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Document 32011D0861

2011/861/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 19 dicembre 2011 , recante deroga temporanea alle norme di origine di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio in considerazione della particolare situazione del Kenya con riguardo ai filetti di tonno [notificata con il numero C(2011) 9269]

GU L 338 del 21.12.2011, p. 61–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2014: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/861/oj

21.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 338/61


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2011

recante deroga temporanea alle norme di origine di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio in considerazione della particolare situazione del Kenya con riguardo ai filetti di tonno

[notificata con il numero C(2011) 9269]

(2011/861/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (1), in particolare l’allegato II, articolo 36, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il 16 febbraio 2011 il Kenya ha chiesto, in conformità all’allegato II, articolo 36, del regolamento (CE) n. 1528/2007, una deroga alle norme di origine stabilite nello stesso allegato per un periodo di un anno. Il 20 settembre 2011 il Kenya ha presentato informazioni complementari a corredo della propria richiesta. La richiesta riguarda un quantitativo totale di 2 000 tonnellate di filetti di tonno della voce SA 1604. La richiesta è motivata dal fatto che le catture e l’offerta di tonno originario sono diminuite nonché dal problema della pirateria.

(2)

Secondo le informazioni trasmesse dal Kenya, le catture di tonno originario sono eccezionalmente scarse anche in confronto alle normali variazioni stagionali e hanno provocato una diminuzione della produzione di filetti di tonno. Il Kenya ha inoltre segnalato i rischi impliciti nell’approvvigionamento di tonno originario a causa della pirateria. A causa di questa situazione anomala, il Kenya si trova momentaneamente nell’impossibilità di rispettare le norme di origine di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007.

(3)

Per garantire la continuità delle importazioni dai paesi ACP nell’Unione e una transizione graduale dall’accordo di partenariato ACP-CE all’accordo che istituisce un quadro per un accordo interinale di partenariato economico (accordo interinale di partenariato EAC-UE), occorre concedere una nuova deroga con effetto retroattivo a decorrere dal 1o gennaio 2011.

(4)

Tenendo conto delle importazioni previste, una deroga temporanea alle norme di origine di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 non recherebbe grave pregiudizio a un’industria affermata dell’UE, purché siano rispettate talune condizioni relative alle quantità, alla sorveglianza e alla durata.

(5)

La concessione di una deroga temporanea a norma dell’allegato II, articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1528/2007 appare pertanto giustificata.

(6)

Il Kenya beneficerà di una deroga automatica alle norme di origine per i filetti di tonno della voce SA 1604 in virtù dell’articolo 41, paragrafo 8, del protocollo sull’origine allegato all’accordo interinale di partenariato EAC-UE al momento dell’entrata in vigore dell’accordo o della sua applicazione provvisoria.

(7)

In conformità all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1528/2007, le norme di origine di cui all’allegato II dello stesso regolamento e le relative deroghe saranno sostituite dalle norme dell’accordo interinale di partenariato EAC-UE, la cui entrata in vigore o la cui applicazione provvisoria è prevista nel corso del 2012. Occorre pertanto che la deroga si applichi fino al 31 dicembre 2011. Sebbene la deroga vada concessa nel 2011, la situazione generale, comprensiva dello stato di ratifica dell’accordo interinale di partenariato EAC-UE, sarà rivista nel 2012.

(8)

In conformità all’articolo 41, paragrafo 8, del protocollo sull’origine allegato all’accordo interinale di partenariato EAC-UE, la deroga automatica alle norme di origine è limitata a un contingente annuo di 2 000 tonnellate di filetti di tonno per i paesi che hanno siglato l’accordo interinale di partenariato EAC-UE (Kenya, Uganda, Tanzania, Ruanda e Burundi). Il Kenya è l’unico paese della regione che attualmente esporta filetti di tonno nell’Unione. È pertanto opportuno concedere al Kenya una deroga a norma dell’allegato II, articolo 36, del regolamento (CE) n. 1528/2007 relativamente a 2 000 tonnellate di filetti di tonno, quantità che non supera il contingente annuo globale concesso alla regione EAC nell’ambito dell’accordo interinale di partenariato EAC-UE.

(9)

Di conseguenza occorre concedere al Kenya una deroga per un anno relativamente a 2 000 tonnellate di filetti di tonno.

(10)

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (2), stabilisce le regole relative alla gestione dei contingenti tariffari. Ai fini di una gestione efficiente, condotta in stretta collaborazione tra le autorità del Kenya, le autorità doganali degli Stati membri e la Commissione, è necessario che le suddette regole si applichino, in quanto compatibili, ai quantitativi importati in virtù della deroga concessa con la presente decisione.

(11)

Per consentire un controllo efficace delle modalità di applicazione della deroga è necessario che le autorità del Kenya comunichino periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate sui certificati di circolazione EUR.1 rilasciati.

(12)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 e in conformità all’articolo 36, paragrafo 1, lettera a), dello stesso allegato, i filetti di tonno della voce SA 1604, ottenuti da materie non originarie, sono considerati originari del Kenya alle condizioni stabilite agli articoli da 2 a 6 della presente decisione.

Articolo 2

La deroga di cui all’articolo 1 riguarda i prodotti e i quantitativi indicati nell’allegato, provenienti dal Kenya e dichiarati per l’immissione in libera pratica nell’Unione nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011.

Articolo 3

I quantitativi indicati nell’allegato della presente decisione sono gestiti a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 4

Le autorità doganali del Kenya adottano le disposizioni necessarie per garantire il controllo quantitativo delle esportazioni dei prodotti di cui all’articolo 1.

A tal fine tutti i certificati di circolazione EUR.1 rilasciati dalle suddette autorità in relazione ai prodotti di cui trattasi recano un riferimento alla presente decisione.

Ogni tre mesi le autorità competenti del Kenya trasmettono alla Commissione un elenco dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati di circolazione EUR.1 a norma della presente decisione e il numero d’ordine di detti certificati.

Articolo 5

Nella casella 7 dei certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a norma della presente decisione figura la seguente dicitura:

«Derogation — Implementing Decision 2011/861/EU».

Articolo 6

La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2011

Per la Commissione

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1.

(2)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.


ALLEGATO

Numero d’ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Periodo

Quantità

09.1667

1604 14 16

Filetti di tonno

1.1.2011 - 31.12.2011

2 000 tonnellate


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