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Document 32011D0862

2011/862/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 19 dicembre 2011 , che approva taluni programmi modificati di eradicazione e di sorveglianza delle malattie degli animali e delle zoonosi per il 2011 e che modifica la decisione 2010/712/UE per quanto riguarda il contributo finanziario dell’Unione ai programmi approvati con tale decisione [notificata con il numero C(2011) 9478]

GU L 338 del 21.12.2011, p. 64–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/862/oj

21.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 338/64


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2011

che approva taluni programmi modificati di eradicazione e di sorveglianza delle malattie degli animali e delle zoonosi per il 2011 e che modifica la decisione 2010/712/UE per quanto riguarda il contributo finanziario dell’Unione ai programmi approvati con tale decisione

[notificata con il numero C(2011) 9478]

(2011/862/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione 2009/470/CE (1) del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario, in particolare l’articolo 27, paragrafi 5 e 6, e l’articolo 28, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2009/470/CE stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria dell’Unione a programmi di eradicazione, lotta e sorveglianza delle malattie animali e delle zoonosi.

(2)

La decisione 2008/341/CE (2) della Commissione, del 25 aprile 2008, che fissa i criteri comunitari applicabili ai programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi a talune malattie degli animali e zoonosi, dispone che per essere approvati a titolo dell’azione di cui all’articolo 27, paragrafo 1, della decisione 2009/470/CE, i programmi di eradicazione, lotta e sorveglianza delle malattie degli animali e delle zoonosi figuranti nell’allegato di tale decisione, presentati dagli Stati membri alla Commissione, devono rispettare almeno i criteri fissati nell’allegato della decisione 2008/341/CE.

(3)

La decisione 2010/712/UE (3) della Commissione, del 23 novembre 2010, recante approvazione dei programmi annuali e pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza di talune malattie animali e zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2011 e gli anni successivi, nonché del contributo finanziario dell’Unione a detti programmi, approva taluni programmi nazionali e fissa la percentuale e l’importo massimo del contributo finanziario dell’Unione per ciascun programma presentato dagli Stati membri.

(4)

La Commissione ha esaminato le relazioni presentate dagli Stati membri sulle spese relative a tali programmi. Dall’analisi di tali relazioni emerge che alcuni Stati membri non utilizzeranno interamente gli stanziamenti ad essi assegnati per l’anno 2011, mentre altri sosterranno spese superiori rispetto all’importo concesso.

(5)

Alcuni Stati membri hanno informato la Commissione che, nell’attuale situazione finanziaria, è necessario un sostegno supplementare per compensare i proprietari di animali abbattuti e per altre misure finanziate al 50 % per garantire la continuità dei programmi veterinari cofinanziati dall’UE e quindi per mantenere la tendenza positiva registrata per diverse malattie.

(6)

La Commissione ha esaminato le richieste di un aumento del livello di finanziamento tenendo conto della situazione veterinaria e della disponibilità di fondi dell’esercizio in corso e ritiene opportuno concedere un ulteriore sostegno portando il livello di finanziamento per le misure ammissibili dal 50 % al 60 %.

(7)

Occorre pertanto adeguare il contributo finanziario dell’Unione concesso a una serie di programmi nazionali. I fondi per i programmi nazionali che non utilizzano interamente il loro stanziamento vanno riassegnati a quelli che probabilmente avranno spese superiori. La riassegnazione dovrà basarsi sui dati più recenti relativi alle spese effettivamente sostenute dagli Stati membri interessati.

(8)

Inoltre, il Portogallo ha presentato un programma modificato di eradicazione della brucellosi bovina, la Lettonia ha presentato un programma modificato per la lotta alla salmonellosi, la Romania e la Slovacchia hanno presentato programmi modificati di lotta e sorveglianza della peste suina classica, la Danimarca ha presentato un programma modificato di sorveglianza dell’influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici, il Belgio, la Repubblica ceca, la Danimarca, la Germania, l’Estonia, l’Irlanda, la Spagna, la Francia, l’Italia, Cipro, la Lettonia, il Lussemburgo, l’Ungheria, i Paesi Bassi, l’Austria, la Polonia, il Portogallo, la Slovenia, la Slovacchia, la Finlandia, la Svezia e il Regno Unito hanno presentato programmi modificati per le encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE), l’encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e la scrapie, e la Romania, la Slovenia e la Finlandia hanno presentato programmi modificati di eradicazione della rabbia.

