EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62021CJ0553

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 22 dicembre 2022.
Hauptzollamt Hamburg contro Shell Deutschland Oil GmbH.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof.
Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2003/96/CE – Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Articolo 5, quarto trattino – Aliquote di accisa differenziate in funzione dell’uso commerciale, o meno, di tali prodotti – Esenzioni e riduzioni fiscali facoltative – Presentazione di una domanda di riduzione fiscale facoltativa dopo la scadenza del termine previsto a tal fine ma prima della scadenza del termine di liquidazione dell’imposta di cui trattasi – Principio della certezza del diritto – Principio di effettività – Principio di proporzionalità.
Causa C-553/21.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:1030

 SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

22 dicembre 2022 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2003/96/CE – Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Articolo 5, quarto trattino – Aliquote di accisa differenziate in funzione dell’uso commerciale, o meno, di tali prodotti – Esenzioni e riduzioni fiscali facoltative – Presentazione di una domanda di riduzione fiscale facoltativa dopo la scadenza del termine previsto a tal fine ma prima della scadenza del termine di liquidazione dell’imposta di cui trattasi – Principio della certezza del diritto – Principio di effettività – Principio di proporzionalità»

Nella causa C‑553/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesfinanzhof (Corte tributaria federale, Germania), con decisione dell’8 giugno 2021, pervenuta in cancelleria l’8 settembre 2021, nel procedimento

Hauptzollamt Hamburg

contro

Shell Deutschland Oil GmbH,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta da N. Piçarra (relatore), facente funzione di presidente di sezione, N. Jääskinen e M. Gavalec, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per lo Hauptzollamt Hamburg, da C. Schaade, in qualità di agente;

per la Shell Deutschland Oil GmbH, da J. Dengler, L. Freiherr von Rummel e R. Stein, Rechtsanwälte;

per la Commissione europea, da A. Armenia e R. Pethke, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del principio di proporzionalità, in quanto principio generale del diritto dell’Unione, in combinato disposto con l’articolo 5, quarto trattino, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (GU 2003, L 283, pag. 51).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra lo Hauptzollamt Hamburg (Ufficio doganale principale di Amburgo, Germania; in prosieguo: l’«ufficio doganale») e la Shell Deutschland Oil GmbH (in prosieguo: la «Shell») in merito al rifiuto dell’ufficio doganale di esentare tale società dall’imposta sull’energia gravante sui prodotti energetici da essa utilizzati come combustibile a fini professionali.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

I considerando 3, 17 e 21 della direttiva 2003/96 recitano:

«(3)

Il buon funzionamento del mercato interno e il conseguimento degli obiettivi di altre politiche comunitarie richiedono che siano fissati nella Comunità livelli minimi di tassazione per la maggior parte dei prodotti energetici, compresi l’elettricità, il gas naturale e il carbone.

(...)

(17)

È necessario fissare livelli minimi comunitari di tassazione differenziati in funzione dei diversi usi dei prodotti energetici e dell’elettricità.

(...)

(21)

I consumi di prodotti energetici e di elettricità, per usi commerciali e non, possono essere trattati differentemente ai fini fiscali».

4

L’articolo 5 della medesima direttiva così recita:

«Gli Stati membri possono applicare, sotto controllo fiscale, aliquote d’imposta differenziate a condizione che dette aliquote rispettino i livelli minimi di tassazione stabiliti nella presente direttiva e siano compatibili con il diritto comunitario, nei seguenti casi:

(...)

tra uso commerciale e non commerciale, per i prodotti energetici e l’elettricità di cui agli articoli 9 [combustibili] e 10 [elettricità]».

5

Ai sensi dell’articolo 6 di detta direttiva:

«Gli Stati membri possono concedere le esenzioni o le riduzioni del livello di tassazione di cui alla presente direttiva:

(...)

c)

rimborsando totalmente o in parte l’imposta versata».

