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Document 62019CA0480

Causa C-480/19: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 29 aprile 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — procedimento promosso da E [Rinvio pregiudiziale – Articolo 63 TFUE – Libera circolazione dei capitali – Imposta sul reddito – Redditi da capitale – Rendimenti distribuiti da un organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) residente, avente forma contrattuale – Rendimenti distribuiti da un OICVM stabilito in un altro Stato membro e avente forma statutaria – Differenza di trattamento – Articolo 65 TFUE – Situazioni oggettivamente comparabili]

GU C 263 del 5.7.2021, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 263/3


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 29 aprile 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — procedimento promosso da E

(Causa C-480/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 63 TFUE - Libera circolazione dei capitali - Imposta sul reddito - Redditi da capitale - Rendimenti distribuiti da un organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) residente, avente forma contrattuale - Rendimenti distribuiti da un OICVM stabilito in un altro Stato membro e avente forma statutaria - Differenza di trattamento - Articolo 65 TFUE - Situazioni oggettivamente comparabili)

(2021/C 263/04)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parti nel procedimento principale

E

Con l’intervento di: Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

Dispositivo

Gli articoli 63 e 65 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una prassi fiscale di uno Stato membro secondo la quale, ai fini della tassazione dei redditi di una persona fisica residente in tale Stato membro, i rendimenti corrisposti da un organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) avente forma statutaria stabilito in un altro Stato membro non sono assimilati ai rendimenti corrisposti dagli OICVM stabiliti nel primo Stato membro, per il fatto che questi ultimi non rivestono la stessa forma giuridica.


(1)  GU C 295 del 2.9.2019.


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