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Document 21994A1223(03)

Negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) - Allegato 1 - Allegato 1a - Accordo generale sulle tariffe doganale e sul commercio 1994 - Protocollo di Marrakech (OMC-GATT 1994)

OMC-"GATT 1994"

GU L 336 del 23.12.1994, p. 20–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1994/800(3)/oj

Related Council decision

21994A1223(03)

Negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) - Allegato 1 - Allegato 1a - Accordo generale sulle tariffe doganale e sul commercio 1994 - Protocollo di Marrakech (OMC-GATT 1994) OMC-"GATT 1994"

Gazzetta ufficiale n. L 336 del 23/12/1994 pag. 0020 - 0021
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 38 pag. 0022
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 38 pag. 0022


ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE DOGANALI E SUL COMMERCIO 1994

1. L'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 («GATT 1994») comprende:

a) le disposizioni dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, datato 30 ottobre 1947, allegato all'Atto finale adottato alla conclusione della seconda sessione del comitato per la preparazione della Conferenza delle Nazioni Uniti sul commercio e sull'occupazione (escluso il protocollo di applicazione provvisoria), come successivamente rettificato, emendato o modificato ai sensi degli atti giuridici entrati in vigore prima della data di entrata in vigore dell'accordo OMC;

b) le disposizioni degli atti giuridici qui di seguito elencati entrati in vigore nel contesto del GATT 1947 prima della data di entrata in vigore dell'accordo OMC:

i) i protocolli e le certificazioni relativi alle concessioni tariffarie;

ii) i protocolli di adesione (escluse le diposizioni a) relative all'applicazione provvisoria e alla sospensione dell'applicazione provvisoria e b) in base alle quali la parte II del GATT 1947 è applicabile a titolo provvisorio per quanto compatibile con la legislazione esistente alla data del protocollo);

iii) le decisioni sulle deroghe concesse ai sensi dell'articolo XXV del GATT 1947 e ancora in essere alla data di entrata in vigore dell'accordo OMC (1);

iv) le altre decisioni delle parti contraenti del GATT 1947;

c) le Intese qui di seguito elencate:

i) intesa sull'interpretazione dell'articolo II, paragrafo 1, lettera b) dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994;

ii) intesa sull'interpretazione dell'articolo XVII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994;

iii) intesa sulle disposizioni relative alla bilancia dei pagamenti dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994;

iv) intesa sull'interpretazione dell'articolo XXIV dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994;

v) intesa relativa alle deroghe agli obblighi previsti dall'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994;

vi) intesa sull'interpretazione dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994; e

d) il protocollo di Marrakech del GATT 1994.

2. Note esplicative

a) Per «parte contraente» nelle disposizioni del GATT 1994 si intende «membro». Per «parte contraente meno avanzata» e «parte contraente sviluppata» si intende, rispettivamente, «paese in via di sviluppo membro» e «paese sviluppato membro». Per «segretario esecutivo» si intende «Direttore generale dell'OMC».

b) I riferimenti alle parti contraenti che agiscono collettivamente di cui all'articolo XV, paragrafi 1, 2 e 8, all'articolo XXXVIII e alle note agli articoli XII e XVIII, nonché alle disposizioni sugli accordi speciali sui cambi di cui all'articolo XV, paragrafi 2, 3, 6, 7 e 9 del GATT 1994 si interpretano come riferimenti all'OMC. Le altre funzioni che le disposizioni del GATT 1994 attribuiscono alle parti contraenti che agiscono collettivamente sono assegnate alla Conferenza dei ministri.

c) i) Il testo del GATT 1994 fa fede in lingua inglese, francese e spagnola.

ii) Il testo del GATT 1994 in lingua francese è soggetto alle rettifiche terminologiche indicate nell'allegato A del documento MTN, TNC/41.

iii) Il testo autentico del GATT 1994 in lingua spagnola è il testo del Volume IV della serie Strumenti di base e documenti diversi (BISD), con le rettifiche terminologiche indicate nell'allegato B del documento MTN.TNC/41.

3. a) Le disposizioni della parte II del GATT 1994 non si applicano alle misure adottate da un membro ai sensi di specifici atti legislativi obbligatori, emanati da tale membro prima di divenire una parte contraente del GATT 1947, che vietino l'uso, la vendita o il noleggio di natanti costruiti o riattati all'estero per svolgere servizi commerciali tra punti posti nelle acque nazionali o nelle acque di una zona economica esclusiva. La presente esenzione si applica a) alla proroga o all'immediato rinnovo di una disposizione non conforme di tale atto legislativo, e b) all'emendamento di una disposizione non conforme di siffatto atto legislativo, nella misura in cui tale emendamento non diminuisce la conformità della disposizione alla parte II del GATT 1947. La presente esenzione si applica unicamente alle misure adottate ai sensi degli atti legislativi di cui sopra notificati e specificati prima della data di entrata in vigore dell'accordo OMC. Qualora tali atti legislativi siano successivamente modificati in modo tale da ridurne la conformità alla parte III del GATT 1994, essi cessano di rientrare nel campo di applicazione del presente paragrafo.

b) La Conferenza dei ministri riesamina la presente esenzione entro cinque anni dall'entrata in vigore dell'accordo OMC e successivamente ogni due anni finché l'esenzione rimane in vigore, per verificare se sussistono le condizioni che l'hanno resa necessaria.

c) Un membro le cui misure siano coperte dall'esenzione di cui sopra presenta annualmente una notifica statistica particolareggiata contenente una media mobile quinquennale delle consegne effettive e previste dei natanti in questione e ulteriori informazioni sull'uso, vendita, sul noleggio o sulla riparazione dei natanti in questione coperti dalla presente esenzione.

d) Un membro a giudizio del quale la presente esenzione operi in modo tale da giustificare una limitazione reciproca e proporzionale dell'uso, della vendita, del noleggio o della riparazione di natanti costruiti nel territorio del membro che invoca l'esenzione è libero di introdurre tale limitazione, previa notifica alla Conferenza dei ministri.

e) La presente esenzione non pregiudica le soluzioni relative a specifici aspetti degli atti legislativi contemplati dalla presente esenzione negoziate in accordi settorali o in altre sede.

