parti precedenti della checklist, il validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE deve valutare se la verifica in situ confermi l’attuazione dei controlli di sicurezza in conformità agli obiettivi elencati nella presente checklist per la merce/posta aerea con destinazione UE/SEE.

Si prospettano due scenari possibili. Il validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE conclude che il soggetto:

a)

ha conseguito la conformità agli obiettivi riportati nella presente checklist. Il validatore trasmette al soggetto sottoposto a convalida l’originale della relazione di convalida e certifica che il soggetto è designato mittente conosciuto di paese terzo con convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE (KC3);

b)

non ha conseguito la conformità agli obiettivi riportati nella presente checklist. In tal caso il soggetto non è autorizzato a consegnare merce/posta aerea con destinazione UE/SEE ad un ACC3 o ad un altro RA3 senza che sia sottoposta al controllo di un organo autorizzato. Al soggetto viene trasmessa una copia completa della checklist con l’indicazione della lacune constatate.

In generale il validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE deve decidere se la merce/posta in carico al soggetto sottoposto a convalida è trattata in modo che al momento della consegna ad un ACC3 o ad un RA3 possa essere considerata sicura per la spedizione all’UE/SEE conformemente alle disposizioni applicabili dell’Unione.

Il validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE deve tener presente che la valutazione è basata su una metodologia di conformità in funzione dell’obiettivo.

12.1.   

Conclusione generale:

Valutazione (e notifica)

(evidenziare la voce pertinente)

Se la valutazione è “POSITIVA”, il soggetto sarà considerato designato quale mittente conosciuto di paese terzo con convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE (KC3).

Valutazione positiva/negativa

Se la valutazione complessiva è negativa, elencare di seguito le aree in cui il soggetto non consegue lo standard di sicurezza richiesto o presenta una vulnerabilità specifica. Fornire altresì suggerimenti sulle modifiche necessarie per conseguire lo standard richiesto e quindi una valutazione positiva.

Osservazioni del validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE

 

Osservazioni del soggetto

 

Nome del validatore:

Data:

Firma:

ALLEGATO

Elenco delle persone e dei soggetti visitati e intervistati

Comunicare il nome del soggetto, il nome del referente e la data della visita o dell’intervista.

Nome del soggetto

Nome del referente

Data della visita/dell’intervista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)

dopo l’appendice 6-H1 sono inserite le appendici seguenti:

«APPENDICE 6-H2

DICHIARAZIONE DI IMPEGNI — AGENTE REGOLAMENTATO DI PAESE TERZO CON CONVALIDA AI FINI DELLA SICUREZZA DELL’AVIAZIONE CIVILE UE (RA3)

A nome e per conto di [nome dell’RA3] prendo atto di quanto segue:

la presente relazione stabilisce il livello di sicurezza applicato alle merci destinate al trasporto aereo verso l’UE/SEE in relazione alle norme di sicurezza elencate nella checklist o cui si fa riferimento nella stessa.

[Nome dell’RA3] può essere designato “agente regolamentato di paese terzo con convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE” (RA3) solo se ha ottenuto la convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE con valutazione “POSITIVA” di un validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE elencato nella banca dati dell’Unione relativa agli agenti regolamentati e ai mittenti conosciuti.

Se la relazione indica una non conformità delle misure di sicurezza cui fa riferimento, a [nome dell’RA3] può essere revocata la designazione come RA3 già ottenuta per il luogo in questione, il che impedirà a [nome dell’RA3] di consegnare merce/posta aerea sicura e con destinazione UE/SEE ad un ACC3 o ad un altro RA3.

La relazione ha una validità di cinque anni e pertanto scade al più tardi il ….

A nome e per conto di [nome dell’RA3] dichiaro quanto segue:

a)

[nome dell’RA3] accetterà che vengano eseguite le opportune azioni supplementari (follow-up) al fine di monitorare gli standard confermati dalla relazione;

b)

gli eventuali cambiamenti delle attività di [nome dell’RA3] che non richiedano una riconvalida completa, saranno riportati nella relazione originale, aggiungendo le nuove informazioni in modo tale che le informazioni precedenti continuino a essere leggibili. Ciò potrebbe riguardare i seguenti cambiamenti:

1)

la responsabilità generale in materia di sicurezza è attribuita a soggetti diversi dalla persona indicata al punto 1.8 dell’appendice 6-C2 del regolamento (UE) n. 185/2010;

2)

eventuali altri cambiamenti alle infrastrutture o procedure che possano avere un impatto significativo sulla sicurezza;

c)

