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Document 32013R0654
Commission Implementing Regulation (EU) No 654/2013 of 10 July 2013 amending Regulation (EU) No 185/2010 in respect of EU aviation security validation checklists for third country entities Text with EEA relevance
Regolamento di esecuzione (UE) n. 654/2013 della Commissione, del 10 luglio 2013 , recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 per quanto riguarda le liste di controllo per la convalida di soggetti di paesi terzi ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento di esecuzione (UE) n. 654/2013 della Commissione, del 10 luglio 2013 , recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 per quanto riguarda le liste di controllo per la convalida di soggetti di paesi terzi ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 190 del 11.7.2013, p. 1–30
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 14/11/2015; abrog. impl. da 32015R1998
11.7.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 190/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 654/2013 DELLA COMMISSIONE
del 10 luglio 2013
recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 per quanto riguarda le liste di controllo per la convalida di soggetti di paesi terzi ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione, del 4 marzo 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile (2), contiene norme specifiche inerenti alla convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE. |
(2) |
Le checklist (liste di controllo) sono lo strumento di cui si serve il validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE per valutare il livello di sicurezza applicato alla merce/posta aerea con destinazione UE/SEE. Occorre aggiungere due checklist a quelle vigenti per stabilire la piena attuazione del regime di convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE. |
(3) |
È opportuno pertanto modificare il regolamento (UE) n. 185/2010 di conseguenza. |
(4) |
Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato sulla sicurezza dell’aviazione civile istituito dall’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 300/2008, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.
(2) GU L 55 del 5.3.2010, pag. 1.
ALLEGATO
L'allegato al regolamento (UE) n. 185/2010 è modificato come segue:
1) |
dopo l’appendice 6-C è inserita l’appendice seguente: «APPENDICE 6-C2 CHECKLIST DI CONVALIDA DESTINATA AGLI AGENTI REGOLAMENTATI DI PAESI TERZI CON CONVALIDA AI FINI DELLA SICUREZZA DELL’AVIAZIONE CIVILE UE I soggetti dei paesi terzi hanno la possibilità di diventare parte della catena logistica sicura di un ACC3 (Vettore aereo per merci o per posta operante nell’Unione da un aeroporto di un paese terzo) presentando domanda di designazione in quanto agente regolamentato di paese terzo con convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE (RA3). Per RA3 s’intende una società di handling per le merci situata in un paese terzo sottoposta a convalida e approvata in base a una convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE. L’RA3 assicura che i controlli di sicurezza, compreso lo screening se del caso, siano applicati alle spedizioni destinate all’Unione europea, e che le spedizioni siano protette da interferenze illecite dal momento in cui sono stati effettuati i controlli di sicurezza e fino a che siano caricate su un aeromobile o altrimenti consegnate a un ACC3 o ad un altro RA3. I prerequisiti per trasportare merce/posta aerea nell’Unione (1) o in Islanda, Norvegia e Svizzera sono previsti dal regolamento (UE) n. 185/2010. La checklist è lo strumento di cui si serve il validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE per valutare il livello di sicurezza applicato alla merce/posta aerea con destinazione UE/SEE (2) dal soggetto che ha presentato domanda di designazione RA3 o sotto la sua responsabilità. La checklist va usata solo nei casi indicati al punto 6.8.4.1, lettera b) dell’allegato del regolamento (UE) n. 185/2010. Nei casi indicati al punto 6.8.4.1, lettera a) dell’allegato, il validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE si serve della checklist per gli ACC3. Se il validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE conclude che il soggetto è riuscito a conseguire la conformità agli obiettivi riportati nella suddetta checklist, al soggetto sottoposto a convalida è consegnata una relazione di convalida. La relazione di convalida certifica che il soggetto è designato agente regolamentato di paese terzo con convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE (RA3). L’RA3 potrà utilizzare la relazione nei rapporti commerciali con gli ACC3. La relazione di convalida deve comportare quantomeno tutte le parti integrali seguenti:
