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Document 62013CN0127

Causa C-127/13 P: Impugnazione proposta il 15 marzo 2013 da Guido Strack avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 15 gennaio 2013 , causa T-392/07, Guido Strack/Commissione europea

GU C 147 del 25.5.2013, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 147/14


Impugnazione proposta il 15 marzo 2013 da Guido Strack avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 15 gennaio 2013, causa T-392/07, Guido Strack/Commissione europea

(Causa C-127/13 P)

2013/C 147/24

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Guido Strack (rappresentante: H. Tettenborn, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea (Quarta Sezione) del 15 gennaio 2013, causa T-392/07, nella misura in cui non ha accolto, o non ha accolto nella loro interezza, le domande del ricorrente;

accogliere le domande avanzate dal ricorrente nell’ambito della causa T-392/07;

condannare la Commissione alle spese di tutti i gradi di giudizio;

in subordine, annullare anche la decisione del Presidente del Tribunale dell’Unione europea con la quale la causa T-392/07 è stata assegnata alla Quarta Sezione del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente fonda la propria impugnazione su nove motivi.

1)

Incompetenza del collegio giudicante e connessi errori di procedura e di motivazione, nonché correlata violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, dell’articolo 47, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, dell’articolo 50, comma 2, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, degli articoli 12, e 13, comma 1, del regolamento di procedura del Tribunale, nonché di ulteriori disposizioni attraverso la cosiddetta rimessione alla Sezione in corso di causa.

2)

Violazioni di norme procedurali e violazione del regolamento n. 1049/2001 (1), degli articoli 6 e 13 della CEDU e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, nonché dei principi della tutela giurisdizionale effettiva, del diritto ad essere ascoltati da un giudice e del giusto processo, unitamente al difetto di motivazione ed al travisamento dei fatti, riconducibili a: mancata trattazione della causa mediante procedimento accelerato; inammissibile limitazione delle possibilità di difesa del ricorrente e rigetto di un atto volto alla rettifica del verbale di udienza; insufficiente esame dei documenti da parte del giudice e rigetto delle relative richieste del ricorrente aventi ad oggetto l’esame a porte chiuse di tutti i documenti; erroneo inquadramento dei fatti, insufficiente controllo giurisdizionale e violazione dei principi sulla ripartizione dell’onere della prova e del giusto processo con riferimento alla questione della completezza della documentazione e in considerazione del numero delle domande di conferma concretamente presentate ai sensi del regolamento n. 1049/2001; eccessiva durata del processo e illegittimità della trattazione delle conseguenti domande di risarcimento del danno.

3)

Errori di diritto, mancanza di chiarezza e difetto di motivazione nella formulazione ed estensione del n. 1 del dispositivo — e dei passaggi della sentenza su cui esso si basa — conseguente ad un erroneo inquadramento dei fatti, in particolare al mancato riconoscimento della perduranza dell’interesse alla tutela giurisdizionale del ricorrente.

4)

Erroneo inquadramento dei fatti, difetto di motivazione e violazione dei principi interpretativi con riguardo alla portata della domanda di accesso ai documenti della causa T-110/04 presentata dal ricorrente.

5)

Errore di diritto, erroneo inquadramento dei fatti e difetto di motivazione con riguardo all’applicazione ed interpretazione degli articoli 4, paragrafo 1, lettera b), e 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1049/2001 in combinato con le disposizioni sulla protezione dei dati.

6)

Errore di diritto, erroneo inquadramento dei fatti e difetto di motivazione con riguardo all’applicazione ed interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001.

7)

Errore di diritto e difetto di motivazione nel rigetto della domanda di risarcimento del danno contenuta nel ricorso, in particolare, violazione dei principi in materia di produzione della prova e della tutela giurisdizionale effettiva.

8)

Violazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva mediante il diniego della richiesta del ricorrente di cui al punto n. 90 della sentenza T-392/07.

9)

Errore di diritto e carenza di motivazione con riguardo alla decisione sulle spese.


(1)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).


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