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Document 32011D0862
2011/862/EU: Commission Implementing Decision of 19 December 2011 approving certain amended programmes for the eradication and monitoring of animal diseases and zoonoses for the year 2011 and amending Decision 2010/712/EU as regards the financial contribution by the Union for programmes approved by that Decision (notified under document C(2011) 9478)
2011/862/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 19 dicembre 2011 , che approva taluni programmi modificati di eradicazione e di sorveglianza delle malattie degli animali e delle zoonosi per il 2011 e che modifica la decisione 2010/712/UE per quanto riguarda il contributo finanziario dell’Unione ai programmi approvati con tale decisione [notificata con il numero C(2011) 9478]
2011/862/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 19 dicembre 2011 , che approva taluni programmi modificati di eradicazione e di sorveglianza delle malattie degli animali e delle zoonosi per il 2011 e che modifica la decisione 2010/712/UE per quanto riguarda il contributo finanziario dell’Unione ai programmi approvati con tale decisione [notificata con il numero C(2011) 9478]
GU L 338 del 21.12.2011, p. 64–69
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
21.12.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 338/64 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2011
che approva taluni programmi modificati di eradicazione e di sorveglianza delle malattie degli animali e delle zoonosi per il 2011 e che modifica la decisione 2010/712/UE per quanto riguarda il contributo finanziario dell’Unione ai programmi approvati con tale decisione
[notificata con il numero C(2011) 9478]
(2011/862/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la decisione 2009/470/CE (1) del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario, in particolare l’articolo 27, paragrafi 5 e 6, e l’articolo 28, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2009/470/CE stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria dell’Unione a programmi di eradicazione, lotta e sorveglianza delle malattie animali e delle zoonosi. |
(2) |
La decisione 2008/341/CE (2) della Commissione, del 25 aprile 2008, che fissa i criteri comunitari applicabili ai programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi a talune malattie degli animali e zoonosi, dispone che per essere approvati a titolo dell’azione di cui all’articolo 27, paragrafo 1, della decisione 2009/470/CE, i programmi di eradicazione, lotta e sorveglianza delle malattie degli animali e delle zoonosi figuranti nell’allegato di tale decisione, presentati dagli Stati membri alla Commissione, devono rispettare almeno i criteri fissati nell’allegato della decisione 2008/341/CE. |
(3) |
La decisione 2010/712/UE (3) della Commissione, del 23 novembre 2010, recante approvazione dei programmi annuali e pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza di talune malattie animali e zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2011 e gli anni successivi, nonché del contributo finanziario dell’Unione a detti programmi, approva taluni programmi nazionali e fissa la percentuale e l’importo massimo del contributo finanziario dell’Unione per ciascun programma presentato dagli Stati membri. |
(4) |
La Commissione ha esaminato le relazioni presentate dagli Stati membri sulle spese relative a tali programmi. Dall’analisi di tali relazioni emerge che alcuni Stati membri non utilizzeranno interamente gli stanziamenti ad essi assegnati per l’anno 2011, mentre altri sosterranno spese superiori rispetto all’importo concesso. |
(5) |
Alcuni Stati membri hanno informato la Commissione che, nell’attuale situazione finanziaria, è necessario un sostegno supplementare per compensare i proprietari di animali abbattuti e per altre misure finanziate al 50 % per garantire la continuità dei programmi veterinari cofinanziati dall’UE e quindi per mantenere la tendenza positiva registrata per diverse malattie. |
(6) |
La Commissione ha esaminato le richieste di un aumento del livello di finanziamento tenendo conto della situazione veterinaria e della disponibilità di fondi dell’esercizio in corso e ritiene opportuno concedere un ulteriore sostegno portando il livello di finanziamento per le misure ammissibili dal 50 % al 60 %. |
(7) |
Occorre pertanto adeguare il contributo finanziario dell’Unione concesso a una serie di programmi nazionali. I fondi per i programmi nazionali che non utilizzano interamente il loro stanziamento vanno riassegnati a quelli che probabilmente avranno spese superiori. La riassegnazione dovrà basarsi sui dati più recenti relativi alle spese effettivamente sostenute dagli Stati membri interessati. |
(8) |
Inoltre, il Portogallo ha presentato un programma modificato di eradicazione della brucellosi bovina, la Lettonia ha presentato un programma modificato per la lotta alla salmonellosi, la Romania e la Slovacchia hanno presentato programmi modificati di lotta e sorveglianza della peste suina classica, la Danimarca ha presentato un programma modificato di sorveglianza dell’influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici, il Belgio, la Repubblica ceca, la Danimarca, la Germania, l’Estonia, l’Irlanda, la Spagna, la Francia, l’Italia, Cipro, la Lettonia, il Lussemburgo, l’Ungheria, i Paesi Bassi, l’Austria, la Polonia, il Portogallo, la Slovenia, la Slovacchia, la Finlandia, la Svezia e il Regno Unito hanno presentato programmi modificati per le encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE), l’encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e la scrapie, e la Romania, la Slovenia e la Finlandia hanno presentato programmi modificati di eradicazione della rabbia. |
(9) |
La Commissione ha esaminato questi programmi modificati sotto il profilo veterinario e finanziario. Essi sono risultati conformi alla pertinente normativa veterinaria dell’Unione, in particolare ai criteri stabiliti nell’allegato della decisione 2008/341/CE. È pertanto opportuno approvare questi programmi modificati. |
(10) |
Occorre quindi modificare di conseguenza la decisione 2010/712/UE. |
(11) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Approvazione del programma modificato di eradicazione della brucellosi bovina presentato dal Portogallo
Il programma modificato per la brucellosi bovina presentato dal Portogallo il 12 aprile 2011 è approvato per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011.
