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Document 62008CJ0560

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 15 dicembre 2011.
Commissione europea contro Regno di Spagna.
Inadempimento di uno Stato - Direttiva 85/337/CEE - Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati - Direttiva 92/43/CEE - Conservazione degli habitat naturali - Progetti di sdoppiamento e/o sistemazione della strada M-501 in Spagna - ZPS ES0000056 "Encinares del río Alberche y río Cofio" - SIC proposto ES3110005 "Cuenca del río Guadarrama" e SIC proposto ES3110007 "Cuencas de los ríos Alberche y Cofio".
Causa C-560/08.

Raccolta della Giurisprudenza 2011 -00000

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2011:835





Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 15 dicembre 2011 – Commissione / Spagna

(causa C‑560/08)

«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 85/337/CEE – Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali – Progetti di raddoppio e/o sistemazione della strada M-501 in Spagna – ZPS ES0000056 “Encinares del río Alberche y río Cofio” – SIC proposto ES3110005 “Cuenca del río Guadarrama” e SIC proposto ES3110007 “Cuencas de los ríos Alberche y Cofio”»

1.                     Ricorso per inadempimento – Procedimento precontenzioso – Decisione della Commissione di sospendere il procedimento dinanzi alla Corte di Giustizia – Rinuncia al potere discrezionale di ricorrere alla suddetta Corte – Insussistenza (Art. 258 TFUE) (v. punto 72)

2.                     Ambiente – Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti – Direttiva 85/337 – Contenuto della valutazione – Presa in considerazione degli effetti indiretti e complessivi del progetto sull’ambiente – Insussistenza – Inadempimento (Direttiva del Consiglio 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, artt. 2, nn. 1, 3, 4, n. 2, e 5, n. 1, e allegati II, III e IV) (v. punti 98, 100, 133)

3.                     Ambiente – Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti – Direttiva 85/337 – Ambito di applicazione della valutazione – Modifica o ampliamento dei progetti – Inclusione (Direttiva del Consiglio 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, art. 4, n. 2, e allegato II, punto 13) (v. punti 103, 105-106, 137)

4.                     Ambiente – Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti – Direttiva 85/337 – Obbligo di informare il pubblico in merito alla richiesta di autorizzazione di un progetto e alla disponibilità delle informazioni raccolte – Assenza di valutazione preventiva dell’impatto dei progetti sull’ambiente – Inadempimento (Direttiva del Consiglio 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, artt. 6, n. 2, e 8) (v. punti 108-109, dispositivo 1)

5.                     Ambiente – Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti – Direttiva 85/337 – Obbligo di informare il pubblico in merito alla decisione di concessione o di diniego dell’autorizzazione a realizzare un progetto – Pubblicazione della dichiarazione di impatto ambientale – Insufficienza – Inadempimento (Direttiva del Consiglio 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, art. 9) (v. punto 112, dispositivo 1)

6.                     Ambiente – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Direttiva 92/43 – Autorizzazione di un piano o di un progetto su un sito protetto – Presupposti – Controllo preventivo – Valutazione dell’impatto del progetto sul sito – Opportuna valutazione – Valutazione che permette di concludere nel senso dell’assenza di effetti dannosi per l’integrità del sito – Insussistenza – Inadempimento (Direttiva del Consiglio 92/43, art. 6, n. 3) (v. punti 131-132, 139, dispositivo 1)

7.                     Ambiente – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Direttiva 92/43 – Autorizzazione per motivi imperativi di superiore interesse pubblico di un piano o di un progetto su un sito protetto – Presupposto – Identificazione preventiva dell’impatto del suddetto piano o progetto sul sito – Insussistenza – Inadempimento (Direttiva del Consiglio 92/43, art. 6, nn. 3 e 4) (v. punti 138-139, dispositivo 1)

8.                     Ambiente – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Direttiva 92/43 – Autorizzazione di un piano o di un progetto su un sito protetto in assenza dell’adozione delle misure necessarie per evitare la perturbazione volontaria delle specie animali protette viventi nei siti di importanza comunitaria – Inadempimento [Direttiva del Consiglio 92/43, artt. 6, nn. 3 e 4, 7 e 12, n. 1, lett. b) e d)] (v. punti 140-142, 144, dispositivo 1)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato – Violazione degli artt. 2, n. 1, 3, 4, n. 1 o n. 2, 5, 6, n. 2, 8 e 9 della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40) e dell’art. 6, nn. 3 e 4, in combinato disposto con l’art. 7, e dell’art. 12, n. 1, lett. b) e d), della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7), come interpretata dalle sentenze della Corte di giustizia 13 gennaio 2005, causa C‑117/03, e 14 settembre 2006, causa C‑244/05 – Progetti di raddoppio e/o sistemazione della strada M-501 – ZPS ES 0000056 “Encinares del río Alberche y río Cofio” – SIC proposto ES 3110005 “Cuenca del río Guadarrama” e SIC proposto ES 3110007 “Cuencas de los ríos Alberche y Cofio”.

Dispositivo

1)

Il Regno di Spagna, non soddisfacendo i requisiti di cui:

–        agli artt. 2, n. 1, 3, 4, n. 1 o n. 2, a seconda dei casi, e 5 della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, per quanto riguarda i progetti separati di raddoppio e/o sistemazione dei tratti 1, 2 e 4 della strada M-501;

–        agli artt. 6, n. 2, e 8 della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, relativamente ai progetti separati di raddoppio e/o sistemazione dei tratti 2 e 4 della citata strada;

–        all’art. 9 della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, per quanto riguarda i progetti separati di raddoppio e/o sistemazione dei tratti 1, 2 e 4 della medesima strada;

–        all’art. 6, nn. 3 e 4, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, in combinato disposto con l’art. 7 della medesima direttiva, per quanto riguarda i progetti separati di raddoppio e/o sistemazione dei tratti 1, 2 e 4 della strada M 501, con riguardo alla zona di protezione speciale ES0000056 «Encinares del río Alberche y río Cofio», e

–        all’art. 12, n. 1, lett. b) e d), di tale medesima direttiva, per quanto riguarda i progetti separati di raddoppio e/o sistemazione del tratto 1 della strada M-501, con riguardo al sito proposto come sito di importanza comunitaria ES3110005 «Cuenca del río Guadarrama», e ai tratti 2 e 4 della medesima strada, con riguardo al sito proposto come sito di importanza comunitaria ES3110007 «Cuencas de los ríos Alberche y Cofio»,

è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù delle citate disposizioni.

2)

Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

3)

La Repubblica di Polonia sopporterà le proprie spese.

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