INTESA SULL'INTERPRETAZIONE DELL'ARTICOLO II, PARAGRAFO 1, LETTERA b), DELL'ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE DOGANALI E SUL COMMERCIO 1994

I MEMBRI CONCORDANO QUANTO SEGUE:

1. Al fine di garantire la trasparenza dei diritti e degli obblighi giuridici derivanti dall'articolo II, paragrafo 1, lettera b), la natura e il livello degli eventuali «altri dazi o oneri» prelevati sulle voci tariffarie consolidate di cui alla suddetta disposizione sono registrati negli elenchi delle concessioni allegati al GATT 1994 in corrispondenza della voce tariffaria cui si applicano. Resta inteso che tale registrazione lascia inalterata la natura giuridica degli «altri dazi o oneri».

2. Ai fini dell'articolo II, la data a decorrere dalla quale gli «altri dazi o oneri» sono consolidati è il 15 aprile 1994. Gli «altri dazi o oneri» sono pertanto registrati negli elenchi ai livelli applicabili a tale data. Ad ogni successiva rinegoziazione di una concessione o negoziazione di una nuova concessione, la data di applicazione della voce tariffaria in questione diventa la data di incorporazione della nuova concessione nel relativo elenco. Nella colonna 6 degli elenchi a fogli mobili, comunque, continuerà ad essere registrata anche la data dell'atto con cui una concessione relativa a una determinata voce tariffaria è stata originariamente incorporata nel GATT 1947 o nel GATT 1994.

3. Si registrano gli «altri dazi o oneri» per tutti i consolidamenti tariffari.

4. Qualora una voce tariffaria sia già stata oggetto di una concessione, il livello degli «altri dazi o oneri» registrato nel relativo elenco non può essere superiore al livello in vigore al momento dell'incorporazione originale di tale concessione nell'elenco. Ogni membro potrà contestare l'esistenza di un «altro dazio o onere» in quanto al momento del consolidamento originale della voce in questione non esisteva alcun «altro dazio o onere» di quel tipo, nonché la compatibilità del livello registrato di un «altro dazio o onere» con il livello consolidato precedente, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo OMC o, se successiva, dalla data del deposito presso il Direttore generale dell'OMC dell'atto che incorpora l'elenco in questione nel GATT 1994.

5. La registrazione di «altri dazi o oneri» negli elenchi lascia impregiudicata la loro compatibilità con i diritti e con gli obblighi derivanti del GATT 1994, fatta eccezione per quelli di cui al paragrafo 4. Ogni membro conserva il diritto di contestare, in qualsiasi momento, la compatibilità di qualsiasi «altro dazio o onere» con tali obblighi.

6. Ai fini della presente intesa, si applicano le disposizioni degli articoli XXII e XXIII del GATT 1994 specificate ed applicate dall'Intesa sulla risoluzione delle controversie.

7. Gli «altri dazi o oneri» omessi da un elenco al momento del deposito dell'atto che incorpora l'elenco in questione nel GATT 1994 presso il Direttore generale delle parti contraenti del GATT 1947, fino alla data di entrata in vigore dell'accordo OMC, o presso il Direttore generale dell'OMC in seguito, non possono esservi aggiunti successivamente, e qualsiasi «altro dazio o onere» registrato a un livello inferiore a quello in vigore alla data di applicazione non può essere riportato a tale livello, a meno che tali aggiunte o modifiche non vengano effettuate entro sei mesi dalla data di deposito dell'atto.

8. La decisione di cui al paragrafo 2 relativa alla data di applicazione di ciascuna concessione ai fini dell'articolo II, paragrafo 1, lettera b) del GATT 1994 sostituisce e annulla la decisione relativa alla data di applicazione adottata il 26 marzo 1980 (BISD 27S/24).

INTESA SULL'INTERPRETAZIONE DELL'ARTICOLO XVII DELL'ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE DOGANALI E SUL COMMERCIO 1994

I MEMBRI,

osservando che l'articolo XVII impone ai membri degli obblighi per quanto riguarda le attività delle imprese commerciali di Stato di cui all'articolo XVII, paragrafo 1, che devono essere compatibili con i principi generali del trattamento non discriminatorio prescritto nel GATT 1994 per le misure governative che interessano le importazioni o le esportazioni da parte di operatori commerciali privati;

osservando altresì che i membri sono soggetti agli obblighi loro imposti dal GATT 1994 per quanto riguarda tali misure governative che interessano le imprese commerciali di Stato;

riconoscendo che la presente intesa lascia impregiudicate le discipline sostanziali previste dall'articolo XVII,

CONCORDANO QUANTO SEGUE:

1. Per garantire la trasparenza delle attività delle imprese commerciali di Stato, i membri notificano al consiglio per gli scambi di merci, affinché siano esaminate dal gruppo di lavoro costituito ai sensi del paragrafo 5, le imprese corrispondenti alla seguente definizione operativa:

«Imprese governative e non governative, ivi compresi i comitati per il controllo dei prezzi, cui sono stati concessi privilegi o diritti speciali o esclusivi, ivi compresi poteri statutari o costituzionali, nell'esercizio dei quali esse influenzano tramite i loro acquisti o le loro vendite il livello o la direzione delle importazioni o delle esportazioni.»

L'obbligo di tale notifica non si applica alle importazioni di prodotti destinati al consumo immediato o finale da parte della pubblica amministrazione o delle imprese sopra specificate e non ad essere rivenduti o utilizzati nella produzione di merci poste in vendita.

2. Ciascun membro analizza la propria politica per quanto riguarda la presentazione al Consiglio per gli scambi di merci delle notifiche relative alle imprese commerciali di Stato, tenendo conto delle disposizioni della presente intesa. Nello svolgere tale analisi, ciascun membro dovrebbe tener presente l'esigenza di garantire la massima trasparenza possibile nelle proprie notifiche, al fine di consentire una chiara valutazione delle modalità di gestione delle imprese oggetto della notifica e degli effetti delle loro operazioni sul commercio internazionale.