L’integrità della relazione di convalida è comprovata dalla numerazione delle pagine, dalla data della convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE e dalla sigla apposta su ogni pagina dal validatore e dal soggetto sottoposto a convalida. La relazione di convalida è redatta in lingua inglese. Le parti 5 — Controllo (screening) e 6 — Merci o posta ad alto rischio (HRCM), sono valutate sulla base dei requisiti di cui ai capitoli 6.7 e 6.8 del regolamento (UE) n. 185/2010. Per quanto riguarda le parti che non possono essere valutate in base ai requisiti del regolamento (UE) n. 185/2010, le norme di base utilizzate sono le norme e procedure raccomandate (SARPs) di cui all’allegato 17 della convenzione sull’aviazione civile internazionale e il materiale guida contenuto nel manuale per la sicurezza dell’Aviazione (documento ICAO 8973 — riservato). Se il validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE conclude che il soggetto non ha conseguito la conformità agli obiettivi riportati nella presente checklist, al soggetto in questione viene trasmessa una copia completa della checklist con l’indicazione della lacune constatate. Istruzioni per la compilazione:
PARTE 1 Identificazione del soggetto sottoposto a convalida e del validatore
PARTE 2 Organizzazione e responsabilità dell’agente di paese terzo regolamentato con convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE Obiettivo: tutta la merce/posta con destinazione UE/SEE deve essere soggetta a controlli di sicurezza. La merce/posta consegnata da un RA3 a un ACC3 o ad un altro RA3 può essere accettata come merce/posta sicura solo se l’RA3 applica i suddetti controlli di sicurezza. Informazioni relative a tali controlli sono fornite nelle parti seguenti della presente checklist. L’RA3 deve disporre di procedure volte a garantire che gli opportuni controlli di sicurezza siano applicati a tutta la merce/posta aerea con destinazione UE/SEE, e che la merce/posta sicura sia protetta fino alla consegna ad un ACC3 o ad un altro RA3. I controlli di sicurezza consistono in una delle seguenti modalità:
Riferimento: punto 6.8.3
PARTE 3 Selezione e formazione del personale Obiettivo: per garantire l’applicazione dei controlli di sicurezza necessari, l’RA3 seleziona personale responsabile e competente per il lavoro sul campo al fine di garantire la messa in sicurezza delle merci e della posta trasportate per via aerea. Il personale che ha accesso alle merci messe in sicurezza deve possedere tutte le competenze necessarie per svolgere le proprie mansioni ed essere adeguatamente formato a tale scopo. Al fine di conseguire tale obiettivo l’RA3 deve disporre di procedure atte a garantire che tutto il personale (di ruolo, temporaneo, personale di agenzia, conducenti ecc.) che può accedere direttamente senza essere accompagnato alle merci e alla posta destinate alla spedizione per via aerea che sono o sono state oggetto di controlli di sicurezza:
Nota:
Riferimento: punto 6.8.3.1
PARTE 4 Procedure di accettazione Obiettivo: l’RA3 può ricevere merce o posta da un altro RA3, un KC3, un AC3 o da un mittente sconosciuto. L’RA3 deve disporre di procedure appropriate di accettazione di merci/posta per stabilire se una spedizione provenga da una catena logistica sicura e quali misure di sicurezza occorra applicarvi di conseguenza. L’RA3 può disporre di una banca dati, contenente quantomeno le informazioni riportate di seguito, per ciascun agente regolamentato o mittente conosciuto che è stato sottoposto a convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE in conformità al punto 6.8.4.1 e dal quale accetta direttamente merci e posta da consegnare ad un ACC3 per il trasporto nell’Unione:
Riferimento: punti 6.8.3.1 e 6.8.4.3 Nota: un RA3 può accettare merce da un AC3 come merce sicura solo se ha designato esso stesso tale mittente quale AC3 e risponde della merce consegnata da tale mittente.
