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Document 32022R0141

Regolamento (UE) 2022/141 della Commissione del 21 gennaio 2022 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso dei carbonati di sodio (E 500) e dei carbonati di potassio (E 501) nei cefalopodi non trasformati (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2022/315

GU L 23 del 2.2.2022, p. 22–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/141/oj

2.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 23/22


REGOLAMENTO (UE) 2022/141 DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 2022

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso dei carbonati di sodio (E 500) e dei carbonati di potassio (E 501) nei cefalopodi non trasformati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 stabilisce un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.

(2)

Tale elenco può essere aggiornato secondo la procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda presentata da uno Stato membro o da una persona interessata.

(3)

A norma dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, l'uso dei carbonati di sodio (E 500) e dei carbonati di potassio (E 501) come additivi alimentari è autorizzato in un'ampia gamma di alimenti in quantità quantum satis. Tale uso è tra l'altro autorizzato per la categoria di alimenti 9.2 «Pesce e prodotti della pesca trasformati, compresi molluschi e crostacei».

(4)

Il 9 settembre 2020 la Commissione ha ricevuto una domanda di autorizzazione per l'uso dei carbonati di sodio (E 500) e dei carbonati di potassio (E 501) nei cefalopodi non trasformati.

(5)

I carbonati hanno un effetto sull'aspetto dei cefalopodi analogo a quello di acido fosforico — fosfati — di- tri- e polifosfati (E 338-452), attualmente autorizzati nei molluschi e crostacei congelati e surgelati. Il processo di fabbricazione dei cefalopodi comprende un trattamento di immersione per 2-3 giorni in bagni contenenti una soluzione di sale, citrati e carbonati a una concentrazione massima del 3 % per regolare l'acidità del bagno. I risultati del trattamento sono l'idratazione, una modifica della consistenza e della struttura del prodotto e la conservazione del colore. Dopo la cottura al vapore, i cefalopodi trattati con carbonati e citrati presentano proprietà organolettiche migliori, quali una polpa più morbida, un sapore migliore e un colore più chiaro, rispetto ai cefalopodi trattati solo con citrati. Dalla valutazione sensoriale effettuata dal richiedente risulta che l'uso proposto dei carbonati di sodio (E 500) e dei carbonati di potassio (E 501) come regolatori di acidità in alternativa ai fosfati migliora le proprietà organolettiche dei cefalopodi e la percezione che ne ha il consumatore.

(6)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l'elenco UE degli additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 la Commissione è tenuta a chiedere il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»), salvo nel caso in cui l'aggiornamento in questione non può avere un effetto sulla salute umana.

(7)

La sicurezza del carbonato di sodio (E 500) e del carbonato di potassio (E 501) è stata valutata nel 1990 dal comitato scientifico dell'alimentazione umana, che ne ha stabilito la dose giornaliera ammissibile (DGA) come «non specificata» (3). La dicitura «non specificata» significa che, sulla base dei dati tossicologici, biochimici e clinici disponibili, l'assunzione giornaliera totale della sostanza, derivante dalla sua presenza naturale e dal suo attuale uso/dai suoi attuali usi negli alimenti ai livelli necessari per ottenere l'effetto tecnologico desiderato, non rappresenta un pericolo per la salute. Alla luce di quanto sopra e in assenza di priorità specifiche per una nuova valutazione dei carbonati di sodio (E 500) e dei carbonati di potassio (E 501) nell'ambito del programma relativo a una nuova valutazione degli additivi alimentari istituito dal regolamento (UE) n. 257/2010 della Commissione (4), la Commissione ritiene che l'autorizzazione dell'uso dei carbonati di sodio (E 500) e dei carbonati di potassio (E 501) come regolatori di acidità nei cefalopodi non trasformati costituisca un aggiornamento del suddetto elenco che non può avere un effetto sulla salute umana e che pertanto non sia necessario chiedere il parere dell'Autorità.

(8)

È pertanto opportuno autorizzare quantum satis per i cefalopodi l'uso dei carbonati di sodio (E 500) e dei carbonati di potassio (E 501) come regolatori di acidità nella categoria di alimenti 09.1.2 «Molluschi e crostacei non trasformati» di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008. In ragione della restrizione dell'uso dei fosfati ai molluschi e crostacei congelati e surgelati, l'uso dei carbonati di sodio (E 500) e dei carbonati di potassio (E 501) in alternativa ai fosfati nei cefalopodi non trasformati dovrebbe essere limitato ai cefalopodi congelati e surgelati non trattati con acido fosforico — fosfati — di- tri- e polifosfati (E 338-452).

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(2)  Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1).

(3)  Relazioni del comitato scientifico dell'alimentazione umana, 25a serie, 1991, pag. 13 (https://ec.europa.eu/food/system/files/2020-12/sci-com_scf_reports_25.pdf).

(4)  Regolamento (UE) n. 257/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010, che istituisce un programma relativo a una nuova valutazione degli additivi alimentari autorizzati conformemente al regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli additivi alimentari (GU L 80 del 26.3.2010, pag. 19).


ALLEGATO

L'allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:

i)

nella categoria di alimenti 09.1.2 «Molluschi e crostacei non trasformati», dopo la voce relativa all'additivo E 385 Etilendiamminatetracetato di calcio disodico (EDTA di calcio disodico) sono inserite le voci seguenti:

«E 500

Carbonati di sodio

quantum satis

(95)

Solo cefalopodi congelati e surgelati

E 501

Carbonati di potassio

quantum satis

(95)

Solo cefalopodi congelati e surgelati»;

ii)

dopo la nota a piè di pagina (90) è aggiunta la nota a piè di pagina (95) seguente:

«(95)

Non possono essere utilizzati in combinazione con acido fosforico — fosfati — di- tri- e polifosfati (E 338-452)».


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