3. Le notifiche sono compilate in conformità con il questionario sul commercio di Stato adottato il 24 maggio 1960 (BISD 9S/184-185), fermo restando che i membri notificano le imprese di cui al paragrafo 1 indipendentemente dal fatto che siano avvenute o meno importazioni o esportazioni.

4. Qualsiasi membro che abbia motivo di ritenere che un altro membro non abbia adeguatamente rispettato i suoi obblighi di notifica può sollevare la questione con il membro interessato. Qualora la questione non sia risolta in modo soddisfacente, esso può presentare una contronotifica al Consiglio per gli scambi di merci, affinché venga esaminata dal gruppo di lavoro istituito ai sensi del paragrafo 5, informandone contestualmente il membro interessato.

5. Si costituisce un gruppo di lavoro, per conto del Consiglio per gli scambi di merci, che esamina le notifiche e le contronotifiche. Alla luce di tale esame e fatto salvo l'articolo XVII, paragrafo 4, lettera c), il Consiglio per gli scambi di merci può formulare raccomandazioni in merito all'adeguatezza delle notifiche e alla necessità di ulteriori informazioni. Il gruppo di lavoro esamina altresì, alla luce delle notifiche ricevute, l'adeguatezza del questionario sul commercio di Stato di cui sopra e la copertura delle imprese commerciali di Stato oggetto della notifica di cui al paragrafo 1. Esso compila inoltre un elenco illustrativo che indica i tipi di rapporti tra pubbliche amministrazioni e imprese, nonché i tipi di attività svolte da dette imprese, che possono rivestire un interesse ai fini dell'articolo XVII. Resta inteso che il segretariato fornisce al gruppo di lavoro un documento generale di inquadramento sulle attività delle imprese commerciali di Stato che interessano gli scambi internazionali. La partecipazione al gruppo di lavoro è aperta a tutti i membri che manifestano la loro volontà di farne parte. Il gruppo di lavoro si riunisce entro un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo OMC e successivamente almeno una volta all'anno e presenta annualmente una relazione al Consiglio per gli scambi di merci (2).

INTESA SULLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA BILANCIA DEI PAGAMENTI DELL'ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE DOGANALI E SUL COMMERCIO 1994

I MEMBRI,

riconoscendo le disposizioni dell'articolo XII e dell'articolo XVIII, lettera B del GATT 1994 e la Dichiarazione sulle misure commerciali adottate per motivi di bilancia dei pagamenti adottata il 28 novembre 1979 (BISD 26S/205-209, denominata nella presente Intesa «la Dichiarazione del 1979») e al fine di chiarificare le suddette disposizioni (3),

CONCORDANO QUANTO SEGUE:

Applicazione delle misure

1. I membri confermano il loro impegno ad annunciare pubblicamente, il più presto possibile, il calendario per l'abolizione delle misure restrittive alle importazioni adottate per motivi di bilancia dei pagamenti. Resta inteso che i suddetti calendari possono essere opportunamente modificati per tener conto dell'evolversi della situazione della bilancia dei pagamenti. Ogniqualvolta un calendario non sia pubblicamente annunciato da un membro, detto membro giustifica i motivi per i quali non l'ha fatto.

2. I membri confermano il loro impegno a privilegiare le misure che hanno meno ripercussioni negative sugli scambi. Tali misure (denominate nella presente intesa «misure basate sui prezzi») comprendono le sovrattasse sulle importazioni, i depositi cauzionali obbligatori sulle importazioni o altre misure commerciali equivalenti che si ripercuotono sul prezzo delle merci importate. Resta inteso che, nonostante le disposizioni dell'articolo II, le misure basate sui prezzi adottate per motivi di bilancia dei pagamenti possono essere applicate da un membro in aggiunta ai dazi iscritti nel suo elenco. Il membro in questione, inoltre, indica chiaramente e distintamente di quanto la misura basata sul prezzo eccede il dazio consolidato secondo le procedure di notifica della presente intesa.

3. I membri cercano di evitare di imporre nuove restrizioni quantitative per motivi di bilancia dei pagamenti a meno che, a causa di una situazione critica della bilancia dei pagamenti, le misure basate sui prezzi non possano arrestare un brusco deterioramento della situazione dei pagamenti con l'estero. Qualora un membro applichi restrizioni quantitative, esso giustifica i motivi per cui le misure basate sui prezzi non costituiscono uno strumento adeguato per affrontare la situazione della bilancia dei pagamenti. Un membro che mantiene restrizioni quantitative indica nelle successive consultazioni i progressi compiuti in direzione di una significativa riduzione dell'incidenza e dell'effetto restrittivo di tali misure. Resta inteso che per uno stesso prodotto non si può applicare più di un tipo di misura restrittiva sulle importazioni adottata per motivi di bilancia dei pagamenti.

4. I membri confermano che le misure restrittive sulle importazioni adottate per motivi di bilancia dei pagamenti possono essere applicate solo per controllare il livello generale delle importazioni e non possono eccedere quanto è necessario per affrontare la situazione della bilancia dei pagamenti. Al fine di minimizzare eventuali effetti protezionistici collaterali, i membri amministrano le restrizioni in modo trasparente. Le autorità del membro importatore forniscono adeguate giustificazioni in merito ai criteri impiegati per determinare i prodotti soggetti a restrizioni. Come previsto all'articolo XII, paragrafo 3 e all'articolo XVIII, paragrafo 10, nel caso di alcuni prodotti essenziali i membri possono escludere o limitare l'applicazione delle sovrattasse applicate indiscriminatamente o delle altre misure applicate per motivi di bilancia dei pagamenti.

Per «prodotti essenziali» si intendono prodotti che rispondono a necessità di consumo elementari o che contribuiscono agli sforzi compiuti da un membro per migliorare la situazione della sua bilancia dei pagamenti, quali i beni strumentali o i fattori produttivi necessari per la produzione. Nell'amministrazione delle restrizioni quantitative, i membri ricorrono al rilascio discrezionale delle licenze solo quando è inevitabile ed eliminano progressivamente tale regime. Si forniscono adeguate giustificazioni in merito ai criteri utilizzati per determinare le quantità o i valori di importazioni accettabili.