PARTE 5 Controllo (Screening) Obiettivo: l’RA3 che accetti merce/posta che non proviene da una catena logistica sicura, deve sottoporre le spedizioni ad appropriato controllo prima di poterle consegnare ad un ACC3 come merce sicura. L’RA3 deve disporre di procedure per garantire che la merce/posta aerea con destinazione UE/SEE a fini di trasferimento, transito o scarico in un aeroporto dell’Unione sia sottoposta a controllo (screening) con i mezzi o i metodi previsti dalla legislazione dell’Unione a un livello sufficientemente elevato per assicurare ragionevolmente che non contenga articoli vietati. Se lo screening della merce/posta aerea è effettuato dall’autorità competente dello Stato terzo, o per conto della stessa, l’RA3 lo dichiara specificando in che modo venga garantito uno screening adeguato. Nota: anche se il punto 6.8.3.2 consente di applicare le norme ICAO come misura minima per attuare le disposizioni del punto 6.8.3.1 fino al 30 giugno 2014, la convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE tiene conto dei requisiti UE di screening, anche se la convalida è effettuata prima del 1o luglio 2014. Riferimento: punto 6.8.3
PARTE 6 Merci e posta ad alto rischio (HRCM) Obiettivo: le spedizioni provenienti, o in trasferimento, da siti identificati come ad alto rischio dall’Unione o che presentano manomissioni significative vanno considerate merci e posta ad alto rischio (HRCM). Tali spedizioni devono essere sottoposte a controllo sulla base di istruzioni specifiche. L’RA3 deve disporre di procedure atte a garantire che la merce/posta ad alto rischio (HRCM) con destinazione UE/SEE siano identificate e soggette a controlli adeguati, come definito nella legislazione dell’Unione. L’ACC3 cui l’RA3 consegna merci e posta aerea da trasportare è autorizzata a comunicare all’RA3 le informazioni più recenti e pertinenti sulle origini ad alto rischio. L’RA3 applica le stesse misure a prescindere dal fatto che riceva merci e posta ad alto rischio da un vettore aereo o mediante altri modi di trasporto. Riferimento: punto 6.7 Nota: le merci e posta ad alto rischio (HRCM) che hanno ricevuto l’autorizzazione al trasporto nell’UE/SEE ottengono lo stato di sicurezza “SHR”, a significare che la spedizione è sicura ai fini del trasporto con aeromobili passeggeri, solo merci o solo postali, in conformità dei requisiti per le merci e posta ad alto rischio.
PARTE 7 Protezione della merce/posta aerea messa in sicurezza Obiettivo: l’RA3 deve disporre di procedure atte a garantire che la merce/posta aerea con destinazione UE/SEE sia protetta contro le interferenze illecite e/o eventuali manomissioni a partire dal punto in cui è effettuato lo screening o altri controlli di sicurezza o dal punto di accettazione dopo l’esecuzione dello screening o dei controlli di sicurezza e fino al carico o al trasferimento ad un ACC3 o ad un alto RA3. Se la merce/posta aerea precedentemente messa in sicurezza non è protetta in seguito, non può essere trasferita ad un ACC3 o ad un altro RA3 come merce/posta aerea messa in sicurezza. La protezione può essere garantita con mezzi differenti che possono essere di tipo fisico (barriere, locali chiusi a chiave ecc.), umano (pattugliamento, personale adeguatamente formato ecc.) e tecnologico (telecamere a circuito chiuso, sistemi di allarme ecc.). La merce/posta aerea con destinazione UE/SEE e messa in sicurezza deve essere tenuta separata dalla merce/posta aerea che non lo è. Riferimento: punto 6.8.3.1
PARTE 8 Documentazione Obiettivo: lo stato di sicurezza della spedizione è indicato nella documentazione allegata alla stessa, in forma di lettera di trasporto aereo, documentazione postale equivalente o dichiarazione separata, in formato elettronico o cartaceo. Lo stato di sicurezza è rilasciato dall’RA3. Riferimento: punti 6.3.2.6, lettera d) e 6.8.3.4 Nota: possono essere indicati i seguenti stati di sicurezza:
PARTE 9 Trasporti Obiettivo: la merce/posta aerea dev’essere protetta contro interferenze illecite o le manomissioni dal momento in cui è stata messa in sicurezza fino al momento del carico o del trasferimento ad un ACC3 o ad un alto RA3, compresa la protezione durante il trasporto verso l’aeromobile o altrimenti verso l’ACC3 o verso un altro RA3. Se la merce/posta aerea precedentemente messa in sicurezza non è protetta durante il trasporto, non può essere trasferita ad un ACC3 o ad un altro RA3 come merce sicura. Durante il trasporto verso l’aeromobile o l’ACC3 o un altro RA3, l’RA3 è responsabile della protezione delle spedizioni sicure, anche laddove il trasporto sia effettuato per suo conto da un altro soggetto, ad esempio uno spedizioniere. Sono esclusi i casi in cui le spedizioni sono trasportate sotto la responsabilità di un ACC3 o di un altro RA3. Riferimento: punto 6.8.3
PARTE 10 Conformità Obiettivo: dopo aver analizzato le nove parti precedenti della checklist, il validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE deve valutare se la verifica in situ confermi l’attuazione dei controlli di sicurezza in conformità agli obiettivi elencati nella presente checklist per la merce/posta aerea con destinazione UE/SEE. Si prospettano due scenari possibili. Il validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE conclude che il soggetto:
In generale il validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE deve decidere se la merce/posta in carico al soggetto sottoposto a convalida è trattata in modo che al momento della consegna ad un ACC3 o ad un altro RA3 possa essere considerata sicura per la spedizione all’UE/SEE conformemente alle disposizioni applicabili dell’Unione. Il validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE deve tener presente che la valutazione è basata su una metodologia di conformità in funzione dell’obiettivo.
