EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0858

Decisione 2011/858/PESC del Consiglio, del 19 dicembre 2011 , che modifica e proroga la decisione 2010/784/PESC sulla missione di polizia dell’Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS)

GU L 338 del 21.12.2011, p. 54–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/858/oj

21.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 338/54


DECISIONE 2011/858/PESC DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2011

che modifica e proroga la decisione 2010/784/PESC sulla missione di polizia dell’Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, l’articolo 42, paragrafo 4 e l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 14 novembre 2005, il Consiglio ha adottato l’azione comune 2005/797/PESC del Consiglio (1) sulla missione di polizia dell’Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS), prorogata da ultimo dalla decisione 2009/955/PESC del Consiglio (2) e scaduta il 31 dicembre 2010.

(2)

Il 17 dicembre 2010, il Consiglio ha adottato la decisione 2010/784/PESC (3) che prosegue, a decorrere dal 1o gennaio 2011, la missione di polizia dell’Unione europea per i territori palestinesi e che scadrà il 31 dicembre 2011.

(3)

L’8 novembre 2011 il Comitato politico e di sicurezza (CPS) ha raccomandato di prorogare a livello tecnico l’EUPOL COPPS per un periodo di ulteriori sei mesi.

(4)

L’ EUPOL COPPS dovrebbe essere ulteriormente prorogata dal 1o gennaio 2012 fino al 30 giugno 2012, sulla base del suo attuale mandato.

(5)

È altresì necessario fissare l’importo finanziario di riferimento destinato a coprire le spese relative all’EUPOL COPPS nel periodo dal 1o gennaio 2012 al 30 giugno 2012.

(6)

L’EUPOL COPPS sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione fissati nell’articolo 21 del trattato sull’Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione del Consiglio 2010/784/PESC è così modificata:

1.

L’articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Sicurezza

1.   Il comandante civile dell’operazione dirige la pianificazione delle misure di sicurezza effettuata dal capomissione e garantisce l’attuazione corretta ed efficace di tali misure per l’EUPOL COPPS a norma degli articoli 5, 6 e 9, in coordinamento con la direzione «Sicurezza» del servizio europeo per l’azione esterna (SEAE).

2.   Il capomissione è responsabile della sicurezza dell’EUPOL COPPS e della conformità ai requisiti minimi di sicurezza applicabili all’EUPOL COPPS, in linea con la politica dell’Unione per la sicurezza del personale schierato al di fuori dell’Unione nel quadro di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato e relativi documenti giustificativi.

3.   Il capomissione è assistito da un alto responsabile della sicurezza della missione, che riferisce al capomissione e mantiene anche uno stretto rapporto funzionale con la direzione «Sicurezza» del SEAE.

4.   Il personale dell’EUPOL COPPS è sottoposto ad una formazione obbligatoria in materia di sicurezza prima di assumere le funzioni conformemente all’OPLAN. Esso riceve altresì corsi periodici di aggiornamento sul posto, organizzati dall’alto responsabile della sicurezza della missione.»;

2.

all’articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse ad EUPOL COPPS nel periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 è pari a 8 250 000 EUR.

L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse ad EUPOL COPPS nel periodo dal 1o gennaio 2012 al 30 giugno 2012 è pari a 4 750 000 EUR.»;

3.

all’articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Essa cessa di produrre effetti il 30 giugno 2012.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

M. DOWGIELEWICZ


(1)  GU L 300 del 17.11.2005, pag. 65.

(2)  GU L 330 del 16.12.2009, pag. 76.

(3)  GU L 335 del 18.12.2010, pag. 60.


Top