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Document 32011R1353

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1353/2011 della Commissione, del 20 dicembre 2011 , che modifica il regolamento (CE) n. 883/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA e del FEASR

GU L 338 del 21.12.2011, p. 35–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/09/2014; abrogato da 32014R0907

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1353/oj

21.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 338/35


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1353/2011 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 883/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA e del FEASR

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare l'articolo 42,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 70, [paragrafo 4 quater], del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (2), il tasso di partecipazione del FEASR può essere maggiorato fino ad un massimo del 95 % per gli Stati membri che si trovano in gravi difficoltà in termini di stabilità finanziaria.

(2)

Per consentire agli Stati membri di beneficiare quanto prima del tasso di partecipazione maggiorato, occorre adeguare con effetto immediato le modalità di calcolo del contributo dell'Unione nel contesto dei conti del FEASR di cui al regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione (3).

(3)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 883/2006.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei Fondi agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2006 è aggiunto il seguente comma:

«In deroga al primo comma, per i programmi di sviluppo rurale modificati conformemente all'articolo 70, [paragrafo 4 quater], del regolamento (CE) n. 1698/2005, per tutta la durata del periodo in cui si applica la deroga prevista dall'articolo 70, [paragrafo 4 quater], di detto regolamento, il contributo dell'Unione è calcolato sulla base del piano di finanziamento in vigore l’ultimo giorno del periodo di riferimento. Per l'ultimo periodo di riferimento in cui si applica la deroga prevista dall'articolo 70, [paragrafo 4 quater], del regolamento (CE) n. 1698/2005, la dichiarazione di spesa di cui all'articolo 16 indica distintamente le spese sostenute prima e dopo la cessazione dell'applicazione della deroga. Il contributo dell'Unione dovuto per ciascuno di questi sottoperiodi di riferimento è calcolato sulla base del piano di finanziamento in vigore durante ciascun sottoperiodo.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.

(2)  GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

(3)  GU L 171 del 23.6.2006, pag. 1.


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