Nome del validatore: Data: Firma: ALLEGATO Elenco delle persone e dei soggetti visitati e intervistati Comunicare il nome del soggetto, il nome del referente e la data della visita o dell’intervista.
|
2) |
dopo l’appendice 6-C3 è inserita l’appendice seguente: «APPENDICE 6-C4 CHECKLIST DI CONVALIDA DESTINATA AI MITTENTI CONOSCIUTI DI PAESI TERZI CON CONVALIDA AI FINI DELLA SICUREZZA DELL’AVIAZIONE CIVILE UE I soggetti dei paesi terzi hanno la possibilità di diventare parte della catena logistica sicura di un ACC3 (Vettore aereo per merci o per posta operante nell’Unione da un aeroporto di paese terzo) presentando domanda di designazione in quanto mittente conosciuto di paese terzo con convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE (KC3). Per KC3 s’intende una società di handling per le merci situata in un paese terzo sottoposta a convalida e approvata in base a una convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE. Il (KC3) provvede a che le spedizioni destinate all’Unione siano sottoposte ai controlli di sicurezza e siano protette da interferenze illecite dal momento dell’esecuzione dei suddetti controlli di sicurezza fino al trasferimento ad un ACC3 o ad un agente regolamentato di paese terzo con convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE (RA3). I prerequisiti per trasportare merce/posta aerea nell’Unione (UE) o in Islanda, Norvegia e Svizzera sono previsti dal regolamento (UE) n. 185/2010, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 859/2011 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1082/2012 della Commissione (3). La checklist è lo strumento di cui si serve il validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE per valutare il livello di sicurezza applicato alla merce/posta aerea con destinazione UE/SEE dal soggetto che ha presentato domanda di designazione KC3 o sotto la sua responsabilità. La checklist va usata solo nei casi indicati al punto 6.8.4.1, lettera b) dell’allegato del regolamento n. 185/2010. Nei casi indicati al punto 6.8.4.1, lettera a), dell’allegato, il validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE si serve della checklist dell’ACC3. Se il validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE conclude che il soggetto è riuscito a conseguire la conformità agli obiettivi riportati nella suddetta checklist, al soggetto sottoposto a convalida è consegnata una relazione di convalida. La relazione di convalida certifica che il soggetto è designato mittente conosciuto di paese terzo con convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE (KC3). Il KC3 potrà utilizzare la relazione nei rapporti commerciali con gli ACC3 e gli RA3. La relazione di convalida deve comportare quantomeno tutte le seguenti parti integrali:
L’integrità della relazione di convalida è comprovata dalla numerazione delle pagine, dalla data della convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE e dalla sigla apposta su ogni pagina dal validatore e dal soggetto sottoposto a convalida. La relazione di convalida è redatta in lingua inglese. Per quanto riguarda le parti che non possono essere valutate sulla base dei requisiti del regolamento (UE) n. 185/2010, le norme di base utilizzate sono le norme e procedure raccomandate (SARPs) di cui all’allegato 17 della convenzione sull’aviazione civile internazionale e il materiale guida contenuto nel manuale per la sicurezza dell’Aviazione (documento ICAO 8973 — riservato). Se dalla convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE risulta che il soggetto non ha conseguito la conformità agli obiettivi riportati nella presente checklist, al soggetto in questione viene trasmessa una copia completa della checklist con l’indicazione della lacune constatate. Istruzioni per la compilazione:
PARTE 1 Organizzazione e responsabilità