Diritto tedesco

6

L’articolo 54, paragrafo 1, dell’Energiesteuergesetz (legge relativa all’imposta sull’energia), del 15 luglio 2006 (BGBl. 2006 I, pag. 1534), nella versione applicabile alla controversia principale (in prosieguo: l’«EnergieStG»), dispone quanto segue:

«Un’esenzione fiscale viene concessa su domanda per i prodotti energetici per i quali si certifica che sono stati tassati conformemente all’articolo 2, paragrafo 3, prima frase, punti 1 e da 3 a 5, e che sono stati utilizzati come combustibile a fini commerciali o in impianti che beneficiano di un regime preferenziale, ai sensi dell’articolo 3, da un’impresa del settore produttivo, ai sensi dell’articolo 2, punto 3, da dello Stromsteuergesetz [(legge relativa all’imposta sull’elettricità), del 24 marzo 1999 (BGBl. 1999 I, pag. 378)] (...). Tuttavia, un’esenzione fiscale per prodotti energetici che sono stati utilizzati per generare calore è concessa solo nella misura in cui risulti che il calore generato è stato utilizzato da un’impresa del settore produttivo (...)».

7

L’articolo 100 della Verordnung zur Durchführung des Energiesteuergesetzes (regolamento di applicazione della legge relativa all’imposta sull’energia), del 31 luglio 2006 (BGBl. 2006 I, pag. 1753; in prosieguo: l’«EnergieStV»), intitolato «Esenzione fiscale per le imprese», dispone, al suo paragrafo 1:

«L’esenzione fiscale prevista dall’articolo 54 dell’EnergieStG deve essere richiesta [all’ufficio doganale] competente per il richiedente mediante una dichiarazione su un modulo ufficialmente prescritto per tutti i prodotti energetici che sono stati utilizzati in un periodo di esenzione. Il richiedente deve fornire nella sua domanda tutte le indicazioni necessarie ai fini dell’esenzione e calcolare esso stesso l’importo dell’esenzione. L’esenzione fiscale viene concessa solo se la domanda viene presentata [all’ufficio doganale] entro il 31 dicembre dell’anno successivo all’anno civile in cui i prodotti energetici sono stati utilizzati».

8

L’articolo 169 dell’Abgabenordnung (codice tributario), intitolato «Termine per la liquidazione», è così formulato:

«(1)   La liquidazione, l’annullamento o la modifica dell’imposta non sono più possibili dopo la scadenza del termine per la liquidazione. (...)

(2)   Il termine per la liquidazione è pari a:

1.

un anno per le accise e i ristorni,

(...)».

9

Ai sensi dell’articolo 170 di tale codice, il termine di liquidazione decorre dalla fine dell’anno civile in cui è sorta l’imposta.

10

L’articolo 171 di detto codice, intitolato «Proroga del termine», dispone, al paragrafo 4, che se è iniziata una verifica fiscale prima della scadenza del termine per la liquidazione delle imposte su cui verte tale verifica fiscale, il suddetto termine non scade prima che gli avvisi di accertamento emessi a seguito di detta verifica fiscale siano divenuti definitivi, fatta salva una proroga dello stesso termine in forza di altre disposizioni.

Procedimento principale e questione pregiudiziale

11

La Shell ha presentato all’ufficio doganale, mediante il modulo ufficiale previsto a tal fine, una domanda di esenzione fiscale ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 1, dell’EnergieStG, per i prodotti energetici da essa utilizzati a fini commerciali nel periodo compreso tra l’agosto e il novembre 2010, sotto forma di rimborso parziale dell’imposta, come previsto dall’articolo 6, lettera c), della direttiva 2003/96.

12

È pacifico che, per tale periodo, tutte le condizioni affinché la Shell potesse beneficiare di una siffatta riduzione d’imposta, ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 1, dell’EnergieStG erano soddisfatte, ad eccezione del deposito, entro il termine fissato all’articolo 100 dell’EnergieStV, di una domanda a tal fine, la quale è pervenuta all’ufficio doganale nel maggio 2012. È altresì pacifico che, nel corso del 2011, tale società è stata oggetto di una verifica fiscale relativa all’anno 2010.

13

L’ufficio doganale ha respinto la domanda presentata dalla Shell nonché il reclamo presentato avverso tale decisione di rigetto, rispettivamente il 13 agosto 2012 e il 27 febbraio 2015, con la motivazione che tale società non aveva presentato la sua domanda di riduzione d’imposta entro il termine fissato all’articolo 100, paragrafo 1, dell’EnergieStV.

