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Document 32016R0324

Regolamento (UE) 2016/324 della Commissione, del 7 marzo 2016, che modifica e rettifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di determinati additivi alimentari consentiti in tutte le categorie di alimenti (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2016/1344

GU L 61 del 8.3.2016, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/324/oj

8.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 61/1


REGOLAMENTO (UE) 2016/324 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2016

che modifica e rettifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di determinati additivi alimentari consentiti in tutte le categorie di alimenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.

(2)

Tale elenco può essere aggiornato conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, che può essere avviata su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.

(3)

L'elenco UE degli additivi alimentari è stato definito in base agli additivi autorizzati negli alimenti conformemente alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 94/35/CE (3), 94/36/CE (4) e 95/2/CE (5), e una volta esaminata la loro conformità agli articoli 6, 7, 8 e 16 del regolamento (CE) n. 1333/2008. L'elenco UE include gli additivi alimentari sulla base delle categorie di alimenti ai quali essi possono essere aggiunti.

(4)

A causa delle difficoltà incontrate durante il trasferimento degli additivi alimentari nel nuovo sistema di classificazione di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, gli alimenti per lattanti e per la prima infanzia non sono stati trasferiti dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 95/2/CE all'allegato II, parte A, tabella 1 del regolamento (CE) n. 1333/2008. È opportuno garantire che il principio di trasferimento non si applichi a detti alimenti. È pertanto opportuno correggere la tabella anzidetta per inserirvi gli alimenti per lattanti e per bambini nella prima infanzia di cui alla direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), come sostituita dal regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(5)

Alla luce dell'articolo 16 del regolamento n. 1333/2008 sull'impiego di additivi alimentari negli alimenti per lattanti e per la prima infanzia è importante chiarire le condizioni di uso degli additivi alimentari elencati nell'allegato II, parte E, categoria alimentare 0 «Additivi alimentari consentiti in tutte le categorie di alimenti» di detto regolamento e modificare il titolo di tale categoria.

(6)

È pertanto opportuno apportare un chiarimento all'elenco UE degli additivi alimentari affinché rifletta tutti gli usi di cui agli articoli 6, 7, 8 e 16 del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(7)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l'elenco UE degli additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 la Commissione è tenuta a chiedere il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») salvo se gli aggiornamenti in questione non possono avere un effetto sulla salute umana. Poiché l'elenco UE è modificato per chiarire usi di additivi già autorizzati in conformità alle direttive 94/35/CE, 94/36/CE e 95/2/CE, l'aggiornamento di questo elenco non può avere un effetto sulla salute umana. Non è pertanto necessario chiedere il parere dell'Autorità.

(8)

È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(2)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

(3)  Direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari (GU L 237 del 10.9.1994, pag. 3).

(4)  Direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sulle sostanze coloranti destinate ad essere utilizzate nei prodotti alimentari (GU L 237 del 10.9.1994, pag. 13).

(5)  Direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1).

(6)  Direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare (GU L 124 del 20.5.2009, pag. 21).

(7)  Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35).


ALLEGATO

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato come segue:

1)

nella parte A, tabella 1, dopo la voce «12. Pasta secca, esclusa la pasta esente da glutine e/o la pasta per diete ipoproteiche, a norma della direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio» è aggiunta la seguente voce 13:

«13.

Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia di cui al regolamento (UE) n. 609/2013 (1), compresi gli alimenti a fini medici speciali per lattanti e bambini nella prima infanzia.

2)

l'allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:

a)

il titolo della categoria alimentare «0. Additivi alimentari consentiti in tutte le categorie di alimenti» è sostituito come segue:

«0.

Additivi alimentari consentiti in tutte le categorie di alimenti tranne che negli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia, salvo indicazione specifica.»;

b)

le voci relative agli additivi della categoria alimentare «0. Additivi alimentari consentiti in tutte le categorie di alimenti» sono sostituite dalle seguenti:

 

«E 290

Anidride carbonica

quantum satis

 

È consentito l'uso negli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

 

E 338 — 452

Acido fosforico — fosfati — di- tri- e polifosfati

10 000

(1) (4) (57)

Solo alimenti in polvere essiccata (cioè alimenti essiccati durante il processo di produzione e relative miscele), tranne gli alimenti elencati nella tabella 1 della parte A del presente allegato

 

E 459

Beta-ciclodestrina

quantum satis

 

Solo alimenti sotto forma di pastigliaggi, anche ricoperti, tranne gli alimenti elencati nella tabella 1 della parte A del presente allegato

 

E 551 — 553

Biossido di silicio — silicati

10 000

(1) (57)

Solo alimenti in polvere essiccata (cioè alimenti essiccati durante il processo di produzione e relative miscele), tranne gli alimenti elencati nella tabella 1 della parte A del presente allegato

 

E 551 — 553

Biossido di silicio — silicati

quantum satis

(1)

Solo alimenti sotto forma di compresse, anche ricoperte, tranne gli alimenti elencati nella tabella 1 della parte A del presente allegato

 

E 938

Argon

quantum satis

 

È consentito l'uso negli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

 

E 939

Elio

quantum satis

 

È consentito l'uso negli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

 

E 941

Azoto

quantum satis

 

È consentito l'uso negli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

 

E 942

Protossido di azoto

quantum satis

 

È consentito l'uso negli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

 

E 948

Ossigeno

quantum satis

 

È consentito l'uso negli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

 

E 949

Idrogeno

quantum satis

 

È consentito l'uso negli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia.»


(1)  Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35).»;


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