PARTE 2 Organizzazione e responsabilità del mittente conosciuto di paese terzo con convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE Obiettivo: tutte le merci o la posta destinate all’UE/SEE devono essere soggette a controlli di sicurezza. Le merci e la posta consegnate da un KC3 a un ACC3 o ad un RA3 possono essere accettate come merci o posta sicure solo se il KC3 applica i suddetti controlli di sicurezza. I dettagli relativi a tali controlli sono forniti nelle parti seguenti della presente checklist. Il KC3 deve disporre di procedure volte a garantire che gli opportuni controlli di sicurezza siano applicati a tutta la merce/posta aerea con destinazione UE/SEE, e che le merci e la posta sicure siano protette fino alla consegna ad un ACC3 o ad un RA3. I controlli di sicurezza consistono di misure che garantiscono con ragionevole sicurezza che la spedizione non nasconda articoli proibiti. Riferimento: punto 6.8.3
PARTE 3 Merce/posta aerea identificabile (“identificabilità”) Obiettivo: stabilire il momento (o il luogo) in cui la merce/posta diventa identificabile come merce/posta aerea. Per “identificabilità” s’intende la capacità di valutare quando/dove la merce/posta è identificabile come merce/posta aerea.
N.B.: nelle parti da 6 a 9 occorre fornire informazioni dettagliate sulla protezione da interferenze illecite o manomissioni della merce/posta aerea identificabile. PARTE 4 Selezione e formazione del personale Obiettivo: per garantire l’applicazione dei controlli di sicurezza necessari, il KC3 seleziona personale responsabile e competente per il lavoro sul campo al fine di garantire la messa in sicurezza delle merci e della posta trasportate per via aerea. Il personale che ha accesso a merce aerea identificabile come tale deve possedere tutte le competenze necessarie per svolgere le proprie mansioni e deve essere adeguatamente formato a tale scopo. Al fine di conseguire tale obiettivo il KC3 deve disporre di procedure atte a garantire che tutto il personale (di ruolo, temporaneo, personale di agenzia, conducenti ecc.) che può accedere direttamente senza essere accompagnato alle merci e alla posta destinate alla spedizione per via aerea che sono o sono state oggetto di controlli di sicurezza:
Nota:
Riferimento: punto 6.8.3.1
PARTE 5 Sicurezza materiale Obiettivo: il KC3 deve disporre di procedure atte a garantire che la merce/posta aerea con destinazione UE/SEE identificabile sia protetta contro le interferenze illecite e/o da manomissioni. Se la merce/posta non è protetta non può essere trasmessa ad un ACC3 o RA3 come merce/posta sicura. Il soggetto deve dar prova della protezione del sito o dei locali nonché della presenza di procedure pertinenti di controllo dell’accesso. È essenziale che l’accesso all’area in cui la merce/posta aerea è trattata o immagazzinata sia controllato. Tutte le porte, finestre e altri punti d’accesso a merce/posta aerea sicura e con destinazione UE/SEE devono essere messe in sicurezza o sottoposte a controllo d’accesso. La sicurezza materiale può consistere negli elementi seguenti (elenco non tassativo):
Riferimento: punto 6.8.3.1
PARTE 6 Produzione Obiettivo: il KC3 deve disporre di procedure atte a garantire che la merce/posta aerea identificabile e con destinazione UE/SEE sia protetta contro le interferenze illecite e/o eventuali manomissioni durante il processo di produzione. Se tale merce/posta non è protetta, non può essere trasmessa ad un ACC3 o RA3 come merce/posta sicura. Il soggetto deve dimostrare che l’accesso all’area di produzione è controllato e che il processo di produzione è sottoposto a sorveglianza. Se il prodotto diventa identificabile come merce/posta aerea con destinazione UE/SEE nel corso della produzione, il soggetto deve dimostrare che sono adottate misure per proteggere la merce/posta aerea da interferenze illecite o da manomissioni fin da questa fase. Rispondere a queste domande se il prodotto può essere identificato come merce/posta aerea con destinazione UE/SEE nel corso del processo di produzione.
