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Document 62022CN0665

Causa C-665/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 21 ottobre 2022 — Amazon Services Europe Sàrl / Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

GU C 63 del 20.2.2023, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 63/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 21 ottobre 2022 — Amazon Services Europe Sàrl / Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

(Causa C-665/22)

(2023/C 63/21)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrente: Amazon Services Europe Sàrl

Resistente: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Questioni pregiudiziali

1)

Se il regolamento (UE) 2019/1150 (1) osta ad una disposizione nazionale che, allo specifico fine di assicurare l’adeguata ed efficace attuazione del regolamento medesimo, anche mediante la raccolta di informazioni pertinenti, impone ai fornitori di servizi di intermediazione on line e di motori di ricerca on line, di trasmettere periodicamente rilevanti informazioni sui propri ricavi;

2)

se, in base al regolamento (UE) 2019/1150, le informazioni previste dall’Informativa Economica di Sistema, relative principalmente ai ricavi conseguiti, possono ritenersi pertinenti e strumentali rispetto al fine perseguito dal regolamento medesimo;

3)

se la direttiva (UE) 2015/1535 (2) impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione i provvedimenti con cui viene previsto a carico dei fornitori di servizi di intermediazione on line e di motori di ricerca on line l’obbligo di trasmissione di un’informativa contenente rilevanti informazioni sui propri ricavi, la cui violazione determina l’applicazione di sanzioni pecuniarie; in caso positivo, se la direttiva consenta ad un privato di opporsi all’applicazione nei suoi confronti delle misure non notificate alla Commissione;

4)

se l’articolo 3 della Direttiva 2000/31/CE (3) osta all’adozione da parte di autorità nazionali di disposizioni che, al dichiarato fine di assicurare l’attuazione del regolamento (UE) 2019/1150, prevedono per gli operatori, stabiliti in altro paese europeo ma operanti in Italia, oneri aggiuntivi di tipo amministrativo e pecuniario, quale la trasmissione di un’informativa contenente rilevanti informazioni sui propri ricavi, la cui violazione determina l’applicazione di sanzioni pecuniarie;

5)

se il principio di libera prestazione di servizi di cui all’articolo 56 TFUE e l’articolo 16 della direttiva 2006/123/CE (4) e [la direttiva] 2000/31/CE ostano all’adozione da parte di autorità nazionali di disposizioni che, al dichiarato fine di assicurare l’attuazione del regolamento (UE) 2019/1150, prevedono per gli operatori, stabiliti in altro paese europeo, oneri aggiuntivi di tipo amministrativi e pecuniario, quale la trasmissione di un’informativa contenente rilevanti informazioni sui propri ricavi, la cui violazione determina l’applicazione di sanzioni pecuniarie;

6)

se l’articolo 3, paragrafo 4, lettera b), [della] direttiva 2000/31/CE, impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione i provvedimenti con cui viene previsto a carico dei fornitori di servizi di intermediazione on line e di motori di ricerca on line l’obbligo di trasmissione di un’informativa contenente rilevanti informazioni sui propri ricavi, la cui violazione determina l’applicazione di sanzioni pecuniarie; in caso positivo, se la direttiva consenta ad un privato di opporsi all’applicazione nei suoi confronti delle misure non notificate alla Commissione.


(1)  Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online (GU 2019, L 186, pag. 57).

(2)  Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU 2015, L 241, pag. 1).

(3)  Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU 2000, L 178, pag. 1).

(4)  Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU 2006, L 376, pag. 36).


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