14

Con sentenza del 1o febbraio 2019, il Finanzgericht Hamburg (tribunale tributario di Amburgo, Germania) ha accolto il ricorso proposto dalla Shell, dichiarando che quest’ultima disposizione era stata rispettata, alla luce delle circostanze del caso di specie e che, in ogni caso, tenuto conto del diritto dell’Unione, in particolare del principio di proporzionalità, l’ufficio doganale avrebbe dovuto accogliere la domanda della Shell.

15

L’ufficio doganale ha quindi proposto un ricorso per cassazione (Revision) avverso tale sentenza dinanzi al Bundesfinanzhof (Corte tributaria federale, Germania), giudice del rinvio.

16

Tale giudice indica che la soluzione della controversia principale dipende dalla questione se, qualora una domanda di riduzione d’imposta presentata ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 1, dell’EnergieStG — disposizione fondata sull’articolo 5, quarto trattino, della direttiva 2003/96 — pervenga all’ufficio doganale dopo la scadenza del termine per la presentazione di una siffatta domanda, ma rispettando il termine di liquidazione dell’imposta, prorogato a causa di una verifica fiscale avviata presso il richiedente, conformemente all’articolo 171, paragrafo 4, del codice tributario, il diritto del richiedente a tale riduzione sia escluso, in forza dell’articolo 100, paragrafo 1, dell’EnergieStV, ovvero se il principio di proporzionalità, in quanto principio generale del diritto dell’Unione europea, osti a che le competenti autorità nazionali neghino tale diritto per il solo fatto che il primo termine non è stato rispettato.

17

Detto giudice rileva che, nel momento in cui la domanda di riduzione d’imposta è pervenuta all’ufficio doganale, nel maggio 2012, il termine di liquidazione non era ancora scaduto in conseguenza della verifica fiscale di cui la Shell era stata oggetto nel corso del 2011. Esso ricorda che si tratta di un termine di decadenza che giova alla certezza del diritto e alla pace giuridica, come già dichiarato dalla Corte.

18

Peraltro, il giudice del rinvio osserva, da un lato, che, secondo la giurisprudenza della Corte risultante dalle sentenze del 2 giugno 2016, Polihim-SS (C‑355/14, EU:C:2016:403), e del 7 novembre 2019, Petrotel-Lukoil (C‑68/18, EU:C:2019:933), è contrario al diritto dell’Unione e, in particolare, al principio di proporzionalità sanzionare la violazione di requisiti formali previsti dal diritto nazionale con un rifiuto di concedere un’agevolazione fiscale prevista dalla direttiva 2003/96 e, dall’altro, che, secondo la propria giurisprudenza, la domanda di esenzione dall’imposta sull’energia non è «un presupposto sostanziale, ma solo formale del diritto all’esenzione fiscale». Ciò potrebbe deporre, secondo tale giudice, nel senso che una domanda fuori termine non osterebbe alla tassazione di un prodotto energetico in base al suo uso effettivo, nella fattispecie come combustibile a fini professionali. In un caso del genere, detto giudice tende a considerare che, finché il termine di liquidazione previsto all’articolo 169 del codice tributario non sia scaduto, l’autorità competente non può negare il diritto all’esenzione o alla riduzione dell’imposta sull’energia se sono soddisfatte le condizioni sostanziali previste a tal fine.

19

Il giudice del rinvio si chiede, tuttavia, se la giurisprudenza citata, che verte su esenzioni fiscali obbligatorie previste dalla direttiva 2003/96, sia applicabile anche alle esenzioni fiscali facoltative previste da tale direttiva, che sono oggetto del procedimento principale.

20

In tali circostanze, il Bundesfinanzhof (Corte tributaria federale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se il principio di proporzionalità [, in quanto principio generale del] diritto dell’Unione, si applichi anche alla riduzione d’imposta facoltativa di cui all’articolo 5 [, quarto trattino,] della direttiva [2003/96], con la conseguenza che lo Stato membro non può rifiutare la riduzione d’imposta dopo la scadenza del termine di presentazione della domanda previsto dalla sua legge, se al momento del ricevimento della domanda da parte dell’autorità competente non è ancora scaduto il termine di prescrizione per l’accertamento fiscale».

