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Document 32011R1352
Commission Implementing Regulation (EU) No 1352/2011 of 20 December 2011 amending Council Regulation (EC) No 1236/2005 concerning trade in certain goods which could be used for capital punishment, torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2011 della Commissione, del 20 dicembre 2011 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2011 della Commissione, del 20 dicembre 2011 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti
GU L 338 del 21.12.2011, p. 31–34
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 19/02/2019; abrog. impl. da 32019R0125
21.12.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 338/31 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1352/2011 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 2011
recante modifica del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1236/2005 impone un divieto sulle esportazioni di merci che in pratica possono essere utilizzate solo per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti e controlli sulle esportazioni di determinate merci che potrebbero essere utilizzate a tale scopo. Il regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il rispetto e la tutela della dignità umana, il diritto alla vita e il divieto di infliggere torture e punizioni o trattamenti inumani o degradanti. |
(2) |
Di recente si sono verificati alcuni casi di prodotti medicinali esportati in paesi terzi che sono stati utilizzati per esecuzioni capitali, in particolare somministrando un’overdose letale mediante iniezione. L’Unione è contraria alla pena di morte indipendentemente dalle circostanze e si adopera perché sia abolita in tutto il mondo. Gli esportatori hanno disapprovato la loro associazione involontaria con questo uso di prodotti da essi sviluppati per uso medico. |
(3) |
Occorre pertanto integrare l’elenco delle merci oggetto di restrizioni commerciali per impedire l’uso di certi prodotti medicinali per la pena di morte e garantire che a tutti gli esportatori di prodotti medicinali dell’Unione siano applicate condizioni uniformi al riguardo. I prodotti medicinali in questione sono stati sviluppati, tra l’altro, come anestetici e sedativi e pertanto la loro esportazione non deve essere assoggettata a un divieto totale. |
(4) |
Occorre inoltre estendere il divieto relativo al commercio di cinture a scarica elettrica ai dispositivi analoghi indossati sul corpo quali le manette a scariche elettriche aventi gli stessi effetti delle cinture. |
(5) |
Occorre vietare il commercio dei manganelli chiodati, il cui uso da parte della polizia non è ammissibile. I chiodi possono causare notevoli dolori o sofferenze, ma non per questo i manganelli chiodati sembrano essere più efficaci di quelli normali a fini di antisommossa o di autodifesa, per cui le pene o sofferenze causate dai chiodi sono crudeli e non strettamente necessarie. |
(6) |
Poiché la numerazione di certe parti della nomenclatura combinata (NC) è stata modificata dopo l’adozione del regolamento (CE) n. 1236/2005, occorre aggiornare opportunamente i codici NC corrispondenti. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il regime comune applicabile alle esportazioni di prodotti. |
(8) |
Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato II e l’allegato III del regolamento (CE) n. 1236/2005 sono sostituiti, rispettivamente, dal testo dell’allegato I e dell’allegato II.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso non si applica ai prodotti elencati al punto 4.1 dell’allegato III per i quali sia stata presentata una dichiarazione di esportazione prima della sua entrata in vigore.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2011
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 200 del 30.7.2005, pag. 1.
ALLEGATO I
«ALLEGATO II
Elenco delle merci di cui agli articoli 3 e 4
Nota introduttiva:
I “codici NC” indicati nel presente allegato si riferiscono ai codici specificati nella parte seconda dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1).
Laddove un codice NC sia preceduto dalla dicitura “ex”, le merci di cui al regolamento (CE) n. 1236/2005 costituiscono solo una parte del codice NC e sono definite dal codice NC e dalla descrizione figurante nel presente allegato.
Nota: l’elenco non comprende le merci di natura medico-tecnica.
Codice NC |
Descrizione delle merci |
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1. Merci destinate all’esecuzione di esseri umani: |
|||
ex 4421 90 98 ex 8208 90 00 |
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||
ex 8543 70 90 ex 9401 79 00 ex 9401 80 00 ex 9402 10 00 ex 9402 90 00 |
|
||
ex 9406 00 38 ex 9406 00 80 |
|
||
ex 8413 81 00 ex 9018 90 50 ex 9018 90 60 ex 9018 90 84 |
|
||
2. Merci destinate alla contenzione degli esseri umani: |
|||
ex 8543 70 90 |
|
||
3. Dispositivi portatili presumibilmente progettati a fini antisommossa: |
|||
ex 9304 00 00 |
|
ALLEGATO II
«ALLEGATO III
Elenco delle merci di cui all’articolo 5
Nota introduttiva:
I codici NC indicati nel presente allegato si riferiscono ai codici specificati nella parte seconda dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.
Laddove un codice NC sia preceduto dalla dicitura “ex”, le merci di cui al regolamento (CE) n. 1236/2005 costituiscono solo una parte del codice NC e sono definite dal codice NC e dalla descrizione figurante nel presente allegato.
Codice NC |
Descrizione delle merci |
||||||||||||||||||
1. Merci destinate alla contenzione degli esseri umani: |
|||||||||||||||||||
ex 9401 61 00 ex 9401 69 00 ex 9401 71 00 ex 9401 79 00 ex 9401 80 00 ex 9402 90 00 ex 9403 20 20 ex 9403 20 80 ex 9403 50 00 ex 9403 70 00 ex 9403 81 00 ex 9403 89 00 |
Nota: La presente voce non sottopone ad autorizzazione le sedie di contenzione per disabili |
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ex 7326 90 98 ex 8301 50 00 ex 3926 90 97 |
Nota: La presente voce non sottopone ad autorizzazione le “manette normali”. Le manette normali hanno una dimensione totale massima in posizione allacciata (catene incluse) compresa tra 150 e 280 mm, misurata dal bordo esterno di un bracciale al bordo esterno dell’altro, e non presentano modifiche atte a causare dolore o sofferenze fisiche |
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ex 7326 90 98 ex 8301 50 00 ex 3926 90 97 |
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2. Dispositivi portatili progettati a fini antisommossa o di autodifesa: |
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ex 8543 70 90 ex 9304 00 00 |
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3. Dispositivi portatili per la diffusione di sostanze paralizzanti a fini antisommossa o di autodifesa e relative sostanze: |
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ex 8424 20 00 ex 9304 00 00 |
Nota: La presente voce non sottopone ad autorizzazione i dispositivi portatili individuali, anche quando contengano una sostanza chimica, che l’utente porta con sé per autodifesa. |
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ex 2924 29 98 |
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ex 2939 99 00 |
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4. Prodotti che potrebbero essere utilizzati per l’esecuzione di esseri umani tramite iniezione letale: |
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ex 2933 53 90 [da a) a f)] ex 2933 59 95 [g) e h)] |
Nota: La presente voce sottopone ad autorizzazione anche i prodotti contenenti uno degli anestetici elencati fra gli anestetici barbiturici ad azione breve e intermedia.» |