Procedure per le consultazioni relative alle bilance dei pagamenti

5. Il comitato restrizioni per motivi di bilancia dei pagamenti (denominato nella presente intesa «il comitato») tiene consultazioni per esaminare tutte le misure restrittive sulle importazioni adottate per motivi di bilancia dei pagamenti. La partecipazione al comitato è aperta a tutti i membri che manifestano la volontà di farne parte. Il comitato segue le procedure per le consultazioni relative alle restrizioni attinenti alle bilance dei pagamenti approvate il 28 aprile 1970 (BISD 18S/48-53, denominate nella presente intesa «procedure di consultazione complete»), nel rispetto delle disposizioni elencate qui di seguito.

6. Un membro che applica nuove restrizioni o innalza il livello generale delle sue restrizioni in vigore intensificando sostanzialmente le misure, avvia consultazioni con il comitato entro quattro mesi dall'adozione di tali misure. Il membro che adotta tali misure può richiedere che si tengano consultazioni ai sensi dell'articolo XII, paragrafo 4, lettera a) o, a seconda dei casi, dell'articolo XVIII, paragrafo 12, lettera a). Qualora non vengano presentate richieste in tal senso, il Presidente del comitato invita il membro a tenere tali consultazioni. Tra i fattori che possono essere esaminati nell'ambito delle consultazioni rientrano l'introduzione di nuovi tipi di misure restrittive ai fini della bilancia dei pagamenti, un innalzamento del livello delle restrizioni o un aumento del numero dei prodotti coperti.

7. Tutte le restrizioni applicate per motivi di bilancia dei pagamenti sono soggette a periodiche revisioni in seno al comitato ai sensi dell'articolo XII, paragrafo 4, lettera b) o dell'articolo XVIII, paragrafo 12, lettera b), fatta salva la possibilità di modificare la periodicità delle consultazioni d'intesa con il membro con cui si tengono le consultazioni o secondo una specifica procedura di revisione eventualmente raccomandata dal Consiglio generale.

8. Le consultazioni si possono svolgere conformemente alle procedure semplificate approvate il 19 dicembre 1972 (BISD 20S/47-49, denominate nella presente intesa «procedure di consultazione semplificate») nel caso di paesi meno avanzati membri o nel caso di paesi in via di sviluppo membri impegnati in programmi di liberalizzazione conformemente a un calendario presentato al comitato in consultazioni precedenti. Si possono inoltre utilizzare procedure di consultazione semplificate quando è in programma l'esame della politica commerciale di un paese in via di sviluppo membro per lo stesso anno civile in cui cade la data fissata per le consultazioni. In questi casi, la decisione se ricorrere o meno alle procedure di consultazione complete si prende in base ai fattori elencati nel paragrafo 8 della dichiarazione del 1979. Fatta eccezione per il caso dei paesi meno avanzati membri, non si possono svolgere più di due consultazioni successive secondo le procedure di consultazione semplificate.

Notifica e documentazione

9. I membri notificano al Consiglio generale l'introduzione di misure restrittive sulle importazioni per motivi di bilancia dei pagamenti o qualsiasi cambiamento apportato all'applicazione di tali misure, nonché qualsiasi modifica apportata al calendario per l'abolizione di tali misure annunciato ai sensi del paragrafo 1. I cambiamenti significativi sono notificati al Consiglio generale prima di essere annunciati o entro i 30 giorni successivi al loro annuncio. Ogni anno, ciascun membro fornisce al segretariato una notifica consolidata, comprendente tutti i cambiamenti apportati a leggi, a regolamenti, a dichiarazioni politiche o a pubblici annunci, affinché siano esaminati dai membri. Le notifiche comprendono informazioni esaurienti, per quanto possibile, a livello della linea tariffaria, sul tipo di misure applicate, sui criteri utilizzati per la loro amministrazione, sui prodotti coperti e sui flussi commerciali interessati.

10. A richiesta di un membro, le notifiche possono essere esaminate dal comitato. Detto esame si limita al chiarimento degli specifici problemi sollevati da una notifica o alla valutazione della necessità di una consultazione ai sensi dell'articolo XII, paragrafo 4, lettera a) o dell'articolo XVIII, paragrafo 12, lettera a). I membri che hanno motivo di credere che una misura restrittiva sulle esportazioni applicata da un altro membro sia stata adottata per motivi di bilancia dei pagamenti possono sottoporre la questione all'attenzione del comitato. Il Presidente del comitato richiede informazioni sulla misura in questione e le mette a disposizione di tutti i membri. Fatto salvo il diritto di ogni membro del comitato di chiedere adeguati chiarimenti nel corso delle consultazioni, si possono presentare anticipatamente domande al membro con cui si tengono le consultazioni.

11. Il membro con cui si tengono le consultazioni predispone un documento di base per le consultazioni che, oltre ad ogni altra informazione ritenuta pertinente, dovrebbe comprendere: a) una rassegna della situazione e delle prospettive della bilancia dei pagamenti, ivi compresa un'analisi dei fattori interni ed esterni che incidono sulla situazione della bilancia dei pagamenti e delle misure di politica interna adottate per ripristinare un equilibrio solido e duraturo; b) una descrizione esauriente delle restrizioni applicate per motivi di bilancia dei pagamenti, della loro base giuridica e delle disposizioni prese per ridurne gli effetti protezionistici collaterali; c) le misure adottate successivamente all'ultima consultazione per alleviare le restrizioni sulle importazioni, alla luce delle conclusioni del comitato; d) un piano per l'eliminazione e la progressiva attenuazione delle restrizioni rimanenti. Se del caso, si può fare riferimento alle informazioni fornite in altre notifiche o relazioni presentate all'OMC. Nel quadro delle procedure di consultazione semplificate, il membro con cui si tengono le consultazioni presenta una dichiarazione scritta contenente le informazioni essenziali sugli elementi compresi nel documento di base.

