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Document 32011R1352

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2011 della Commissione, del 20 dicembre 2011 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti

GU L 338 del 21.12.2011, p. 31–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/02/2019; abrog. impl. da 32019R0125

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1352/oj

21.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 338/31


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1352/2011 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2011

recante modifica del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1236/2005 impone un divieto sulle esportazioni di merci che in pratica possono essere utilizzate solo per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti e controlli sulle esportazioni di determinate merci che potrebbero essere utilizzate a tale scopo. Il regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il rispetto e la tutela della dignità umana, il diritto alla vita e il divieto di infliggere torture e punizioni o trattamenti inumani o degradanti.

(2)

Di recente si sono verificati alcuni casi di prodotti medicinali esportati in paesi terzi che sono stati utilizzati per esecuzioni capitali, in particolare somministrando un’overdose letale mediante iniezione. L’Unione è contraria alla pena di morte indipendentemente dalle circostanze e si adopera perché sia abolita in tutto il mondo. Gli esportatori hanno disapprovato la loro associazione involontaria con questo uso di prodotti da essi sviluppati per uso medico.

(3)

Occorre pertanto integrare l’elenco delle merci oggetto di restrizioni commerciali per impedire l’uso di certi prodotti medicinali per la pena di morte e garantire che a tutti gli esportatori di prodotti medicinali dell’Unione siano applicate condizioni uniformi al riguardo. I prodotti medicinali in questione sono stati sviluppati, tra l’altro, come anestetici e sedativi e pertanto la loro esportazione non deve essere assoggettata a un divieto totale.

(4)

Occorre inoltre estendere il divieto relativo al commercio di cinture a scarica elettrica ai dispositivi analoghi indossati sul corpo quali le manette a scariche elettriche aventi gli stessi effetti delle cinture.

(5)

Occorre vietare il commercio dei manganelli chiodati, il cui uso da parte della polizia non è ammissibile. I chiodi possono causare notevoli dolori o sofferenze, ma non per questo i manganelli chiodati sembrano essere più efficaci di quelli normali a fini di antisommossa o di autodifesa, per cui le pene o sofferenze causate dai chiodi sono crudeli e non strettamente necessarie.

(6)

Poiché la numerazione di certe parti della nomenclatura combinata (NC) è stata modificata dopo l’adozione del regolamento (CE) n. 1236/2005, occorre aggiornare opportunamente i codici NC corrispondenti.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il regime comune applicabile alle esportazioni di prodotti.

(8)

Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato II e l’allegato III del regolamento (CE) n. 1236/2005 sono sostituiti, rispettivamente, dal testo dell’allegato I e dell’allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso non si applica ai prodotti elencati al punto 4.1 dell’allegato III per i quali sia stata presentata una dichiarazione di esportazione prima della sua entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 200 del 30.7.2005, pag. 1.


ALLEGATO I

«ALLEGATO II

Elenco delle merci di cui agli articoli 3 e 4

Nota introduttiva:

I “codici NC” indicati nel presente allegato si riferiscono ai codici specificati nella parte seconda dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1).

Laddove un codice NC sia preceduto dalla dicitura “ex”, le merci di cui al regolamento (CE) n. 1236/2005 costituiscono solo una parte del codice NC e sono definite dal codice NC e dalla descrizione figurante nel presente allegato.

Nota: l’elenco non comprende le merci di natura medico-tecnica.

Codice NC

Descrizione delle merci

1.   Merci destinate all’esecuzione di esseri umani:

ex 4421 90 98

ex 8208 90 00

1.1.

Forche e ghigliottine

ex 8543 70 90

ex 9401 79 00

ex 9401 80 00

ex 9402 10 00

ex 9402 90 00

1.2.

Sedie elettriche per l’esecuzione di esseri umani

ex 9406 00 38

ex 9406 00 80

1.3.

Camere stagne, ad esempio di acciaio e di vetro, destinate all’esecuzione di esseri umani mediante la somministrazione di una sostanza chimica o di un gas

ex 8413 81 00

ex 9018 90 50

ex 9018 90 60

ex 9018 90 84

1.4.

Sistemi automatici per l’iniezione di droghe destinati all’esecuzione di esseri umani mediante somministrazione di una sostanza chimica letale

2.   Merci destinate alla contenzione degli esseri umani:

ex 8543 70 90

2.1.