Sulla questione pregiudiziale

21

Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se il principio di effettività e il principio di proporzionalità, in quanto principio generale del diritto dell’Unione, debbano essere interpretati nel senso che, nell’ambito dell’attuazione di una disposizione come quella di cui all’articolo 5, quarto trattino, della direttiva 2003/96, che consente agli Stati membri di applicare, a determinate condizioni, aliquote d’imposta differenziate tra il consumo professionale e non professionale dei prodotti energetici e dell’elettricità di cui a tale direttiva, ostino a una normativa nazionale in forza della quale le autorità competenti di uno Stato membro sono tenute a respingere, automaticamente e senza eccezioni, una domanda di esenzione fiscale depositata entro il termine di liquidazione dell’imposta di cui trattasi, previsto dal diritto nazionale, per il solo motivo che il richiedente non ha rispettato il termine fissato da tale diritto per la presentazione di tale domanda.

22

Per quanto riguarda, in primo luogo, le condizioni sostanziali di esenzione dalle accise per i prodotti energetici e dell’elettricità di cui alla direttiva 2003/96, occorre ricordare che tale direttiva, come risulta dal suo considerando 3, ha lo scopo di fissare livelli minimi di tassazione per la maggior parte dei prodotti energetici e dell’elettricità a livello dell’Unione europea. Conformemente al combinato disposto degli articoli 5 e 6 della suddetta direttiva, alla luce dei considerando 17 e 21 di quest’ultima, gli Stati membri possono introdurre aliquote d’imposta differenziate, esenzioni fiscali o sgravi fiscali dalle accise, le quali sono parte integrante del regime di tassazione armonizzato istituito da detta direttiva [v., in tal senso, sentenza del 9 settembre 2021, Hauptzollamt B (Riduzione facoltativa dell’imposta), C‑100/20, EU:C:2021:716, punto 30].

23

L’articolo 5 della direttiva 2003/96 riconosce quindi agli Stati membri la facoltà di applicare, nel rispetto dei livelli minimi di tassazione previsti da tale direttiva nonché nel rispetto del diritto dell’Unione, aliquote d’imposta differenziate in taluni casi elencati in tale articolo, tra cui quella prevista al suo quarto trattino, relativa all’uso professionale o meno dei prodotti energetici e dell’elettricità di cui agli articoli 9 e 10 di tale direttiva. Tale facoltà costituisce parte integrante del regime di tassazione armonizzato istituito da detta direttiva [v., in tal senso, sentenza del 9 settembre 2021, Hauptzollamt B (Riduzione facoltativa dell’imposta), C‑100/20, EU:C:2021:716, punto 30].

24

Ne consegue che gli operatori economici assoggettati ad un’aliquota ridotta dell’imposta di cui trattasi in applicazione di una disposizione del diritto nazionale che attua detta facoltà, qualora si trovino in una situazione comparabile a quella degli operatori economici assoggettati all’aliquota normale di tale imposta in applicazione di una disposizione obbligatoria della direttiva 2003/96, non devono, conformemente al principio di parità di trattamento, essere trattati in modo diverso da questi ultimi, salvo che un trattamento siffatto sia obiettivamente giustificato [v., in tal senso, sentenza del 9 settembre 2021, Hauptzollamt B (Riduzione facoltativa dell’imposta), C‑100/20, EU:C:2021:716, punti 3132].

25

In secondo luogo, poiché le condizioni formali e procedurali relative alla presentazione di una domanda di esenzione dall’imposta gravante sui prodotti energetici o sull’elettricità, fondata su una normativa nazionale che attua la facoltà prevista all’articolo 5, quarto trattino, della direttiva 2003/96, non sono precisate né da tale direttiva né da un altro atto di diritto dell’Unione, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire tali condizioni, in forza del principio dell’autonomia procedurale, purché tuttavia esse non siano meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni analoghe di natura interna (principio di equivalenza) e che non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività) (v., per analogia, sentenza del 9 settembre 2021, GE Auto Service Leasing, C‑294/20, EU:C:2021:723, punto 59).