12. Al fine di facilitare le consultazioni nell'ambito del comitato, il segretariato predispone un documento fattuale retrospettivo che tratti i diversi aspetti del piano di consultazioni. Nel caso di paesi in via di sviluppo membri, il documento del segretariato deve includere materiale retrospettivo ed analitico pertinente circa l'influenza dell'ambiente commerciale esterno sulla situazione della bilancia dei pagamenti e sulle previsioni del membro con cui si tengono le consultazioni. Su richiesta di un paese in via si sviluppo membro, i servizi di assistenza tecnica del segretariato coadiuvano nella preparazione dei documenti per le consultazioni.

Conclusione delle consultazioni relative alla bilancia dei pagamenti

13. Il comitato presenta una relazione al Consiglio generale in merito alle proprie consultazioni. Quando si sono utilizzate procedure di consultazione complete, la relazione dovrebbe indicare le conclusioni del comitato rispetto ai diversi elementi del piano di consultazione, nonché i fatti e i motivi su cui si fondano tali conclusioni. Il comitato fa il possibile per incorporare nelle proprie conclusioni proposte di raccomandazioni volte a promuovere l'applicazione dell'articolo XII e dell'articolo XVIII, lettera b), della dichiarazione del 1979 e della presente intesa. Nei casi in cui è stato presentato un calendario per l'abolizione delle misure restrittive adottate per motivi di bilancia dei pagamenti, il Consiglio generale può raccomandare che un membro sia considerato in regola con i sui obblighi previsti dal GATT 1994 a condizione che rispetti detto calendario. Ogniqualvolta il Consiglio generale ha formulato specifiche raccomandazioni, i diritti e gli obblighi dei membri sono valutati alla luce di tali raccomandazioni. In assenza di specifiche proposte di raccomandazione del Consiglio generale, le conclusioni del comitato dovrebbero riportare le diverse opinioni espresse in seno al comitato. Qualora si siano utilizzate le procedure di consultazione semplificate, la relazione deve comprendere una sintesi dei principali elementi discussi in seno al comitato e una decisione sull'eventuale necessità di procedure di consultazione complete.

INTESA SULL'INTERPRETAZIONE DELL'ARTICOLO XXIV DELL'ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE DOGANALI E SUL COMMERCIO 1994

I MEMBRI,

viste le disposizioni dell'articolo XXIV del GATT 1994,

riconoscendo che le unioni doganali e le zone di libero scambio sono notevolmente aumentate di numero e per importanza dall'istituzione del GATT 1947 e coprono attualmente una quota significativa del commercio mondiale;

riconoscendo il contributo all'espansione del commercio mondiale che può derivare da una maggiore integrazione tra le economie delle parti di tali accordi;

riconoscendo altresì che tale contributo aumenta se l'eliminazione dei dazi e degli altri regolamenti commerciali restrittivi tra i territori costituenti si estende a tutti gli scambi, e si riduce se ne vengono esclusi importanti settori commerciali;

ribadendo che lo scopo di tali accordi dovrebbe essere l'agevolazione degli scambi tra i territori costituenti e non la frapposizione di ostacoli agli scambi degli altri membri con i suddetti territori; e che nella loro formazione e nel loro ampliamento le rispettive parti dovrebbero evitare quanto più possibile di creare effetti negativi sugli scambi degli altri membri;

convinti inoltre della necessità di rendere più efficace il ruolo del Consiglio per gli scambi di merci nell'esaminare gli accordi notificati ai sensi dell'articolo XXIV, chiarendone i criteri e le procedure di valutazione degli accordi nuovi o ampliati, e rendendo più trasparenti tutti gli accordi di cui all'articolo XXIV;

riconoscendo la necessità di un'interpretazione comune degli obblighi dei membri derivanti dall'articolo XXIV, paragrafo 12,

CONCORDANO QUANTO SEGUE:

1. Per essere conformi all'articolo XXIV, le unioni doganali, le zone di libero scambio e gli accordi interinali che portano alla formazione di un'unione doganale o di una zona di libero scambio devono soddisfare, tra l'altro, le disposizioni dei paragrafi da 5 a 8 di tale articolo.

Articolo XXIV, paragrafo 5

2. La valutazione ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 5, lettera a) dell'incidenza generale dei dazi e degli altri regolamenti commerciali applicabili prima e dopo la formazione di un'unione doganale si basa, per quanto riguarda i dazi e gli oneri, su una stima complessiva della media ponderata delle aliquote tariffarie e dei dazi doganali riscossi. Detta stima si basa sulle statistiche delle importazioni relative a un periodo rappresentativo precedente fornite dall'unione doganale, a livello di linea tariffaria, per valori e per quantitativi, suddivise per paese OMC d'origine. Il segretariato calcola le medie ponderate delle aliquote tariffarie e dei dazi doganali riscossi con la metodologia utilizzata per la stima delle offerte tariffarie nei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round. A tal fine, i dazi e gli oneri da prendere in considerazione sono le aliquote di dazio applicate. Ai fini della stima complessiva dell'incidenza degli altri regolamenti commerciali per i quali risultano difficili la quantificazione e l'aggregazione, si riconosce che può essere necessario esaminare le singole misure, i singoli regolamenti, i prodotti contemplati, e i flussi commerciali interessati.

3. Salvo casi eccezionali, il ragionevole intervallo di cui all'articolo XXIV, paragrafo 5, lettera c) non dovrebbe eccedere i 10 anni. Nei casi in cui i membri parti di un accordo interinale ritengono che 10 anni siano insufficienti, esse devono fornire al Consiglio per gli scambi di merci una spiegazione esauriente della necessità di un periodo più lungo.

Articolo XXIV, paragrafo 6

4. L'articolo XXIV, paragrafo 6 stabilisce le procedure da seguire quando un membro che forma un'unione doganale intende aumentare un'aliquota di dazio consolidata. A questo proposito, i membri ribadiscono che la procedura specificata nell'articolo XXVIII, sviluppata negli orientamenti adottati il 10 novembre 1980 (BISD 27S/26-28) e nell'intesa sull'interpretazione dell'articolo XXVIII del GATT 1994, dev'essere avviata prima che siano modificate o revocate le concessioni tariffarie alla formazione di un'unione doganale o alla conclusione di un accordo interinale che porta alla formazione di un'unione doganale.

