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Document 62008CN0139

Causa C-139/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Karlsruhe (Germania) il 7 aprile 2008 — Procedimento penale a carico di Rafet Kqiku

GU C 183 del 19.7.2008, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 183/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Karlsruhe (Germania) il 7 aprile 2008 — Procedimento penale a carico di Rafet Kqiku

(Causa C-139/08)

(2008/C 183/17)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Karlsruhe (Germania)

Imputati nella causa principale

Pubblico Ministero:

1.

(Procura generale della Repubblica di Karlsruhe)

2.

(Procura della Repubblica di Costanza)

Imputato: Rafet Kqiku

Questioni pregiudiziali

Se la disciplina di cui agli artt. 1 e 2 della decisione 896/2006/CE debba essere interpretata nel senso che ai permessi di soggiorno rilasciati dalla Svizzera e dal Liechtenstein elencati nell'allegato di tale decisione deve essere riconosciuta efficacia immediata di titoli di soggiorno (1), idonei a legittimare il transito nel territorio comune, in forza del riconoscimento unilaterale, da parte degli Stati membri dell'Accordo di Schengen, dell'equipollenza di tali titoli al visto uniforme o nazionale di questi Stati membri;

oppure:

se la disciplina di cui agli artt. 1 e 2 della decisione 896/2006/CE debba essere intesa nel senso che il cittadino di uno Stato terzo, titolare di uno dei permessi di soggiorno elencati nell'allegato, rilasciati dalla Svizzera o dal Liechtenstein e riconosciuti unilateralmente dagli Stati membri dell'Accordo di Schengen, è esonerato, ai fini del transito nel territorio comune, dall'obbligo di procurarsi il visto richiesto dall'art. 1, n. 1, del regolamento (CE) n. 539/2001.


(1)  GU L 167, pag. 8.


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