26

Lo stesso vale per quanto riguarda, in particolare, la fissazione di termini per l’esercizio di tali diritti, segnatamente dei termini di prescrizione e di decadenza. Infatti, secondo giurisprudenza costante, la fissazione di termini ragionevoli a pena di decadenza costituisce un’applicazione del principio fondamentale della certezza del diritto, che mira a garantire la prevedibilità delle situazioni e dei rapporti giuridici ed esige, segnatamente, che la situazione di un soggetto passivo, tenuto conto dei diritti e degli obblighi di quest’ultimo nei confronti dell’amministrazione fiscale, non possa essere indefinitamente rimessa in discussione [v., in tal senso, sentenze del 21 giugno 2012, Elsacom, C‑294/11, EU:C:2012:382, punto 29, del 14 ottobre 2021, Finanzamt N e Finanzamt G (Comunicazione della destinazione), C‑45/20 e C‑46/20, EU:C:2021:852, punto 59, nonché giurisprudenza ivi citata].

27

Tuttavia, siffatti termini devono essere applicati allo stesso modo ai diritti in materia fiscale fondati sul diritto interno e a quelli, analoghi, fondati sul diritto dell’Unione, oltre a non dover rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 30 aprile 2020, CTT – Correios de Portugal, C‑661/18, EU:C:2020:335, punto 59 e giurisprudenza ivi citata).

28

Il rispetto delle esigenze derivanti dai principi di equivalenza e di effettività per quanto riguarda specificamente i termini di prescrizione e di decadenza dev’essere esaminato tenendo conto del ruolo delle norme nazionali che fissano tali termini nell’insieme del procedimento, dello svolgimento di tale procedimento e delle peculiarità di tali norme dinanzi ai vari organi giurisdizionali nazionali (v., in tal senso, sentenza del 14 ottobre 2020, Valoris, C‑677/19, EU:C:2020:825, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).

29

In tali circostanze, siffatti termini non sono tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione, anche se, per definizione, lo spirare di detti termini comporta il rigetto, totale o parziale, dell’azione esperita (sentenza del 21 ottobre 2021, Wilo Salmson France, C‑80/20, EU:C:2021:870, punto 95 e giurisprudenza ivi citata).

30

Nel caso di specie, la normativa di cui trattasi nel procedimento principale prevede, da un lato, un termine di un anno per la liquidazione dell’imposta sull’energia, calcolato a decorrere dalla fine dell’anno civile in cui è sorta l’imposta. In caso di verifica fiscale, tale termine non scade fino alla data in cui gli avvisi di accertamento emessi a seguito di tale verifica diventano definitivi. Dall’altro lato, tale normativa prevede un termine per la presentazione di una domanda di esenzione fiscale presso le autorità nazionali competenti, della stessa durata e, prima facie, con lo stesso dies a quo del termine di liquidazione. La scadenza del termine di presentazione di tale domanda comporta automaticamente e senza eccezioni il rigetto della domanda stessa, anche se il termine di liquidazione dell’imposta non è ancora scaduto, a causa di una sospensione, di un’interruzione o di una proroga di cui quest’ultimo può essere oggetto.

31

Orbene, il principio di effettività osta alla normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, qualora quest’ultima dovesse essere interpretata nel senso che il mancato rispetto del termine di presentazione di una domanda di esenzione fiscale comporta automaticamente e senza eccezione il rigetto di tale domanda, anche quando il termine di liquidazione dell’imposta di cui trattasi — che ha la stessa durata e il medesimo dies a quo del termine di presentazione della domanda e che può essere interrotto, sospeso o prorogato — non è ancora scaduto a causa, in particolare, di una verifica fiscale nei confronti del richiedente. In tale ipotesi, infatti, indipendentemente dalle circostanze del caso di specie, una normativa siffatta può privare un soggetto passivo del suo diritto all’esenzione, sebbene lo Stato membro di cui trattasi ha scelto di garantire tale diritto agli operatori economici nel suo territorio.