5. I negoziati di cui sopra sono avviati in buona fede al fine di trovare adeguamenti compensativi reciprocamente soddisfacenti. Nel corso di detti negoziati, come prevede l'articolo XXIV, paragrafo 6, si tiene debito conto delle riduzioni dei dazi effettuate dagli altri costituenti dell'unione doganale alla sua formazione rispetto alla stessa linea tariffaria. Qualora tali riduzioni non siano sufficienti a fornire il necessario adeguamento compensativo, l'unione doganale dovrebbe offrire una compensazione, che può prendere la forma di riduzioni dei dazi su altre linee tariffarie. Tale offerta viene presa in considerazione dai membri che hanno diritti di negoziazione nel consolidamento modificato o revocato. Qualora l'adeguamento compensativo rimanga inaccettabile, si devono proseguire i negoziati. Se, nonostante tali tentativi, non si riesce a raggiungere un accordo nei negoziati sugli adeguamenti compensativi svolti ai sensi dell'articolo XXVIII, sviluppato dall'intesa sull'interpretazione dell'articolo XXVIII del GATT 1994, entro un termine ragionevole a decorrere dall'inizio dei negoziati, l'unione doganale è comunque libera di modificare o revocare le concessioni; i membri interessati sono in tal caso liberi di revocare concessioni sostanzialmente equivalenti conformemente all'articolo XXVIII.

6. Il GATT 1994 non impone ai membri che beneficiano di una riduzione dei dazi a seguito della formazione di un'unione doganale o della conclusione di un accordo interinale che porta alla formazione di un'unione doganale alcun obbligo di fornire adeguamenti compensativi ai suoi costituenti.

Esame delle unioni doganali e delle zone di libero scambio

7. Tutte le notifiche effettuate ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 7, lettera a) sono esaminate da un gruppo di lavoro alla luce delle disposizioni pertinenti del GATT 1994 e del paragrafo 1 della presente intesa. Il gruppo di lavoro presenta al Consiglio per gli scambi di merci una relazione sui suoi riscontri al proposito. Il Consiglio per gli scambi di merci può formulare le raccomandazioni ai membri che ritiene opportune.

8. Per quanto riguarda gli accordi interinali, il gruppo di lavoro può formulare nella sua relazione adeguate raccomandazioni sul calendario previsto e sulle misure richieste per portare a termine la formazione dell'unione doganale o della zona di libero scambio. Se necessario, può disporre che l'accordo venga esaminato più a fondo.

9. I membri parti di un accordo interinale notificano i cambiamenti sostanziali apportati al programma di attuazione e al calendario compresi in tale accordo al Consiglio per gli scambi di merci che, a richiesta, esamina tali cambiamenti.

10. Qualora un accordo interinale notificato ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 7, lettera a) non comprenda un programma di attuazione e un calendario, contrariamente a quanto previsto all'articolo XXIV, paragrafo 5, lettera c), il gruppo di lavoro raccomanda nella sua relazione tale programma e tale calendario. Le parti non mantengono né pongono in essere, a seconda dei casi, tale accordo se non sono disposte a modificarlo in conformità con tali raccomandazioni. Si prevede un riesame dell'attuazione delle raccomandazioni.

11. Come previsto dalle parti contraenti del GATT 1947 nelle loro istruzioni al Consiglio del GATT 1947 relative alle relazioni sugli accordi regionali (BISD 18S/38), le unioni doganali e i costituenti di zone di libero scambio presentano periodicamente al Consiglio per gli scambi di merci relazioni sul funzionamento dell'accordo in questione. Qualsiasi significativo cambiamento e/o sviluppo degli accordi va segnalato appena si verifica.

Risoluzione delle controversie

12. Le disposizioni degli articoli XXII e XXIII del GATT 1994, sviluppate e applicate dall'intesa sulla risoluzione delle controversie, possono essere invocate in relazione a qualsiasi questione derivante dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo XXIV relative alle unioni doganali, alle zone di libero scambio o agli accordi interinali che portano alla formazione di un'unione doganale o di una zona di libero scambio.

Articolo XXIV, paragrafo 12

13. Nell'ambito del GATT 1994, ciascun membro è pienamente responsbile del rispetto delle disposizioni del GATT 1994 e adotta le misure cui può ragionevolmente ricorrere per garantire tale rispetto da parte delle amministrazioni e delle autorità regionali e locali sul suo territorio.

14. Le disposizioni degli articoli XXII e XXIII del GATT 1994, sviluppate e applicate dall'intesa sulla risoluzione delle controversie, possono essere invocate in relazione alle misure che incidono sul suo rispetto adottate dalle amministrazioni o autorità regionali o locali sul territorio di un membro. Quando l'organo di conciliazione ha deliberato che una disposizione del GATT 1994 non è stata osservata, il membro responsabile adotta le misure cui può ragionevolmente ricorrere per garantirne il rispetto. Nei casi in cui non è stato possibile garantire tale rispetto, si applicano le disposizioni relative alla compensazione e alla sospensione delle concessioni o degli altri obblighi.

15. Ciascun membro si impegna a considerare favorevolmente le osservazioni proposte da un altro membro in relazione alle misure che incidono sul funzionamento del GATT 1994 prese nel territorio del primo membro e ad offrire adeguate occasioni di consultazione in proposito.

INTESA RELATIVA ALLE DEROGHE AGLI OBBLIGHI PREVISTI DALL'ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE DOGANALI E SUL COMMERCIO 1994

I MEMBRI CONCORDANO QUANTO SEGUE:

1. Una richiesta di deroga o di proroga di una deroga già in essere descrive le misure che il membro intende adottare, gli specifici obiettivi politici che il membro si prefigge e i motivi che gli impediscono di conseguirli con misure compatibili con i suoi obblighi derivanti dal GATT 1994.

2. Qualsiasi deroga in essere alla data di entrata in vigore dell'accordo OMC scade, a meno che non sia stata prorogata conformemente alle procedure di cui sopra e a quelle dell'articolo IX dell'accordo OMC, alla data prevista per la sua scadenza o, se tale data è precedente, a due anni dalla data di entrata in vigore dell'accordo OMC.