(9)

La Commissione ha esaminato questi programmi modificati sotto il profilo veterinario e finanziario. Essi sono risultati conformi alla pertinente normativa veterinaria dell’Unione, in particolare ai criteri stabiliti nell’allegato della decisione 2008/341/CE. È pertanto opportuno approvare questi programmi modificati.

(10)

Occorre quindi modificare di conseguenza la decisione 2010/712/UE.

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Approvazione del programma modificato di eradicazione della brucellosi bovina presentato dal Portogallo

Il programma modificato per la brucellosi bovina presentato dal Portogallo il 12 aprile 2011 è approvato per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011.

Articolo 2

Approvazione dei programmi modificati per la salmonellosi (salmonella zoonotica) in gruppi da riproduzione, ovaioli e da carne di Gallus gallus e in gruppi di tacchini (Meleagris gallopavo) presentati dal Belgio e dalla Lettonia

I seguenti programmi modificati per il controllo di taluni tipi di salmonella zoonotica in gruppi da riproduzione, ovaioli e da carne di Gallus gallus e in gruppi di tacchini (Meleagris gallopavo) sono approvati per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011:

a)

il programma presentato dal Belgio il 26 luglio 2011;

b)

il programma presentato dalla Lettonia l’8 marzo 2011.

Articolo 3

Approvazione dei programmi modificati per la peste suina classica presentati dalla Romania e dalla Slovacchia

I seguenti programmi modificati di lotta e sorveglianza della peste suina classica sono approvati per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011:

a)

il programma presentato dalla Romania il 7 ottobre 2011;

b)

il programma presentato dalla Slovacchia il 21 novembre 2011.

Articolo 4

Approvazione del programma modificato di sorveglianza dell’influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici presentato dalla Danimarca

Il programma modificato di sorveglianza dell’influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici presentato dalla Danimarca il 4 marzo 2011 è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011.

Articolo 5

Approvazione dei programmi modificati per le encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE), l’encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e la scrapie presentati da taluni Stati membri

I seguenti programmi modificati di sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE), dell’encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e della scrapie sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011:

a)

il programma presentato dal Belgio il 15 giugno 2011;

b)

il programma presentato dalla Repubblica ceca il 17 giugno 2011;

c)

il programma presentato dalla Danimarca l’8 giugno 2011;

d)

il programma presentato dalla Germania il 14 giugno 2011;

e)

il programma presentato dall’Estonia il 27 giugno 2011;

f)

il programma presentato dall’Irlanda il 29 giugno 2011;

g)

il programma presentato dalla Spagna il 1o luglio 2011;

h)

il programma presentato dalla Francia il 13 luglio 2011;

i)

il programma presentato dall’Italia il 22 giugno 2011;

j)

il programma presentato da Cipro il 30 giugno 2011;

k)

il programma presentato dalla Lettonia il 28 giugno 2011;

l)

il programma presentato dal Lussemburgo il 24 giugno 2011;

m)

il programma presentato dall’Ungheria il 29 giugno 2011;

n)

il programma presentato dai Paesi Bassi il 30 giugno 2011;

o)

il programma presentato dall’Austria il 29 giugno 2011;

p)

il programma presentato dalla Polonia il 28 giugno 2011;

q)

il programma presentato dal Portogallo il 29 giugno 2011;

r)

il programma presentato dalla Slovenia l’8 giugno 2011;

s)

il programma presentato dalla Slovacchia il 30 giugno 2011;

t)

il programma presentato dalla Finlandia il 22 giugno 2011;

u)

il programma presentato dalla Svezia il 20 giugno 2011;

v)

il programma presentato dal Regno Unito il 28 giugno 2011.

Articolo 6

Approvazione dei programmi modificati per la rabbia presentati dalla Romania e dalla Finlandia

I seguenti programmi modificati per la rabbia sono approvati per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011:

a)

il programma presentato dalla Romania il 23 settembre 2011;

b)

il programma presentato dalla Finlandia il 15 settembre 2011.

