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Document 11997M034

Trattato sull'Unione europea (versione consolidata)
Titolo VI: Disposizioni sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale
Articolo 34
Articolo K.6 - Trattato UE (Maastricht 1992)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/teu_1997/art_34/oj

11997M034

Trattato sull'Unione europea (versione consolidata) - Titolo VI: Disposizioni sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - Articolo 34 - Articolo K.6 - Trattato UE (Maastricht 1992)

Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0164 - versione consolidata
gazzetta ufficiale n. C 191 del 29/07/1992 pag. 0062


Trattato sull'Unione europea (versione consolidata)

Articolo 34

1. Nei settori di cui al presente titolo, gli Stati membri si informano e si consultano reciprocamente, in seno al Consiglio, per coordinare la loro azione; essi instaurano a tal fine una collaborazione tra i servizi competenti delle loro amministrazioni.

2. Il Consiglio adotta misure e promuove, nella forma e secondo le procedure appropriate di cui al presente titolo, la cooperazione finalizzata al conseguimento degli obiettivi dell'Unione. A questo scopo, deliberando all'unanimità, su iniziativa di uno Stato membro o della Commissione, il Consiglio può:

a) adottare posizioni comuni che definiscono l'orientamento dell'Unione in merito a una questione specifica;

b) adottare decisioni-quadro per il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Le decisioni-quadro sono vincolanti per gli Stati membri quanto al risultato da ottenere, salva restando la competenza delle autorità nazionali in merito alla forma e ai mezzi. Esse non hanno efficacia diretta;

c) adottare decisioni aventi qualsiasi altro scopo coerente con gli obiettivi del presente titolo, escluso qualsiasi ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Queste decisioni sono vincolanti e non hanno efficacia diretta. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, adotta le misure necessarie per l'attuazione di tali decisioni a livello dell'Unione;

d) stabilire convenzioni di cui raccomanda l'adozione agli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali. Gli Stati membri avviano le procedure applicabili entro un termine stabilito dal Consiglio.

Salvo disposizioni contrarie da esse previste, le convenzioni, una volta adottate da almeno la metà degli Stati membri, entrano in vigore per detti Stati membri. Le relative misure di applicazione sono adottate in seno al Consiglio a maggioranza dei due terzi delle Parti contraenti.

3. Qualora le deliberazioni del Consiglio richiedano la maggioranza qualificata, ai voti dei membri è attribuita la ponderazione prevista all'articolo 205, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea e le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 62 voti favorevoli, espressi da almeno 10 membri.

4. Per le questioni procedurali il Consiglio delibera a maggioranza dei suoi membri.

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