Dispositivi a scariche elettriche concepiti per essere indossati da persone immobilizzate, come cinture, maniche e manette, destinati alla contenzione degli esseri umani mediante somministrazione di scariche elettriche con tensione a vuoto superiore a 10 000 V

3.   Dispositivi portatili presumibilmente progettati a fini antisommossa:

ex 9304 00 00

3.1.

Manganelli o sfollagente di metallo o di altri materiali e che hanno un corpo con chiodi di metallo


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.».


ALLEGATO II

«ALLEGATO III

Elenco delle merci di cui all’articolo 5

Nota introduttiva:

I codici NC indicati nel presente allegato si riferiscono ai codici specificati nella parte seconda dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

Laddove un codice NC sia preceduto dalla dicitura “ex”, le merci di cui al regolamento (CE) n. 1236/2005 costituiscono solo una parte del codice NC e sono definite dal codice NC e dalla descrizione figurante nel presente allegato.

Codice NC

Descrizione delle merci

1.   Merci destinate alla contenzione degli esseri umani:

ex 9401 61 00

ex 9401 69 00

ex 9401 71 00

ex 9401 79 00

ex 9401 80 00

ex 9402 90 00

ex 9403 20 20

ex 9403 20 80

ex 9403 50 00

ex 9403 70 00

ex 9403 81 00

ex 9403 89 00

1.1.

Sedie e tavoli di contenzione

Nota:

La presente voce non sottopone ad autorizzazione le sedie di contenzione per disabili

ex 7326 90 98

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

1.2.

Ceppi, catene e manette o bracciali individuali

Nota:

La presente voce non sottopone ad autorizzazione le “manette normali”. Le manette normali hanno una dimensione totale massima in posizione allacciata (catene incluse) compresa tra 150 e 280 mm, misurata dal bordo esterno di un bracciale al bordo esterno dell’altro, e non presentano modifiche atte a causare dolore o sofferenze fisiche

ex 7326 90 98

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

1.3.

Serrapollici e viti schiacciapollici, compresi i serrapollici chiodati

2.   Dispositivi portatili progettati a fini antisommossa o di autodifesa:

ex 8543 70 90

ex 9304 00 00

2.1.

Dispositivi portatili per la somministrazione di scariche elettriche tra cui, ma non limitatamente a, manganelli e scudi a scarica elettrica, fucili con proiettili di gomma e storditori elettrici (taser) con tensione a vuoto superiore a 10 000 V

1.

La presente voce non sottopone ad autorizzazione le cinture a scariche elettriche e gli altri dispositivi di cui alla voce 2.1 dell’allegato II.

2.

La presente voce non sottopone ad autorizzazione i dispositivi individuali per la somministrazione di scariche elettriche che l’utente porta con sé per autodifesa.

3.   Dispositivi portatili per la diffusione di sostanze paralizzanti a fini antisommossa o di autodifesa e relative sostanze:

ex 8424 20 00

ex 9304 00 00

3.1.

Dispositivi portatili concepiti o modificati per servire a fini antisommossa o di autodifesa mediante somministrazione o diffusione di sostanze chimiche paralizzanti

Nota:

La presente voce non sottopone ad autorizzazione i dispositivi portatili individuali, anche quando contengano una sostanza chimica, che l’utente porta con sé per autodifesa.

ex 2924 29 98

3.2.

Vanillilamide dell’acido pelargonico (PAVA) (CAS RN 2444-46-4)

ex 2939 99 00

3.3.

Oleoresine di “Capsicum” (OC) (CAS RN 8023-77-6)

4.   Prodotti che potrebbero essere utilizzati per l’esecuzione di esseri umani tramite iniezione letale:

ex 2933 53 90

[da a) a f)]

ex 2933 59 95

[g) e h)]

4.1.

Anestetici barbiturici ad azione breve e intermedia, tra cui, ma non esclusivamente:

a)

amobarbital (CAS RN 57-43-2)

b)

amobarbital sale sodico (CAS RN 64-43-7)

c)

pentobarbital (CAS RN 76-74-4)

d)

pentobarbital sale sodico (CAS 57-33-0)

e)

secobarbital (CAS RN 76-73-3)

f)

secobarbital sale sodico (CAS RN 309-43-3)

g)

tiopental (CAS RN 76-75-5)

h)

tiopental sale sodico (CAS RN 71-73-8), detto anche tiopentone sodico

Nota:

La presente voce sottopone ad autorizzazione anche i prodotti contenenti uno degli anestetici elencati fra gli anestetici barbiturici ad azione breve e intermedia.»


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