Articolo 7

Approvazione del programma pluriennale modificato per la rabbia presentato dalla Slovenia

Il programma pluriennale modificato per la rabbia presentato dalla Slovenia il 16 settembre 2011 è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2012.

Articolo 8

Modifiche alla decisione 2010/712/UE

La decisione 2010/712/UE è così modificata:

1)

l’articolo 1 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, lettera b), «50 %» è sostituito da «60 %»;

b)

il paragrafo 2, lettera c) è sostituito dal seguente:

«c)

non supera i seguenti importi:

i)

4 600 000 EUR per la Spagna;

ii)

3 000 000 EUR per l’Italia;

iii)

90 000 EUR per Cipro;

iv)

1 040 000 EUR per il Portogallo,

v)

1 350 000 EUR per il Regno Unito.»;

c)

al paragrafo 3, le lettere da a) a d) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

:

test del rosa bengala

:

0,24 EUR per test;

b)

:

test SAT

:

0,24 EUR per test;

c)

:

test di fissazione del complemento

:

0,48 EUR per test;

d)

:

test ELISA

:

1,2 EUR per test.»;

2)

l’articolo 2 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, lettera b), «50 %» è sostituito da «60 %»;

b)

il paragrafo 2, lettera c) è sostituito dal seguente:

«c)

non supera i seguenti importi:

i)

16 000 000 EUR per l’Irlanda,

ii)

18 500 000 EUR per la Spagna,

iii)

5 500 000 EUR per l’Italia;

iv)

1 440 000 EUR per il Portogallo;

v)

26 500 000 EUR per il Regno Unito.»;

c)

al paragrafo 3, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

:

test tubercolinico

:

2,4 EUR per test;

b)

:

test del gamma interferone

:

6 EUR per test»;

3)

l’articolo 3 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, lettera b), «50 %» è sostituito da «60 %»;

b)

il paragrafo 2, lettera c) è sostituito dal seguente:

«c)

non supera i seguenti importi:

i)

160 000 EUR per la Grecia;

ii)

9 200 000 EUR per la Spagna;

iii)

4 200 000 EUR per l’Italia;

iv)

85 000 EUR per Cipro;

v)

2 260 000 EUR per il Portogallo.»;

c)

al paragrafo 3, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

:

test del rosa bengala

:

0,24 EUR per test;

b)

:

test di fissazione del complemento

:

0,48 EUR per test»;

4)

l’articolo 4 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, lettera b), «50 %» è sostituito da «60 %»;

b)

il paragrafo 2, lettera c) è sostituito dal seguente:

«c)

non supera i seguenti importi:

i)

420 000 EUR per il Belgio;

ii)

10 000 EUR per la Bulgaria;

iii)

1 700 000 EUR per la Repubblica ceca;

iv)

0 EUR per la Danimarca;

v)

400 000 EUR per la Germania;

vi)

10 000 EUR per l’Estonia;

vii)

10 000 EUR per l’Irlanda;

viii)

100 000 EUR per la Grecia;

ix)

5 200 000 EUR per la Spagna;

x)

3 000 000 EUR per la Francia;

xi)

300 000 EUR per l’Italia;

xii)

20 000 EUR per la Lettonia;

xiii)

5 000 EUR per la Lituania;

xiv)

60 000 EUR per l’Ungheria;

xv)

10 000 EUR per Malta;

xvi)

50 000 EUR per i Paesi Bassi;

xvii)

160 000 EUR per l’Austria;

xviii)

50 000 EUR per la Polonia;

xix)

1 650 000 EUR per il Portogallo;

xx)

100 000 EUR per la Romania;

xxi)

50 000 EUR per la Slovenia;

xxii)

60 000 EUR per la Slovacchia;

xxiii)

20 000 EUR per la Finlandia;

xxiv)

20 000 EUR per la Svezia.»;

c)

al paragrafo 3, le lettere da a) a f) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

:

test ELISA

:

3 EUR per test;

b)

:

test PCR

:

12 EUR per test;

c)

:

per l’acquisto di vaccini monovalenti

:

0,36 EUR per dose;

d)

:

per l’acquisto di vaccini bivalenti

:

0,54 EUR per dose;

e)