PARTE 7 Imballaggio Obiettivo: il KC3 deve disporre di procedure atte a garantire che la merce/posta aerea identificabile e con destinazione UE/SEE sia protetta contro le interferenze illecite e/o eventuali manomissioni durante il processo di imballaggio. Se tale merce/posta non è protetta, non può essere trasmessa ad un ACC3 o RA3 come merce/posta sicura. Il soggetto deve dimostrare che l’accesso all’area di produzione è controllato e che il processo di imballaggio è sottoposto a sorveglianza. Se il prodotto diventa identificabile come merce/posta aerea con destinazione UE/SEE nel corso dell’imballaggio, il soggetto deve dimostrare che sono adottate misure per proteggere la merce/posta aerea da interferenze illecite o da manomissioni fin da questa fase. Tutti i prodotti finiti devono essere sottoposti a controllo prima dell’imballaggio. Rispondere a queste domande se il prodotto può essere identificato come merce/posta aerea con destinazione UE/SEE nel corso del processo di imballaggio.
PARTE 8 Immagazzinamento Obiettivo: il KC3 dispone di procedure atte a garantire che la merce/posta aerea identificabile e con destinazione UE/SEE sia protetta contro le interferenze illecite e/o eventuali manomissioni durante l’immagazzinamento. Se tale merce/posta non è protetta, non può essere trasmessa ad un ACC3 o RA3 come merce/posta sicura. Il soggetto deve dimostrare che l’accesso all’area d’immagazzinamento è controllato. Se il prodotto diventa identificabile come merce/posta aerea con destinazione UE/SEE durante l’immagazzinamento, il soggetto deve dimostrare che sono adottate misure per proteggere la merce/posta aerea da interferenze illecite o da manomissioni fin da questa fase. Rispondere a queste domande se il prodotto può essere identificato come merce/posta aerea con destinazione UE/SEE nel corso del processo d’immagazzinamento.
PARTE 9 Spedizione Obiettivo: il KC3 deve disporre di procedure atte a garantire che la merce/posta aerea identificabile e con destinazione UE/SEE sia protetta contro le interferenze illecite e/o eventuali manomissioni durante il processo di spedizione. Se tale merce/posta non è protetta, non può essere trasmessa ad un ACC3 o RA3 come merce/posta sicura. Il soggetto deve dimostrare che l’accesso all’area di spedizione è controllato. Se il prodotto diventa identificabile come merce/posta aerea con destinazione UE/SEE nel corso della spedizione, il soggetto deve dimostrare che sono adottate misure per proteggere la merce/posta aerea da interferenze illecite o da manomissioni fin da questa fase. Rispondere a queste domande se il prodotto può essere identificato come merce/posta aerea con destinazione UE/SEE nel corso del processo di spedizione.
PARTE 10 Spedizioni da altre fonti Obiettivo: il KC3 deve disporre di procedure volte a garantire che la merce/posta non originata da lui stesso non sia trasmessa ad un ACC3 o RA3 come merce/posta sicura. Il KC3 può trasmettere spedizioni non originate da lui stesso ad un RA3 o un ACC3 a condizione che:
Tali spedizioni devono essere sottoposte al controllo di un RA3 o di un ACC3 prima di essere caricate su un aeromobile.
PARTE 11 Trasporto Obiettivo: il KC3 deve disporre di procedure atte a garantire che la merce/posta aerea identificabile e con destinazione UE/SEE sia protetta contro le interferenze illecite e/o eventuali manomissioni durante il trasporto. Se tale merce/posta non è protetta, non può essere accettata da un ACC3 o RA3 come merce/posta sicura. Durante il trasporto, il KC3 è responsabile della protezione delle spedizioni sicure, anche qualora il trasporto sia effettuato per suo conto da un altro soggetto, ad esempio uno spedizioniere. Sono esclusi i casi in cui le spedizioni siano trasportate sotto la responsabilità di un ACC3 o RA3. Rispondere a queste domande se il prodotto può essere identificato come merce/posta aerea con destinazione UE/SEE durante il trasporto.
PARTE 12 Conformità Obiettivo: dopo aver analizzato le undici parti precedenti della checklist, il validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE deve valutare se la verifica in situ confermi l’attuazione dei controlli di sicurezza in conformità agli obiettivi elencati nella presente checklist per la merce/posta aerea con destinazione UE/SEE. Si prospettano due scenari possibili. Il validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE conclude che il soggetto:
In generale il validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE deve decidere se la merce/posta in carico al soggetto sottoposto a convalida è trattata in modo che al momento della consegna ad un ACC3 o ad un RA3 possa essere considerata sicura per la spedizione all’UE/SEE conformemente alle disposizioni applicabili dell’Unione. Il validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE deve tener presente che la valutazione è basata su una metodologia di conformità in funzione dell’obiettivo.