3. Qualsiasi membro che ritenga che un beneficio che gli deriva dal GATT 1994 viene annullato o ridotto a causa

a) del mancato rispetto, da parte del membro cui è stata concessa una deroga, delle modalità e delle condizioni della deroga, o

b) dell'applicazione di una misura compatibile con le modalità e le condizioni di una deroga

può invocare le disposizioni dell'articolo XXIII del GATT 1994, sviluppate e applicate dall'intesa sulla risoluzione delle controversie.

INTESA SULL'INTERPRETAZIONE DELL'ARTICOLO XXVIII DELL'ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE DOGANALI E SUL COMMERCIO 1994

I MEMBRI CONCORDANO QUANTO SEGUE:

1. Ai fini della modifica o della revoca di una concessione, si considera che il membro che ha la più alta percentuale di esportazioni interessate da quella concessione (vale a dire di esportazioni del prodotto in questione verso il mercato del membro che modifica o revoca la concessione) rispetto al totale delle sue esportazioni abbia un interesse in quanto fornitore principale, a meno che non abbia già un diritto in quanto negoziatore originale o un interesse in quanto fornitore principale ai sensi dell'articolo XXVIII, paragrafo 1. Si concorda tuttavia che il presente paragrafo sarà riesaminato dal Consiglio per gli scambi di merci cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo OMC per stabilire se il presente criterio ha funzionato in modo soddisfacente nel garantire una ridistribuzione dei diritti di negoziazione a favore dei membri esportatori di piccole e medie dimensioni. In caso contrario, si valuterà l'opportunità di eventuali miglioramenti, ivi compresa, a condizione che siano disponibili dati adeguati, l'adozione di un criterio basato sulla percentuale di esportazioni interessata dalla concessione rispetto alle esportazioni del prodotto in questione verso tutti i mercati.

2. Qualora un membro ritenga di avere un interesse in quanto fornitore principale ai sensi del paragrafo 1, esso dovrebbe comunicare la sua richiesta per iscritto, giustificandola con elementi di prova, al membro che intende modificare o revocare una concessione, e informarne al tempo stesso il segretariato. In questi casi si applica il paragrafo 4 delle «Procedure di negoziazione ai sensi dell'articolo XXVIII» adottate il 10 novembre 1980 (BISD 27S/26-28).

3. Nel determinare quali membri hanno un interesse in quanto fornitori principali (ai sensi del paragrafo 1 della presente intesa o ai sensi dell'articolo XXVIII, paragrafo 1) o un interesse sostanziale, si prendono in considerazione solo gli scambi del prodotto interessato avvenuti sulla base della clausola della nazione più favorita (NPF). Tuttavia si prendono in considerazione anche gli scambi del prodotto interessato avvenuti nell'ambito di preferenze non contrattuali se essi hanno cessato di beneficiare di tale trattamento preferenziale, assumendo pertanto carattere di scambi NPF, al momento della negoziazione della modifica o della revoca della concessione, o lo faranno entro la conclusione dei negoziati.

4. Quando viene modificata o revocata una concessione tariffaria relativa a un prodotto nuovo (vale a dire a un prodotto per il quale non siano disponibili statistiche commerciali triennali) si considera che il membro cui spettano i diritti in quanto negoziatore originale relativi alla linea tariffaria sotto la quale il prodotto è o era precedentemente classificato abbia un diritto in quanto negoziatore originale sulla concessione in questione. Per determinare l'interesse in quanto fornitore principale e l'interesse sostanziale e per il calcolo della compensazione si tiene conto, tra l'altro, della capacità produttiva e degli investimenti relativi al prodotto interessato nel membro esportatore e delle stime di crescita delle esportazioni, nonché delle previsioni sulla domanda del prodotto nel membro importatore. Ai fini del presente paragrafo, l'espressione «prodotto nuovo» si intende come comprensiva di una voce tariffaria creata tramite scomposizione di una linea tariffaria esistente.

5. Qualora un membro ritenga di avere un interesse in quanto fornitore principale ai sensi del paragrafo 4, esso dovrebbe comunicare la sua richiesta per iscritto, giustificandola con elementi di prova, al membro che intende modificare o revocare una concessione, e informarne al tempo stesso il segretariato. In questi casi si applica il paragrafo 4 delle «Procedure di negoziazione ai sensi dell'articolo XXVIII» sopra citate.

6. Quando una concessione tariffaria illimitata è sostuita da un contingente tariffario, l'ammontare della compensazione fornita dovrebbe essere superiore all'ammontare degli scambi effettivamente interessati dalla modifica della concessione. Il calcolo della compensazione dovrebbe basarsi sulla differenza tra gli scambi prevedibili per il futuro e il livello del contingente. Resta inteso che il calcolo degli scambi prevedibili per il futuro dovrebbe basarsi sul più elevato dei due valori seguenti:

a) la media annuale degli scambi nell'ultimo triennio rappresentativo aumentata del tasso di crescita medio annuale delle importazioni dello stesso periodo, o, se tale percentuale è più elevata, del 10 %;

b) gli scambi dell'ultimo anno aumentati del 10 %.

In nessun caso la compensazione richiesta a un membro può superare quella che comporterebbe la revoca completa della concessione.

7. A ogni membro che abbia un interesse in quanto fornitore principale, ai sensi del paragrafo 1 della presente intesa o dell'articolo XXVIII, paragrafo 1, in relazione a una concessione modificata o revocata si riconosce un diritto in quanto negoziatore originale nelle concessioni compensative, a meno che i membri interessati non concordino un'altra forma di compensazione.

PROTOCOLLO DI MARRAKECH dell'accordo generale sulle tariffe doganali sul commercio 1994

I MEMBRI,

avendo condotto negoziati nell'ambito del GATT 1947, conformemente alla dichiarazione dei ministri sull'Uruguay Round,

CONCORDANO QUANTO SEGUE:

1. L'elenco relativo a un membro allegato al presente protocollo diventa l'elenco del GATT 1994 relativo a quel membro il giorno in cui l'accordo OMC entra in vigore per quel membro. Gli elenchi presentati in conformità della decisione dei ministri sulle misure a favore dei paesi meno avanzati si considerano allegati al presente protocollo.

