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Document 62017CA0514

Causa C-514/17: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 13 dicembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Liège — Belgio) — Esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di Marin-Simion Sut (Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia penale — Decisione quadro 2002/584/GAI — Mandato d’arresto europeo — Articolo 4, punto 6 — Motivo di non esecuzione facoltativa del mandato d’arresto europeo — Reato all’origine della condanna ad una pena privativa della libertà nello Stato emittente punibile con una mera sanzione pecuniaria nello Stato di esecuzione)

GU C 65 del 18.2.2019, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 65/14


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 13 dicembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Liège — Belgio) — Esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di Marin-Simion Sut

(Causa C-514/17) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Decisione quadro 2002/584/GAI - Mandato d’arresto europeo - Articolo 4, punto 6 - Motivo di non esecuzione facoltativa del mandato d’arresto europeo - Reato all’origine della condanna ad una pena privativa della libertà nello Stato emittente punibile con una mera sanzione pecuniaria nello Stato di esecuzione))

(2019/C 65/17)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel de Liège

Parti

Marin-Simion Sut

Dispositivo

L’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che, qualora, come nel procedimento principale, la persona oggetto di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà sia residente nello Stato membro di esecuzione e ivi mantenga legami familiari, sociali e professionali, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può rifiutarsi di eseguire detto mandato, sulla base di considerazioni relative al reinserimento sociale di tale persona, anche quando il reato che sta alla base di tale mandato sia punibile, ai sensi del diritto dello Stato membro di esecuzione, con una mera sanzione pecuniaria, allorché, conformemente a tale diritto, siffatta circostanza non osta a che la pena privativa della libertà irrogata alla persona ricercata sia eseguita effettivamente in tale Stato membro, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 347 del 16.10.2017.


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