Nome del validatore: Data: Firma: ALLEGATO Elenco delle persone e dei soggetti visitati e intervistati Comunicare il nome del soggetto, il nome del referente e la data della visita o dell’intervista.
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3) |
dopo l’appendice 6-H1 sono inserite le appendici seguenti: «APPENDICE 6-H2 DICHIARAZIONE DI IMPEGNI — AGENTE REGOLAMENTATO DI PAESE TERZO CON CONVALIDA AI FINI DELLA SICUREZZA DELL’AVIAZIONE CIVILE UE (RA3) A nome e per conto di [nome dell’RA3] prendo atto di quanto segue: la presente relazione stabilisce il livello di sicurezza applicato alle merci destinate al trasporto aereo verso l’UE/SEE in relazione alle norme di sicurezza elencate nella checklist o cui si fa riferimento nella stessa. [Nome dell’RA3] può essere designato “agente regolamentato di paese terzo con convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE” (RA3) solo se ha ottenuto la convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE con valutazione “POSITIVA” di un validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE elencato nella banca dati dell’Unione relativa agli agenti regolamentati e ai mittenti conosciuti. Se la relazione indica una non conformità delle misure di sicurezza cui fa riferimento, a [nome dell’RA3] può essere revocata la designazione come RA3 già ottenuta per il luogo in questione, il che impedirà a [nome dell’RA3] di consegnare merce/posta aerea sicura e con destinazione UE/SEE ad un ACC3 o ad un altro RA3. La relazione ha una validità di cinque anni e pertanto scade al più tardi il …. A nome e per conto di [nome dell’RA3] dichiaro quanto segue:
A nome e per conto di [nome dell’RA3] mi assumo la piena responsabilità della presente dichiarazione. Nome: Mansioni: Data: Firma: APPENDICE 6-H3 DICHIARAZIONE DI IMPEGNI — MITTENTE CONOSCIUTO DI PAESE TERZO CON CONVALIDA AI FINI DELLA SICUREZZA DELL’AVIAZIONE CIVILE UE (KC3) A nome e per conto di [nome del KC3] prendo atto di quanto segue: la presente relazione stabilisce il livello di sicurezza applicato al trasporto aereo di merci con destinazione UE/SEE (4) in relazione alle norme di sicurezza elencate nella checklist o cui si fa riferimento nella stessa (5). [nome del KC3] può essere designato “mittente conosciuto di paese terzo con convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE” (KC3) solo se ha ottenuto la convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE con valutazione “POSITIVA” di un validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE elencato nella banca dati UE relativa agli agenti regolamentati e ai mittenti conosciuti. Se la relazione indica una non conformità delle misure di sicurezza cui fa riferimento, a [nome del KC3] può essere revocata la designazione come KC3 già ottenuta per il luogo in questione, il che impedirà a [nome del KC3] di consegnare merce/posta aerea messa in sicurezza e con destinazione UE/SEE ad un ACC3 o ad un agente regolamentato di paese terzo con convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE (RA3). La relazione ha una validità di cinque anni e pertanto scade al più tardi il …. A nome e per conto di [nome del KC3] dichiaro quanto segue:
A nome e per conto di [nome del KC3] mi assumo la piena responsabilità della presente dichiarazione. Nome: Mansioni: Data: Firma: |
(1) Stati membri dell’Unione europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.
(2) Ai fini della presente checklist di convalida, la definizione di aeromobile che trasporta merce/posta aerea con destinazione UE/SEE è equivalente a quella di aeromobile che trasporta merce/posta aerea con destinazione UE e all’Islanda, alla Norvegia e alla Svizzera.»
(3) GU L 324 del 22.11.2012, pag. 25.»;
(4) Aeroporti situati in: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria, come pure in Islanda, Norvegia e Svizzera.
(5) Regolamento (UE) n. 185/2010 modificato dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 859/2011 e (UE) n. 1082/2012.»