:

per la vaccinazione di bovini

:

1,80 EUR per animale vaccinato, indipendentemente dal numero e dal tipo delle dosi di vaccino usate;

f)

:

per la vaccinazione di ovini o caprini

:

0,90 EUR per animale vaccinato, indipendentemente dal numero e dal tipo delle dosi di vaccino usate.»;

5)

l’articolo 5 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, lettera b), «50 %» è sostituito da «60 %»;

b)

il paragrafo 2, lettera c) è sostituito dal seguente:

«c)

non supera i seguenti importi:

i)

1 200 000 EUR per il Belgio;

ii)

25 000 EUR per la Bulgaria;

iii)

2 100 000 EUR per la Repubblica ceca;

iv)

340 000 EUR per la Danimarca;

v)

1 000 000 EUR per la Germania;

vi)

40 000 EUR per l’Estonia;

vii)

120 000 EUR per l’Irlanda;

viii)

1 000 000 EUR per la Grecia;

ix)

1 300 000 EUR per la Spagna;

x)

660 000 EUR per la Francia;

xi)

1 700 000 EUR per l’Italia;

xii)

150 000 EUR per Cipro;

xiii)

1 650 000 EUR per la Lettonia;

xiv)

20 000 EUR per il Lussemburgo;

xv)

2 400 000 EUR per l’Ungheria;

xvi)

150 000 EUR per Malta;

xvii)

3 900 000 EUR per i Paesi Bassi;

xviii)

1 200 000 EUR per l’Austria;

xix)

4 800 000 EUR per la Polonia;

xx)

65 000 EUR per il Portogallo;

xxi)

500 000 EUR per la Romania;

xxii)

120 000 EUR per la Slovenia;

xxiii)

600 000 EUR per la Slovacchia;

xxiv)

75 000 EUR per il Regno Unito.»;

c)

al paragrafo 3, le lettere da a) ad e) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

:

esame batteriologico (coltura/isolamento)

:

8,4 EUR per test;

b)

:

acquisto di vaccini monovalenti

:

0,06 EUR per dose;

c)

:

sierotipizzazione degli isolati risultanti di Salmonella spp.

:

24 EUR per test;

d)

:

esame batteriologico mirante a verificare l’efficacia della disinfezione dei pollai dopo lo spopolamento del gruppo positivo alla Salmonella

:

6 EUR per test;

e)

:

test per l’individuazione di agenti antimicrobici o di effetti di inibizione della crescita batterica in tessuti di volatili appartenenti a gruppi testati per la salmonella

:

EUR 6 per test.»;

6)

l’articolo 6 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, lettera b), «50 %» è sostituito da «60 %»;

b)

il paragrafo 2, lettera c) è sostituito dal seguente:

«c)

non supera i seguenti importi:

i)

120 000 EUR per la Bulgaria,

ii)

1 600 000 EUR per la Germania;

iii)

240 000 EUR per la Francia;

iv)

160 000 EUR per l’Italia;

v)

700 000 EUR per l’Ungheria;

vi)

700 000 EUR per la Romania;

vii)

30 000 EUR per la Slovenia;

viii)

EUR 300 000 per la Slovacchia.»;

c)

al paragrafo 3, «2,5 EUR» è sostituito da «3 EUR»;

7)

l’articolo 8 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, lettera b), «50 %» è sostituito da «60 %»;

b)

il paragrafo 2, lettera c) è sostituito dal seguente:

«c)

non supera i seguenti importi:

i)

90 000 EUR per il Belgio;

ii)

25 000 EUR per la Bulgaria;

iii)

70 000 EUR per la Repubblica ceca;

iv)

80 000 EUR per la Danimarca;

v)

300 000 EUR per la Germania;

vi)

10 000 EUR per l’Estonia;

vii)

75 000 EUR per l’Irlanda;

viii)

50 000 EUR per la Grecia;

ix)

150 000 EUR per la Spagna;

x)

150 000 EUR per la Francia;

xi)

1 000 000 EUR per l’Italia;

xii)

20 000 EUR per Cipro;

xiii)

45 000 EUR per la Lettonia;

xiv)

10 000 EUR per la Lituania;

xv)

10 000 EUR per il Lussemburgo;

xvi)

