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Document 62017CA0374

Causa C-374/17: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 dicembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Finanzamt B / A-Brauerei (Rinvio pregiudiziale — Aiuti di Stato — Articolo 107, paragrafo 1, TFUE — Imposta sugli acquisti di immobili — Esenzione — Trasferimenti della proprietà di un immobile intervenuti in ragione di operazioni di trasformazione effettuate in seno a determinati gruppi societari — Nozione di «aiuto di Stato» — Requisito relativo alla selettività — Giustificazione)

GU C 65 del 18.2.2019, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 65/8


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 dicembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Finanzamt B / A-Brauerei

(Causa C-374/17) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Aiuti di Stato - Articolo 107, paragrafo 1, TFUE - Imposta sugli acquisti di immobili - Esenzione - Trasferimenti della proprietà di un immobile intervenuti in ragione di operazioni di trasformazione effettuate in seno a determinati gruppi societari - Nozione di «aiuto di Stato» - Requisito relativo alla selettività - Giustificazione))

(2019/C 65/09)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Finanzamt B

Resistente: A-Brauerei

Con l’intervento di: Bundesministerium der Finanzen

Dispositivo

L’articolo 107, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che non soddisfa il requisito relativo alla selettività del vantaggio considerato, stabilito da detta disposizione, un’agevolazione fiscale, come quella controversa nel procedimento principale, la quale consista nell’esentare dall’imposta sugli acquisti di immobili il trasferimento della proprietà di un immobile intervenuto in ragione di un’operazione di trasformazione coinvolgente esclusivamente società di un medesimo gruppo legate da un rapporto di partecipazione di almeno il 95 % per un periodo minimo e ininterrotto di cinque anni precedenti l’operazione suddetta e di cinque anni successivi a quest’ultima.


(1)  GU C 309 del 18.9.2017.


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