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Document 62017CA0492

Causa C-492/17: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 13 dicembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Tübingen — Germania) — Südwestrundfunk / Tilo Rittinger, Patric Wolter, Harald Zastera, Dagmar Fahner, Layla Sofan, Marc Schulte (Rinvio pregiudiziale — Aiuti concessi dagli Stati — Articolo 107, paragrafo 1, TFUE — Articolo 108, paragrafo 3, TFUE — Emittenti radiotelevisive pubbliche — Finanziamento — Normativa di uno Stato membro che obbliga tutte le persone maggiorenni che dispongono di un’abitazione nel territorio nazionale a pagare un contributo alle emittenti radiotelevisive pubbliche)

GU C 65 del 18.2.2019, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 65/13


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 13 dicembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Tübingen — Germania) — Südwestrundfunk / Tilo Rittinger, Patric Wolter, Harald Zastera, Dagmar Fahner, Layla Sofan, Marc Schulte

(Causa C-492/17) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Aiuti concessi dagli Stati - Articolo 107, paragrafo 1, TFUE - Articolo 108, paragrafo 3, TFUE - Emittenti radiotelevisive pubbliche - Finanziamento - Normativa di uno Stato membro che obbliga tutte le persone maggiorenni che dispongono di un’abitazione nel territorio nazionale a pagare un contributo alle emittenti radiotelevisive pubbliche))

(2019/C 65/15)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Tübingen

Parti

Ricorrente: Südwestrundfunk

Resistenti: Tilo Rittinger, Patric Wolter, Harald Zastera, Dagmar Fahner, Layla Sofan, Marc Schulte

Dispositivo

1)

L’articolo 1, lettera c), del regolamento n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE], deve essere interpretato nel senso che una modifica del regime di finanziamento della radiotelevisione pubblica di uno Stato membro che, come quella di cui al procedimento principale, consista nel sostituire ad un canone radiotelevisivo, dovuto per il possesso di un apparecchio di ricezione radiotelevisiva, un contributo radiotelevisivo, dovuto segnatamente per l’occupazione di un’abitazione o di locali commerciali, non configura una modifica di un aiuto esistente, ai sensi di detta disposizione, che debba essere notificata alla Commissione europea in forza dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

2)

Gli articoli 107 e 108 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che conferisce alla emittente radiotelevisiva pubblica poteri derogatori del diritto comune in forza dei quali essa stessa può procedere all’esecuzione forzata dei crediti insoluti relativi al contributo radiotelevisivo.


(1)  GU C 402 del 27.11.2017.


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