32

Tali considerazioni sono confermate dal principio di proporzionalità, in quanto principio generale del diritto dell’Unione, di cui il giudice del rinvio chiede l’interpretazione e che deve essere rispettato anche dalle disposizioni nazionali che attuano il diritto dell’Unione [v., in tal senso, sentenze del 13 luglio 2017, Vakarų Baltijos laivų statykla, C‑151/16, EU:C:2017:537, punto 45; del 9 settembre 2021, Hauptzollamt B (Riduzione facoltativa dell’imposta), C‑100/20, EU:C:2021:716, punto 31, e del 30 giugno 2022, ARVI ir ko, C‑56/21, EU:C:2022:509, punto 34]. Tale principio impone agli Stati membri di far ricorso a mezzi che, pur consentendo di raggiungere efficacemente l’obiettivo perseguito dalla normativa nazionale, pregiudichino il meno possibile i principi stabiliti dalla normativa dell’Unione [v., in tal senso, sentenza del 14 ottobre 2021, Finanzamt N e Finanzamt G (Comunicazione della destinazione), C‑45/20 e C‑46/20, EU:C:2021:852, punto 62 e giurisprudenza citata].

33

La Corte ha già dichiarato che, in considerazione del ruolo preponderante che il diritto a detrazione occupa nel sistema comune dell’IVA, una normativa nazionale la quale, entro il termine generale di prescrizione di cinque anni, impedisce a un soggetto passivo che non ha chiesto la detrazione dell’IVA a monte di rettificare le proprie dichiarazioni IVA relative a periodi che sono già stati oggetto di una verifica fiscale, facendogli perdere il diritto a detrazione, appare sproporzionata rispetto all’obiettivo perseguito dalla normativa nazionale, nel caso in cui non siano accertati frodi o danni per il bilancio dello Stato (sentenza del 26 aprile 2018, causa C‑81/17, Zabrus Siret, EU:C:2018:283, punto 51). Tale valutazione vale, mutatis mutandis, per una normativa come quella di cui trattasi nel procedimento principale.

34

Poiché, in circostanze come quelle menzionate al punto 30 della presente sentenza, l’ammissione di una domanda di esenzione o di riduzione fiscale presentata dopo la scadenza del termine per la presentazione di tale domanda, ma entro il termine di liquidazione dell’imposta di cui trattasi, non risulta essere incompatibile con il principio della certezza del diritto, e tenuto conto dell’economia e della finalità della direttiva 2003/96, che si basano sul principio della tassazione dei prodotti energetici in funzione del loro uso effettivo (sentenza del 2 giugno 2016, causa C‑418/14, ROZ-ŚWIT, EU:C:2016:400, punto 33), occorre considerare che il principio di proporzionalità osta anche a una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui l’uso effettivo dei prodotti energetici non è messo in dubbio.

35

Alla luce di tutto quanto precede, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che il principio di effettività e il principio di proporzionalità, in quanto principio generale del diritto dell’Unione, devono essere interpretati nel senso che, nell’ambito dell’attuazione di una disposizione come quella di cui all’articolo 5, quarto trattino, della direttiva 2003/96, che consente agli Stati membri di applicare, a determinate condizioni, aliquote d’imposta differenziate tra il consumo professionale e non professionale dei prodotti energetici e dell’elettricità di cui a tale direttiva, essi ostano a una normativa nazionale in forza della quale le autorità competenti di uno Stato membro sono tenute a respingere, automaticamente e senza eccezioni, una domanda di esenzione fiscale depositata entro il termine di liquidazione dell’imposta di cui trattasi, previsto dal diritto nazionale, per il solo motivo che il richiedente non ha rispettato il termine fissato da tale diritto per la presentazione di siffatta domanda.

Sulle spese

36

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

 

Il principio di effettività e il principio di proporzionalità, in quanto principio generale del diritto dell’Unione, devono essere interpretati nel senso che, nell’ambito dell’attuazione di una disposizione come quella di cui all’articolo 5, quarto trattino, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, che consente agli Stati membri di applicare, a determinate condizioni, aliquote d’imposta differenziate tra il consumo professionale e non professionale dei prodotti energetici e dell’elettricità di cui a tale direttiva, essi ostano a una normativa nazionale in forza della quale le autorità competenti di uno Stato membro sono tenute a respingere, automaticamente e senza eccezioni, una domanda di esenzione fiscale depositata entro il termine di liquidazione dell’imposta di cui trattasi, previsto dal diritto nazionale, per il solo motivo che il richiedente non ha rispettato il termine fissato da tale diritto per la presentazione di siffatta domanda.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

Top