2. Salvo diverse indicazioni nell'elenco di un membro, le riduzioni tariffarie concordate da ciascun membro sono introdotte attraverso cinque riduzioni identiche delle aliquote, la prima delle quali diviene applicabile alla data di entrata in vigore dell'accordo OMC. Ogni riduzione successiva diventa applicabile il 1o gennaio di ciascuno degli anni seguenti, e l'aliquota finale diventa applicabile entro quattro anni dalla data di entrata in vigore dell'accordo OMC, salvo diverse indicazioni nell'elenco di quel membro. Salvo diverse indicazioni nel suo elenco, un membro che accetta l'accordo OMC successivamente alla sua entrata in vigore rende applicabili, alla data in cui l'accordo entra in vigore per quel membro, tutte le riduzioni di aliquota già avvenute nonché le riduzioni che ai sensi della frase precedente esso sarebbe stato tenuto a rendere applicabili il 1o gennaio seguente, e rende applicabili tutte le riduzioni di aliquota rimanenti secondo il calendario specificato nella frase precedente. In ogni fase, l'aliquota ridotta dovrebbe essere arrotondata alla prima cifra decimale. Per i prodotti agricoli, definiti ai sensi dell'articolo 2 dell'accordo sull'agricoltura, l'introduzione progressiva delle riduzioni avviene come specificato nelle relative parti degli elenchi.

3. A richiesta, l'attuazione delle concessioni e degli impegni contenuti negli elenchi allegati al presente protocollo è soggetta ad esame multilaterale da parte dei membri, fatti salvi i diritti e gli obblighi dei membri derivanti dagli accordi figuranti all'allegato 1A dell'accordo OMC.

4. Dopo che l'elenco relativo a un membro allegato al presente protocollo è diventato un elenco del GATT 1994 conformemente alle disposizioni del paragrafo 1, il suddetto membro è libero di sospendere o revocare in qualsiasi momento, in tutto o in parte, la concessione contenuta in tale elenco relativa a ogni prodotto il cui principale fornitore sia qualsiasi altro partecipante all'Uruguay Round il cui elenco non è ancora diventato un elenco del GATT 1994. Tale misura, tuttavia, può essere presa solo dopo aver dato preavviso scritto al Consiglio per gli scambi di merci di tale sospensione o revoca di una concessione e dopo che si sono tenute consultazioni, a richiesta, con qualsiasi membro il cui elenco relativo al prodotto in questione sia diventato un elenco del GATT 1994 e che abbia un interesse sostanziale nei confronti del prodotto in questione. Qualsiasi concessione in tal modo sospesa o revocata si applica a decorrere dal giorno in cui l'elenco del membro che ha l'interesse in quanto fornitore principale diventa un elenco del GATT 1994.

5. a) Fatte salve le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2 dell'accordo sull'agricoltura, ai fini dei riferimenti contenuti nell'articolo II, paragrafo 1, lettere b) e c) del GATT 1994 alla data di tale accordo, la data applicabile per quanto riguarda ciascun prodotto oggetto di una concessione prevista in un elenco di concessioni allegato al presente protocollo è la data del presente protocollo.

b) Ai fini del riferimento fatto nell'articolo II, paragrafo 6, lettera a) del GATT 1994 alla data di tale accordo, la data applicabile per quanto riguarda un elenco di concessioni allegato al presente protocollo è la data del presente protocollo.

6. In caso di modifica o di revoca di concessioni relative a misure non tariffarie contenute nella parte III degli elenchi, si applicano le disposizioni dell'articolo XXVIII del GATT 1994 e le «Procedure di negoziato ai sensi dell'articolo XXVIII» adottato il 10 novembre 1980 (BISD 27S/26-28) Tale eventualità lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi dei membri derivanti dal GATT 1994.

7. In ciascun caso in cui un elenco allegato al presente protocollo si traduca, per qualsiasi prodotto, in un trattamento meno favorevole di quello previsto per tale prodotto negli elenchi del GATT 1947, prima che entri in vigore l'accordo OMC, si ritiene che il membro cui si riferisce l'elenco abbia preso le adeguate iniziative che sarebbero state altrimenti necessarie ai sensi delle disposizioni pertinenti dell'articolo XXVIII del GATT 1947 o 1994. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano unicamente all'Egitto, al Perù, al Sudafrica e all'Uruguay.

8. Gli elenchi allegati al presente protocollo fanno fede in lingua inglese, francese o spagnola, così come è specificato in ciascun elenco.

9. La data del presente protocollo è il 15 aprile 1994.

[Gli elenchi concordati dai partecipanti saranno allegati al protocollo di Marrakech nella copia dell'accordo OMC destinata al trattato].

(1) Le deroghe oggetto di questa disposizione sono elencate nella nota 7 alle pagine 11 e 12, della parte II del documento MTN/FA del 15 dicembre 1993 e nel documento MTN/FA/Corr.6 del 21 marzo 1994. In occasione della sua prima sessione, la Conferenza dei ministri stabilirà un elenco aggiornato delle deroghe oggetto di questa disposizione, aggiungendo le eventuali deroghe concesse ai sensi del GATT 1947 dopo il 15 dicembre 1993 e prima della data di entrata in vigore dell'accordo OMC ed eliminando le deroghe scadute prima di tale data.

(2) Le attività di questo gruppo di lavoro sono coordinate con quelle del gruppo di lavoro di cui alla Sezione III della decisione dei ministri sulle procedure di notifica adottata il 15 aprile 1994.

(3) Nessun elemento della presente intesa intende modificare i diritti e gli obblighi dei membri previsti dall'articolo XII e dall'articolo XVIII, lettera B del GATT 1994. Le disposizioni degli articoli XXII e XXIII del GATT 1994 sviluppate e applicate dall'intesa sulla risoluzione delle controversie possono essere invocate in relazione a qualsiasi questione derivante dall'applicazione di misure restrittive all'importazione adottate per motivi di bilancia dei pagamenti.

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