EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1776

Regolamento (UE) 2016/1776 della Commissione, del 6 ottobre 2016, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'impiego di sucralosio (E 955) come esaltatore di sapidità in gomme da masticare (chewing-gum) con zuccheri aggiunti o polioli (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2016/6347

GU L 272 del 7.10.2016, p. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1776/oj

7.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 272/2


REGOLAMENTO (UE) 2016/1776 DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 2016

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'impiego di sucralosio (E 955) come esaltatore di sapidità in gomme da masticare (chewing-gum) con zuccheri aggiunti o polioli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.

(2)

Tale elenco può essere aggiornato conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), che può essere avviata su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.

(3)

Il 19 gennaio 2015 è stata presentata una domanda di autorizzazione all'uso di sucralosio (E 955) come esaltatore di sapidità in gomme da masticare (chewing-gum) con zuccheri aggiunti o polioli. La domanda è stata successivamente resa accessibile agli Stati membri, conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.

(4)

Il comitato scientifico dell'alimentazione umana (SCF) dell'Unione europea ha valutato il sucralosio nel 2000 e ha stabilito che la dose giornaliera ammissibile (DGA) è pari a 15 mg/kg di peso corporeo al giorno (3).

(5)

L'uso di sucralosio (E 955) come esaltatore di sapidità in gomme da masticare (chewing-gum) con zuccheri aggiunti o polioli aumenta l'intensità complessiva del gusto delle gomme da masticare (chewing-gum) e conserva tale intensità durante la masticazione per un periodo di tempo più lungo rispetto ad altre formulazioni di additivi alimentari. La maggiore intensità dell'aroma e la sua persistenza durante la masticazione aumentano la soddisfazione del consumatore.

(6)

L'autorizzazione all'uso di sucralosio in quantità pari a 1 200 mg/kg nelle gomme da masticare (chewing-gum) con zuccheri aggiunti o polioli determinerebbe un'assunzione di E955 entro i seguenti limiti: tra 0 e 0,1 % della DGA in caso di consumo medio e tra lo 0 e 4,3 % della DGA in caso di consumo elevato. Ciò comporta un aumento dell'esposizione trascurabile per il consumatore e non costituisce pertanto un rischio per la sicurezza.

(7)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l'elenco UE degli additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 la Commissione non è tenuta a chiedere il parere dell'Autorità europea («l'Autorità») per la sicurezza alimentare quando gli aggiornamenti in questione non hanno un potenziale effetto sulla salute umana. Poiché l'autorizzazione all'uso di sucralosio (E 955) come esaltatore di sapidità in gomme da masticare (chewing-gum) con zuccheri aggiunti o polioli costituisce un aggiornamento di tale elenco che non comporta effetti sulla salute umana, non è necessario chiedere il parere dell'Autorità.

(8)

È pertanto opportuno autorizzare l'uso di sucralosio (E 955) come esaltatore di sapidità fino a un livello massimo di 1 200 mg/kg nelle gomme da masticare (chewing-gum) con zuccheri aggiunti o polioli (sottocategoria alimentare 5.3).

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(2)  Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1).

(3)  Parere del comitato scientifico dell'alimentazione umana sul sucralosio (adottato dal comitato scientifico dell'alimentazione umana il 7 settembre 2000), disponibile online all'indirizzo: http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out68_en.pdf


ALLEGATO

L'allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:

1.

La categoria di alimenti 5.3 «Gomme da masticare (chewing-gum)» è modificata come segue:

a)

dopo la voce E 951 è inserita la seguente voce:

 

«E 955

Sucralosio

1 200

(12)

Solo con zuccheri aggiunti o polioli, come esaltatore di sapidità»

b)

La nota a piè di pagina (12) è così modificata:

«(12)

Se E 950, E 951, E 955, E 957, E 959 e E 961 sono utilizzati in combinazione nelle gomme da masticare, il livello massimo di ogni sostanza è ridotto proporzionalmente.»


Top