[nome dell’RA3] si impegna ad informare l’ACC3 e gli RA3 cui consegna merce/posta aerea messa in sicurezza, qualora [nome dell’RA3] cessi l’attività commerciale, non tratti più merce/posta aerea o non possa più soddisfare i requisiti convalidati nella presente relazione;

d)

[nome dell’RA3] si impegna a mantenere il livello di sicurezza confermato nella presente relazione in linea con gli obiettivi indicati nella checklist e, se del caso, ad adottare e applicare le eventuali misure supplementari di sicurezza necessarie per essere designato come RA3 qualora gli standard di sicurezza siano stati identificati come insufficienti, fino alla successiva convalida delle attività di [nome dell’RA3].

A nome e per conto di [nome dell’RA3] mi assumo la piena responsabilità della presente dichiarazione.

Nome:

Mansioni:

Data:

Firma:

APPENDICE 6-H3

DICHIARAZIONE DI IMPEGNI — MITTENTE CONOSCIUTO DI PAESE TERZO CON CONVALIDA AI FINI DELLA SICUREZZA DELL’AVIAZIONE CIVILE UE (KC3)

A nome e per conto di [nome del KC3] prendo atto di quanto segue:

la presente relazione stabilisce il livello di sicurezza applicato al trasporto aereo di merci con destinazione UE/SEE (4) in relazione alle norme di sicurezza elencate nella checklist o cui si fa riferimento nella stessa (5).

[nome del KC3] può essere designato “mittente conosciuto di paese terzo con convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE” (KC3) solo se ha ottenuto la convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE con valutazione “POSITIVA” di un validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE elencato nella banca dati UE relativa agli agenti regolamentati e ai mittenti conosciuti.

Se la relazione indica una non conformità delle misure di sicurezza cui fa riferimento, a [nome del KC3] può essere revocata la designazione come KC3 già ottenuta per il luogo in questione, il che impedirà a [nome del KC3] di consegnare merce/posta aerea messa in sicurezza e con destinazione UE/SEE ad un ACC3 o ad un agente regolamentato di paese terzo con convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE (RA3).

La relazione ha una validità di cinque anni e pertanto scade al più tardi il ….

A nome e per conto di [nome del KC3] dichiaro quanto segue:

a)

[nome del KC3] accetterà che vengano eseguite le opportune azioni supplementari (follow-up) al fine di monitorare gli standard confermati dalla relazione;

b)

gli eventuali cambiamenti delle attività di [nome del KC3] che non richiedano una riconvalida completa, saranno riportati nella relazione originale, aggiungendo le nuove informazioni in modo tale che le informazioni precedenti continuino a essere leggibili. Ciò potrebbe riguardare i seguenti cambiamenti:

1)

la responsabilità generale in materia di sicurezza è attribuita a soggetti diversi dalla persona indicata al punto 1.9 dell’appendice 6-C4 del regolamento (UE) n. 185/2010;

2)

eventuali altri cambiamenti alle infrastrutture o procedure che possano avere un impatto significativo sulla sicurezza;

c)

[nome del KC3] si impegna ad informare l’ACC3 e gli RA3 cui consegna merce/posta aerea messa in sicurezza, qualora [nome del KC3] cessi l’attività commerciale, non tratti più merce/posta aerea o non possa più soddisfare i requisiti convalidati nella presente relazione;

d)

[nome del KC3] si impegna a mantenere il livello di sicurezza confermato nella presente relazione in linea con gli obiettivi indicati nella checklist e, se del caso, ad adottare e applicare le eventuali misure supplementari di sicurezza necessarie per essere designato come KC3 qualora gli standard di sicurezza siano stati identificati come insufficienti, fino alla successiva convalida delle attività di [nome del KC3].

A nome e per conto di [nome del KC3] mi assumo la piena responsabilità della presente dichiarazione.

Nome:

Mansioni:

Data:

Firma:


(1)  Stati membri dell’Unione europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

(2)  Ai fini della presente checklist di convalida, la definizione di aeromobile che trasporta merce/posta aerea con destinazione UE/SEE è equivalente a quella di aeromobile che trasporta merce/posta aerea con destinazione UE e all’Islanda, alla Norvegia e alla Svizzera.»

(3)  GU L 324 del 22.11.2012, pag. 25.»;

(4)  Aeroporti situati in: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria, come pure in Islanda, Norvegia e Svizzera.

(5)  Regolamento (UE) n. 185/2010 modificato dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 859/2011 e (UE) n. 1082/2012.»


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