360 000 EUR per l’Ungheria;

xvii)

20 000 EUR per Malta;

xviii)

360 000 EUR per i Paesi Bassi;

xix)

60 000 EUR per l’Austria;

xx)

100 000 EUR per la Polonia;

xxi)

45 000 EUR per il Portogallo;

xxii)

180 000 EUR per la Romania;

xxiii)

50 000 EUR per la Slovenia;

xxiv)

15 000 EUR per la Slovacchia;

xxv)

25 000 EUR per la Finlandia;

xxvi)

EUR 50 000 per la Svezia;

xxvii)

EUR 160 000 per il Regno Unito. »;

c)

al paragrafo 3, le lettere da a) ad e) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

:

test ELISA

:

2,4 EUR per test;

b)

:

test di immunodiffusione in gel di agar

:

1,44 EUR per test;

c)

:

test HI per H5/H7

:

14,40 EUR per test;

d)

:

test di isolamento dei virus

:

48 EUR per test;

e)

:

test PCR

:

24 EUR per test.»;

8)

l’articolo 9 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, lettera c), «50 %» è sostituito da «60 %»;

b)

il paragrafo 2, lettera d), è sostituito dal seguente:

«d)

non supera i seguenti importi:

i)

1 900 000 EUR per il Belgio;

ii)

330 000 EUR per la Bulgaria;

iii)

1 030 000 EUR per la Repubblica ceca;

iv)

1 370 000 EUR per la Danimarca;

v)

7 750 000 EUR per la Germania;

vi)

330 000 EUR per l’Estonia;

vii)

4 000 000 EUR per l’Irlanda;

viii)

2 000 000 EUR per la Grecia;

ix)

6 650 000 EUR per la Spagna;

x)

18 850 000 EUR per la Francia;

xi)

6 000 000 EUR per l’Italia;

xii)

1 700 000 EUR per Cipro;

xiii)

320 000 EUR per la Lettonia;

xiv)

720 000 EUR per la Lituania;

xv)

125 000 EUR per il Lussemburgo;

xvi)

1 180 000 EUR per l’Ungheria;

xvii)

25 000 EUR per Malta;

xviii)

3 530 000 EUR per i Paesi Bassi;

xix)

1 800 000 EUR per l’Austria;

xx)

3 440 000 EUR per la Polonia;

xxi)

1 800 000 EUR per il Portogallo;

xxii)

1 000 000 EUR per la Romania;

xxiii)

250 000 EUR per la Slovenia;

xxiv)

550 000 EUR per la Slovacchia;

xxv)

580 000 EUR per la Finlandia,

xxvi)

850 000 EUR per la Svezia;

xxvii)

6 500 000 EUR per il Regno Unito.»;

c)

al paragrafo 3, lettera d), «10 EUR» è sostituito da «12 EUR»;

9)

all’articolo 10, il paragrafo 2, lettera c) è così modificato:

a)

al punto i) «1 800 000 EUR» è sostituito da «850 000 EUR»;

b)

al punto ii) «620 000 EUR» è sostituito da «570 000 EUR»;

c)

al punto iv) «7 110 000 EUR» è sostituito da «8 110 000 EUR»;

d)

al punto v) «5 000 000 EUR» è sostituito da «2 100 000 EUR»;

e)

al punto vii) «200 000 EUR» è sostituito da «290 000 EUR»;

10)

all’articolo 10, paragrafo 4, «paragrafi 2 e 3» è sostituito da «paragrafo 2, lettere a) e b), e paragrafo 3»;

11)

all’articolo 11, il paragrafo 5, lettera c) è così modificato:

a)

al punto i) «2 250 000 EUR» è sostituito da «1 600 000 EUR»;

b)

al punto ii) «1 800 000 EUR» è sostituito da «1 500 000 EUR»;

c)

al punto v) «740 000 EUR» è sostituito da «850 000 EUR»;

12)

all’articolo 11, paragrafo 7, «paragrafi 5 e 6» è sostituito da «paragrafo 5, lettere a) e b), e paragrafo 6».

Articolo 9

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2011

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

(2)  GU L 115 del 29.4.2008, pag. 44.

(3)  GU L 309 del 25.11.2010, pag. 18.


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