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Document 62013CN0073

Causa C-73/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Tivoli (Italia) l’ 11 febbraio 2013 — T

GU C 147 del 25.5.2013, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 147/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Tivoli (Italia) l’11 febbraio 2013 — T

(Causa C-73/13)

2013/C 147/12

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Tivoli

Parti nella causa principale

Ricorrente: T

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’art. 82 del DPR 30.5.2002, n. 115 in materia di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato nell’ordinamento italiano — nella parte in cui impone che l’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell’impegno professionale, in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della- persona difesa — sia conforme all’art. 47, comma 3, della [Carta dei Diritti fondamentali] dell’Unione Europea, che sancisce che a coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.

2)

Se l’art. 82 del DPR 30.5.2002, n. 115, in materia di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato nell’ordinamento italiano — nella parte in cui impone che l’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell’impegno professionale, in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa — sia conforme all’art. 6 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo, come recepito all’interno della normativa comunitaria ai sensi dell’art. 52, comma 3, della [Carta dei Diritti fondamentali] dell’Unione Europea e dell’art. 6 [TUE].


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