Articolo 2
Approvazione dei programmi modificati per la salmonellosi (salmonella zoonotica) in gruppi da riproduzione, ovaioli e da carne di Gallus gallus e in gruppi di tacchini (Meleagris gallopavo) presentati dal Belgio e dalla Lettonia
I seguenti programmi modificati per il controllo di taluni tipi di salmonella zoonotica in gruppi da riproduzione, ovaioli e da carne di Gallus gallus e in gruppi di tacchini (Meleagris gallopavo) sono approvati per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011:
a) |
il programma presentato dal Belgio il 26 luglio 2011; |
b) |
il programma presentato dalla Lettonia l’8 marzo 2011. |
Articolo 3
Approvazione dei programmi modificati per la peste suina classica presentati dalla Romania e dalla Slovacchia
I seguenti programmi modificati di lotta e sorveglianza della peste suina classica sono approvati per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011:
a) |
il programma presentato dalla Romania il 7 ottobre 2011; |
b) |
il programma presentato dalla Slovacchia il 21 novembre 2011. |
Articolo 4
Approvazione del programma modificato di sorveglianza dell’influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici presentato dalla Danimarca
Il programma modificato di sorveglianza dell’influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici presentato dalla Danimarca il 4 marzo 2011 è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011.
Articolo 5
Approvazione dei programmi modificati per le encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE), l’encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e la scrapie presentati da taluni Stati membri
I seguenti programmi modificati di sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE), dell’encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e della scrapie sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011:
a) |
il programma presentato dal Belgio il 15 giugno 2011; |
b) |
il programma presentato dalla Repubblica ceca il 17 giugno 2011; |
c) |
il programma presentato dalla Danimarca l’8 giugno 2011; |
d) |
il programma presentato dalla Germania il 14 giugno 2011; |
e) |
il programma presentato dall’Estonia il 27 giugno 2011; |
f) |
il programma presentato dall’Irlanda il 29 giugno 2011; |
g) |
il programma presentato dalla Spagna il 1o luglio 2011; |
h) |
il programma presentato dalla Francia il 13 luglio 2011; |
i) |
il programma presentato dall’Italia il 22 giugno 2011; |
j) |
il programma presentato da Cipro il 30 giugno 2011; |
k) |
il programma presentato dalla Lettonia il 28 giugno 2011; |
l) |
il programma presentato dal Lussemburgo il 24 giugno 2011; |
m) |
il programma presentato dall’Ungheria il 29 giugno 2011; |
n) |
il programma presentato dai Paesi Bassi il 30 giugno 2011; |
o) |
il programma presentato dall’Austria il 29 giugno 2011; |
p) |
il programma presentato dalla Polonia il 28 giugno 2011; |
q) |
il programma presentato dal Portogallo il 29 giugno 2011; |
r) |
il programma presentato dalla Slovenia l’8 giugno 2011; |
s) |
il programma presentato dalla Slovacchia il 30 giugno 2011; |
t) |
il programma presentato dalla Finlandia il 22 giugno 2011; |
u) |
il programma presentato dalla Svezia il 20 giugno 2011; |
v) |
il programma presentato dal Regno Unito il 28 giugno 2011. |
Articolo 6
Approvazione dei programmi modificati per la rabbia presentati dalla Romania e dalla Finlandia
I seguenti programmi modificati per la rabbia sono approvati per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011:
a) |
il programma presentato dalla Romania il 23 settembre 2011; |
b) |
il programma presentato dalla Finlandia il 15 settembre 2011. |
Articolo 7
Approvazione del programma pluriennale modificato per la rabbia presentato dalla Slovenia
Il programma pluriennale modificato per la rabbia presentato dalla Slovenia il 16 settembre 2011 è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2012.
Articolo 8
Modifiche alla decisione 2010/712/UE
La decisione 2010/712/UE è così modificata:
1) |
l’articolo 1 è così modificato:
|
2) |
l’articolo 2 è così modificato:
|
3) |
l’articolo 3 è così modificato:
|
4) |
l’articolo 4 è così modificato:
|
5) |
l’articolo 5 è così modificato:
|
6) |
l’articolo 6 è così modificato:
|
7) |
l’articolo 8 è così modificato:
|
8) |
l’articolo 9 è così modificato:
|
9) |
all’articolo 10, il paragrafo 2, lettera c) è così modificato:
|
10) |
all’articolo 10, paragrafo 4, «paragrafi 2 e 3» è sostituito da «paragrafo 2, lettere a) e b), e paragrafo 3»; |
11) |
all’articolo 11, il paragrafo 5, lettera c) è così modificato:
|
12) |
all’articolo 11, paragrafo 7, «paragrafi 5 e 6» è sostituito da «paragrafo 5, lettere a) e b), e paragrafo 6». |
Articolo 9
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2011
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
(1) GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.
(2) GU L 115 del 29.4.2008, pag. 44.
(3) GU L 309 del 25.11.2010, pag. 18.